Sentenza n. 1787/2026 - Catania, Sezione 2
per l'annullamento del provvedimento del Comune di Augusta, VI Settore - Servizi di Pianificazione e Sviluppo, datato 14.11.2025 e notificato in pari data, con cui è stato disposto di non procedere alla revoca in autotutela dell’autorizzazione edilizia n. 24537/2010 rilasciata alla sig.ra Rosa Lombardo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di revoca in autotutela dell’autorizzazione edilizia alla recinzione di un’area destinata a strada pubblica
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario confinante)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, proprietario dal 2024 di un fondo confinante, ha impugnato il provvedimento con cui il Comune di Augusta ha deciso di non revocare l’autorizzazione edilizia del 2010 rilasciata per la recinzione di una particella destinata a sede stradale nell’ambito di una convenzione di lottizzazione. La recinzione aveva impedito l’accesso del fondo alla viabilità principale e interrotto una strada prevista dal PRG, realizzata nell’ambito delle opere di urbanizzazione e collaudata dal Comune nel 1994. Il ricorrente ha dedotto: violazione dell’art. 21-quinquies l. 241/1990, difetto di istruttoria, travisamento, illogicità e contraddittorietà, contestando l’assunto comunale circa la prescrizione degli obblighi di cessione delle aree e sostenendo l’esistenza di una destinazione pubblica della strada, anche per dicatio ad patriam; erronea tutela dell’affidamento della proprietaria, poiché fondato su un’autorizzazione illegittima e su un’istanza contenente l’impegno al ripristino; illogicità della motivazione sul mutamento della situazione di fatto e sulla necessità della revoca; violazione del principio del contrarius actus e dell’art. 146 d.lgs. 42/2004 per la mancata acquisizione del parere della Soprintendenza. Il Comune e le controinteressate hanno eccepito il difetto di legittimazione e interesse, sostenuto la natura discrezionale della revoca, la prescrizione decennale degli obblighi convenzionali, l’estinzione del vincolo espropriativo e la prevalenza dell’affidamento privato.
La decisione
Il TAR ha respinto le eccezioni preliminari, riconoscendo la legittimazione e l’interesse del ricorrente in ragione della vicinitas, della compromissione dell’accesso, del valore e della sicurezza del fondo e dell’interesse alla fruizione delle opere di urbanizzazione. Nel merito ha accolto il ricorso e annullato il diniego comunale. Ha ritenuto imprescrittibili gli obblighi pubblicistici derivanti dalla convenzione di lottizzazione relativi alla realizzazione e cessione gratuita delle opere di urbanizzazione e delle aree stradali, distinguendoli dalle obbligazioni meramente patrimoniali. La scadenza del termine decennale della convenzione non estingue tali obblighi. La strada, prevista dagli strumenti urbanistici, realizzata in attuazione della convenzione, collaudata dal Comune e utilizzata per anni dalla collettività, presenta una vocazione pubblica idonea a configurare dicatio ad patriam o, comunque, una servitù di uso pubblico e un regime di appartenenza pubblicistica. Il Comune aveva quindi il dovere di attivarsi per formalizzare l’acquisizione dell’area e garantirne la fruizione pubblica, non potendo fondare il diniego sulla prevalenza dell’affidamento privato. L’autorizzazione alla recinzione, rilasciata su un’area avente destinazione pubblica, è stata ritenuta illegittima e inidonea a generare un affidamento meritevole di tutela o una rinuncia comunale agli obblighi di acquisizione. Le ulteriori censure, inclusa quella sul parere della Soprintendenza, sono state assorbite. Il Comune e le controinteressate sono stati condannati in solido alle spese, liquidate in euro 3.000 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 21-quinquies l. 241/1990
La revoca è stata esaminata con riferimento al riesame dell’autorizzazione edilizia, ma il giudice ha fondato l’accoglimento soprattutto sull’erroneità dei presupposti relativi alla natura pubblicistica della strada e alla permanenza degli obblighi convenzionali.
art. 11, comma 2, l. 241/1990
ove non diversamente previsto e in quanto compatibili
I principi civilistici in materia di obbligazioni e contratti si applicano agli accordi amministrativi solo se compatibili con la loro natura pubblicistica; per gli obblighi di cessione delle aree e di realizzazione delle opere di urbanizzazione la prescrizione è incompatibile con la funzione della convenzione di lottizzazione.
art. 9 d.P.R. 327/2001
La disposizione è stata invocata dalle controinteressate per sostenere l’estinzione del vincolo preordinato all’esproprio, ma il giudice non l’ha posta a fondamento della decisione.
Massime di principio
- Gli obblighi derivanti da una convenzione di lottizzazione aventi natura pubblicistica, tra cui la realizzazione delle opere di urbanizzazione e la cessione gratuita delle relative aree al Comune, sono imprescrittibili, poiché costituiscono elementi strutturali della pianificazione attuativa e sono funzionali alla tutela dell’ordinato assetto urbanistico e dei servizi collettivi.
- La scadenza del termine decennale previsto da una convenzione di lottizzazione per l’ultimazione delle opere non estingue gli obblighi pubblicistici di realizzazione e cessione delle opere di urbanizzazione e delle relative aree.
- La previsione urbanistica di una strada, la sua realizzazione in attuazione di una convenzione di lottizzazione, il collaudo comunale e l’uso pubblico protratto nel tempo possono configurare una destinazione pubblica del bene, una dicatio ad patriam o, comunque, una servitù di uso pubblico, anche in assenza della formalizzazione dell’atto di cessione.
- Quando un’area destinata a strada pubblica presenta una vocazione pubblicistica derivante dalla pianificazione e dall’attuazione delle opere di urbanizzazione, il Comune ha il dovere di attivarsi per formalizzarne l’acquisizione e garantirne la pubblica fruizione.
- Un’autorizzazione amministrativa illegittima, rilasciata in contrasto con la destinazione pubblica dell’area, non è idonea a generare un affidamento privato meritevole di tutela né può costituire rinuncia dell’amministrazione agli obblighi pubblicistici di acquisizione delle aree di urbanizzazione.
- Il proprietario di un fondo immediatamente adiacente all’area interessata da un intervento urbanistico è legittimato a impugnare l’atto che compromette l’accesso, il valore, la sicurezza o la fruizione delle opere di urbanizzazione, in quanto la vicinitas radica un interesse diretto, concreto e attuale.
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