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Ordinanza

Ordinanza n. 589/2026 - Napoli, Sezione 1

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia: 1) del decreto n. 21/2026 emesso in data 26.01.2026 dal Presidente f.f. del Tribunale di Napoli Nord, avente ad oggetto l'assegnazione in supplenza parziale dei ricorrenti su posti ivi vacanti di Giudice Onorario di Tribunale (GOT); 2) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, e in particolare, ove occorra, del decreto n. 3/2026 e del verbale di riunione dell'8.1.2026.

Giustizia amministrativa202600666

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto del Presidente facente funzioni del Tribunale di Napoli Nord di assegnazione in supplenza parziale dei ricorrenti a posti vacanti di Giudice Onorario di Tribunale, nonché atti presupposti e connessi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il decreto con cui il Presidente facente funzioni del Tribunale di Napoli Nord li ha assegnati temporaneamente, in supplenza parziale, a posti vacanti di Giudice Onorario di Tribunale. Hanno contestato, secondo quanto emerge dall’ordinanza, la possibilità di destinare giudici onorari confermati a funzioni diverse da quelle proprie del giudice di pace, invocando l’art. 30, comma 2, della legge n. 51 del 2025. Il giudice ha esaminato preliminarmente la competenza territoriale e quella funzionale, ritenendo competente il TAR adito in ragione della sede di servizio dei ricorrenti e della limitazione territoriale degli effetti dell’atto. Ha invece escluso la competenza funzionale inderogabile del TAR Lazio, poiché non erano impugnati provvedimenti di organi centrali né questioni relative allo stato giuridico, economico o di carriera dei magistrati. In sede cautelare sono stati quindi valutati il fumus boni iuris e il periculum in mora.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto applicabile, con ampia portata derogatoria, l’art. 1, comma 3, del d.l. n. 117/2025, convertito nella legge n. 148/2025, che fino al 30 giugno 2026 consente di destinare il giudice onorario di pace in supplenza anche per ragioni connesse alle vacanze nell’organico dei giudici professionali, in deroga agli artt. 13 e 30-bis, comma 1, del d.lgs. n. 116/2017. Ha inoltre escluso che l’art. 30, comma 2, della legge n. 51/2025 imponga ai giudici di pace confermati di svolgere esclusivamente le funzioni di giudice di pace: la disposizione assicura la continuità delle funzioni proprie del giudice di pace, ma non esclude in via assoluta una temporanea assegnazione ad altre funzioni giurisdizionali. Il periculum in mora è stato negato in ragione della temporaneità della misura, efficace soltanto fino a giugno 2026, nonché della necessità di impiegare per l’intero orario e numero di udienze i ricorrenti, che, dopo la chiusura dell’Ufficio del Giudice di Pace di Marano, non erano utilizzati integralmente pur continuando a percepire l’intera retribuzione. Il TAR ha valorizzato anche le gravi carenze di organico del Tribunale di Napoli Nord e l’esigenza di raggiungere gli obiettivi del PNRR. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 2, c.p.a.

    La competenza territoriale spetta al TAR individuato anche in ragione della sede di servizio dei ricorrenti, quando la controversia riguarda effetti territorialmente circoscritti.

  • art. 135 c.p.a.

    La competenza funzionale inderogabile del TAR Lazio non opera quando è impugnato esclusivamente un atto organizzativo interno adottato dal presidente di un tribunale locale, senza impugnazione di atti di organi centrali e senza controversie sullo status del magistrato.

  • art. 55 c.p.a.

    Costituisce la base processuale per la valutazione della domanda cautelare incidentale.

  • art. 1, comma 3, d.l. n. 117/2025, convertito nella l. n. 148/2025

    Fino al 30 giugno 2026, in deroga agli articoli 13 e 30-bis, comma 1, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, il giudice onorario di pace può essere destinato in supplenza anche per ragioni relative alle vacanze nell'organico dei giudici professionali.

    La norma derogatoria consente temporaneamente l’assegnazione in supplenza del giudice onorario di pace anche per fronteggiare vacanze nell’organico dei giudici professionali.

  • art. 30, comma 2, l. n. 51/2025

    Ai magistrati onorari che alla data di entrata in vigore del presente decreto esercitavano le funzioni di giudice di pace continuano ad essere assegnate tutte le funzioni attribuite dalla legge al giudice di pace.

    La disposizione garantisce la prosecuzione delle funzioni proprie del giudice di pace, ma non stabilisce che i giudici di pace confermati possano svolgere esclusivamente tali funzioni né impedisce ogni assegnazione temporanea ad altre funzioni giurisdizionali.

  • artt. 13 e 30-bis, comma 1, d.lgs. n. 116/2017

    Le disposizioni sono derogate, per il periodo indicato, dalla disciplina speciale del d.l. n. 117/2025 in materia di supplenza dei giudici onorari.

Massime di principio

  • Quando gli effetti diretti di un provvedimento organizzativo sono limitati al territorio regionale e l’atto incide sull’organizzazione interna di un ufficio giudiziario locale, la competenza territoriale spetta al TAR collegato alla sede di servizio degli interessati; la competenza funzionale inderogabile del TAR Lazio non ricorre in assenza di impugnazione di atti di organi centrali o di controversie riguardanti lo stato giuridico, economico o di carriera del magistrato.
  • La disciplina derogatoria che, per un periodo temporalmente determinato, consente di destinare il giudice onorario di pace in supplenza anche per fronteggiare vacanze nell’organico dei giudici professionali legittima l’assegnazione temporanea a tali funzioni nei limiti e per la durata previsti dalla legge.
  • La disposizione che stabilisce la continuazione dell’assegnazione delle funzioni proprie del giudice di pace ai magistrati onorari confermati non deve essere interpretata come riserva di esclusività funzionale, salvo che tale esclusività sia espressamente prevista dalla legge; essa non impedisce, di per sé, una temporanea assegnazione ad altre funzioni giurisdizionali.
  • In sede cautelare, il periculum in mora può essere escluso quando l’atto contestato produce effetti soltanto temporanei e l’assegnazione risponde all’esigenza di utilizzare integralmente il personale interessato e di fronteggiare documentate carenze di organico dell’ufficio.

Come è indicizzato

MaterieRapporto di impiego non privatizzatoTutela cautelare
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareRiparto di giurisdizioneProporzionalità e ragionevolezza

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