Cassazione Civile, Ordinanza n. 27973/2025 del 21/10/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (ex coniuge)
La controversia
La controversia nasce nell'ambito di una separazione personale tra coniugi e riguarda, da un lato, la divisione di un immobile in comunione e la corresponsione di una quota dei canoni di locazione; dall'altro, la pretesa della ex moglie di ottenere la metà dei proventi dell'attività lavorativa del marito non consumati alla data di passaggio in giudicato della sentenza di separazione, qualificati come comunione de residuo. Il giudice di primo grado aveva accolto solo in parte le domande dell'attrice e alcune riconvenzionali del convenuto; la Corte d'appello aveva aumentato solo la somma relativa alla quota dell'immobile, rigettando però la domanda relativa ai 200.000 euro. In cassazione la ricorrente principale deduceva violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e 2697 c.c., sostenendo: che la controparte non avesse contestato specificamente il quantum; che, per vicinanza della prova, spettasse al convenuto dimostrare elementi contrari; che la Corte territoriale avesse attribuito valore decisivo a indagini della Guardia di Finanza svolte in un momento troppo tardo e limitate a dati bancari non rappresentativi della situazione patrimoniale anteriore; che la verificazione al 2013 fosse incoerente con la disciplina della cessazione della comunione. Il resistente, con ricorso incidentale, contestava la regolazione delle spese di lite e la quantificazione secondo lo scaglione tariffario adottato in appello, lamentando violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e dell'art. 5 d.m. 55/2014.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia quello incidentale. Ha ritenuto infondate le doglianze della ex moglie perché la contestazione del convenuto era stata ritenuta dal giudice di merito; perché, trattandosi di domanda di condanna al pagamento di una quota di comunione de residuo, gravava sull'attrice l'onere di provare i fatti costitutivi senza poter invocare il principio di vicinanza della prova; e perché l'indagine della Guardia di Finanza era stata correttamente riferita al momento indicato dalla stessa ricorrente come rilevante, cioè il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, non applicandosi retroattivamente la disciplina introdotta nel 2015 sulla cessazione della comunione al momento dell'autorizzazione a vivere separati. Quanto al ricorso incidentale, la Corte ha escluso la violazione dei criteri sulle spese, ricordando che la determinazione delle percentuali di compensazione rientra nel discrezionale apprezzamento del giudice di merito; il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse, poiché mirava a ottenere una liquidazione ancora più elevata delle spese contro il medesimo ricorrente. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate tra le parti; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte di entrambi i ricorrenti.
Norme richiamate
art. 115 c.p.c.
È richiamato come norma la cui violazione è stata dedotta, ma la Corte non ravvisa errori decisivi nella valutazione del materiale istruttorio da parte del giudice di merito.
art. 116 c.p.c.
È richiamato nei limiti del sindacato sulle valutazioni probatorie; la Corte non accoglie la censura contro l'apprezzamento delle prove compiuto in appello.
art. 2697 c.c.
Nella domanda di condanna alla corresponsione della quota della comunione de residuo l'onere di provare i fatti costitutivi grava sulla parte attrice; non opera il principio di vicinanza della prova in senso sostitutivo dell'onere probatorio.
art. 191 c.c.
La disciplina sulla cessazione della comunione al momento dell'autorizzazione dei coniugi a vivere separati, introdotta nel 2015, non si applica al caso esaminato.
art. 91 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente incidentale in tema di spese; la Corte non ravvisa violazione perché la regolazione delle spese segue il criterio della soccombenza valutato dal giudice di merito.
art. 92 c.p.c.
La valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la ripartizione/compensazione delle spese rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, non soggetto a un vincolo di proporzionalità matematica.
art. 360 c.p.c.
Il motivo principale è formulato come denuncia di violazione di legge, ma viene respinto perché le regole invocate non risultano violate nei termini prospettati.
art. 5 d.m. n. 55/2014
È richiamato per la determinazione degli scaglioni tariffari, ma il motivo è dichiarato inammissibile per difetto di interesse.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Viene applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte di entrambi i ricorrenti.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato come parametro per quantificare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nelle domande di condanna al pagamento di somme riferite alla comunione de residuo, la parte attrice deve provare i fatti costitutivi della pretesa; il principio di vicinanza della prova non sposta automaticamente tale onere sull'altra parte.
- L'accertamento della non contestazione o della contestazione specifica dei fatti allegati appartiene al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale consentito.
- Se la parte stessa indica come momento rilevante quello del passaggio in giudicato della sentenza di separazione, è legittimo concentrare su tale data le verifiche patrimoniali relative ai proventi non consumati.
- La disciplina introdotta successivamente sulla cessazione della comunione legale tra coniugi non si applica retroattivamente ai rapporti già definiti secondo il previgente assetto normativo.
- La ripartizione delle spese di lite in presenza di soccombenza reciproca, e la percentuale di compensazione, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e non richiede una corrispondenza aritmetica perfetta tra esiti della lite e quota di spese posta a carico di ciascuna parte.
- Un motivo di ricorso è inammissibile per difetto di interesse quando, se accolto, produrrebbe per il ricorrente un esito peggiorativo rispetto a quello già ottenuto
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