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Sentenza

Sentenza n. 2528/2026 - Palermo, Sezione 4

Giustizia amministrativa202502422

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inerzia del Comune nell'esecuzione della sentenza che aveva ordinato l'ostensione di documenti e disposto il pagamento delle spese di lite

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (proprietario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente aveva chiesto al Comune, ai sensi degli artt. 22 e seguenti della l. n. 241/1990, l'accesso alla documentazione relativa alla realizzazione di vasche di raccolta idrica nel proprio fondo. A seguito del diniego, aveva ottenuto la sentenza n. 527/2025 del TAR Sicilia, che aveva ordinato al Comune di ostendere i documenti indicati nel ricorso entro trenta giorni e lo aveva condannato al pagamento delle spese di lite, oltre oneri e restituzione del contributo unificato. Nonostante la notificazione della sentenza, il Comune non aveva eseguito l'ordine di ostensione. Nel corso del giudizio di ottemperanza il Comune aveva invece pagato le spese di lite, sicché il ricorrente ha chiesto dichiararsi la parziale cessazione della materia del contendere limitatamente a tale voce, insistendo per l'esecuzione dell'obbligo di accesso, la nomina di un commissario ad acta e l'applicazione della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistenti i presupposti dell'ottemperanza, rilevando che la sentenza azionata era definitiva e che erano stati rispettati gli adempimenti necessari alla proposizione dell'azione, compreso il termine dilatorio previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. Ha dichiarato cessata la materia del contendere limitatamente al pagamento delle spese di lite della precedente sentenza, già effettuato dal Comune. Ha invece accolto il ricorso quanto all'obbligo di ostensione, ordinando al Comune di eseguire il giudicato mediante la consegna dei documenti entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza. Per l'eventuale ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il Segretario generale del Comune di Termini Imerese, autorizzato a delegare altro dirigente o funzionario, precisando la natura sostitutiva e obbligatoria dell'incarico. Ha inoltre applicato al Comune una penalità di mora di 10 euro per ogni giorno di ritardo, decorrente dalla comunicazione o notificazione della sentenza fino all'adempimento o, al più tardi, fino alla scadenza del termine assegnato per adempiere, facendo salvo l'onere della parte di attivare il commissario. Il Comune è stato condannato anche alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 700 euro, oltre accessori e restituzione del contributo unificato.

Norme richiamate

  • artt. 112 e 114 c.p.a.

    L’azione di ottemperanza consente di ottenere l’esecuzione coattiva del giudicato amministrativo; il giudice può ordinare all’amministrazione di adempiere, nominare un commissario ad acta e adottare ulteriori misure esecutive.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    una somma di denaro per la violazione, la successiva inosservanza ed il ritardo nell’esecuzione del giudicato

    Il giudice dell’ottemperanza può imporre una penalità di mora per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del giudicato.

  • artt. 22 e seguenti l. n. 241/1990

    richiesta di accesso agli atti

    La sentenza da eseguire aveva riconosciuto il diritto all’ostensione della documentazione richiesta dal privato.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996

    termine dilatorio di 120 giorni

    Il rispetto del termine dilatorio costituisce uno degli adempimenti preliminari alla proponibilità dell’azione di ottemperanza nei confronti dell’amministrazione.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Il compenso del commissario ad acta deve essere determinato e liquidato successivamente con decreto collegiale; la relativa richiesta è soggetta al termine previsto dall’art. 71 del medesimo decreto.

  • art. 71 d.P.R. n. 115/2002

    Il termine per la richiesta del compenso del commissario decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione e non dal deposito della relazione sull’attività svolta.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l’accertata inerzia dell’amministrazione nell’eseguire un giudicato definitivo giustifica l’ordine giudiziale di adempiere entro un termine assegnato, anche quando l’obbligo consiste nell’ostensione di documenti già riconosciuta da una precedente sentenza.
  • Quando, durante il giudizio di ottemperanza, l’amministrazione esegue soltanto una parte degli obblighi derivanti dal giudicato, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere limitatamente alla parte adempiuta e prosegue il giudizio per gli obblighi rimasti ineseguiti.
  • Il commissario ad acta nominato nel giudizio di ottemperanza svolge una funzione obbligatoria e sostitutiva: non può rifiutare l’incarico né limitarsi a sollecitare gli uffici dell’amministrazione inadempiente, dovendo compiere direttamente gli atti necessari all’esecuzione del giudicato.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere stabilita per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del giudicato, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza e fino all’adempimento o, comunque, alla scadenza del termine assegnato all’amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaAccesso documentaleSpese di lite
RamiProcesso amministrativoAccesso e trasparenza
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesseEfficacia ed esecutorietà

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