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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22672/2022 del 19/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (Amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un'istanza di rimborso presentata dalla contribuente per ottenere la restituzione della maggiore IRPEF versata, sostenendo l'indeducibilità dell'IRAP dalla base imponibile. L'Ufficio aveva opposto silenzio-rifiuto. La CTP aveva accolto solo parzialmente il ricorso nei limiti della normativa sopravvenuta, mentre la CTR aveva accolto l'appello della contribuente. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 2, commi 1 e 1-quater, del d.l. n. 201/2011, convertito in l. n. 214/2011, sostenendo che la CTR avesse applicato d'ufficio la disciplina sopravvenuta sulla deducibilità dell'IRAP, ma che il rimborso per annualità anteriori al 2012 era comunque soggetto al termine decadenziale di 48 mesi ex art. 38 d.P.R. n. 602/1973; poiché si trattava di IRPEF/IRES relative agli anni 2004 e 2005, il diritto al rimborso sarebbe stato ormai decaduto.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso dell'Agenzia, affermando che il termine decadenziale di 48 mesi previsto dall'art. 38 d.P.R. n. 602/1973, richiamato e non derogato dalla disciplina sopravvenuta di cui all'art. 2, comma 1-quater, d.l. n. 201/2011, era già spirato per le annualità 2004/2005 e comunque al momento della domanda. Ha quindi cassato la sentenza della CTR. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito, la Corte ha deciso la causa nel merito accogliendo il ricorso della contribuente nei limiti già riconosciuti dalla sentenza di primo grado. Ha inoltre compensato le spese dell'intero giudizio per la sopravvenienza della giurisprudenza di legittimità e per la natura delle questioni, riconducibili a jus superveniens.

Norme richiamate

  • art. 2, commi 1 e 1-quater, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201

    La disciplina sulla deducibilità analitica dell'IRAP e sul rimborso delle maggiori imposte versate si applica solo ai periodi d'imposta per i quali, alla data di entrata in vigore della norma, era ancora pendente il termine decadenziale di 48 mesi per il rimborso.

  • L. 22 dicembre 2011, n. 214

    conversione del d.l. n. 201/2011

    Norma di conversione della disciplina sopravvenuta invocata nel giudizio.

  • art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    termine di quarantotto mesi

    Il termine per chiedere il rimborso è decadenziale e si applica anche alla domanda di rimborso collegata alla deducibilità dell'IRAP; se decorso, preclude il rimborso.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    violazione e falsa applicazione

    È il vizio denunciato con il ricorso per cassazione.

  • d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 5, 5-bis, 6, 7 e 8

    relative alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente

    Sono le disposizioni richiamate per individuare l'IRAP deducibile nella disciplina sopravvenuta.

Massime di principio

  • La disciplina sopravvenuta che consente il rimborso delle maggiori imposte versate per effetto della parziale deducibilità dell'IRAP si applica solo ai periodi d'imposta per i quali, alla data di entrata in vigore della norma, non fosse ancora decorso il termine decadenziale per richiedere il rimborso.
  • Il termine di 48 mesi previsto per la domanda di rimborso ha natura decadenziale e opera come limite oggettivo all'accesso al beneficio, impedendo l'estensione della disciplina agevolativa alle annualità per le quali il termine era già scaduto.
  • In materia di agevolazioni fiscali, il legislatore dispone di ampia discrezionalità nel circoscrivere temporalmente il beneficio; una questione di legittimità costituzionale è infondata quando il limite adottato è ancorato a un termine decadenziale e non appare palesemente arbitrario o irrazionale.
  • Quando la decisione di merito è viziata dall'applicazione di una disciplina fiscale non estensibile ratione temporis, la Cassazione può cassare la sentenza e decidere nel merito se non occorrono ulteriori accertamenti in fatto.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiDecadenzaGiudicato

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