Sentenza n. 1100/2026 - Bari, Sezione 1
per l'annullamento - del decreto dirigenziale prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata nella parte in cui ha integrato, per la classe di concorso B015 “Laboratori di scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche, la graduatoria regionale per la regione Puglia del concorso bandito con decreto del Direttore Dipartimentale n. -OMISSIS- -OMISSIS- con n. 1 candidato idoneo, contemplando il ricorrente; - della graduatoria regionale per la regione Puglia dei vincitori del concorso in questione, approvata con decreto dirigenziale dell’U.S.R. Basilicata prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS- e integrata con il nome del candidato risultato idoneo a seguito del citato decreto dirigenziale del -OMISSIS-, nella parte in cui non contempla il nome del ricorrente; - delle determinazioni della commissione esaminatrice, non cognite, con le quali è stato attribuito al ricorrente il punteggio totale di punti 200,00 anziché 206,25; - di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli interessi del ricorrente; nonché per la condanna delle amministrazioni resistenti all’attribuzione in favore del ricorrente del punteggio corretto, nonché allo scorrimento della graduatoria regionale per la regione Puglia del concorso in questione mediante individuazione dell’ulteriore candidato risultato idoneo e, in particolare, del ricorrente stesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria del concorso docenti per la classe B015 e successivo scorrimento in favore di un candidato, oltre alle valutazioni della commissione sui titoli del ricorrente
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, collocato tra gli idonei non vincitori con 200 punti (92 nella prova scritta, 85,50 nell'orale e 22,50 per i titoli), ha impugnato la graduatoria e il successivo scorrimento. Ha contestato anzitutto il punteggio per i titoli: sosteneva che, pur avendo indicato nella domanda il superamento di un precedente concorso ordinario per la stessa classe di concorso nella sezione relativa a un diverso titolo, l'amministrazione avrebbe dovuto attribuirgli d'ufficio i 12,50 punti previsti dal punto B.4.1 della tabella del bando, invece dei 6,50 attribuiti, o attivare il soccorso istruttorio; il punteggio complessivo sarebbe così salito a 206,25. Ha inoltre dedotto il mancato riconoscimento della riserva per il servizio civile nazionale. Infine, invocando la rinuncia di un candidato nominato, ha chiesto un ulteriore scorrimento in proprio favore ai sensi dell'art. 2, comma 1, del d.l. n. 45 del 2025. Le amministrazioni hanno eccepito, tra l'altro, il difetto di giurisdizione sulla domanda di scorrimento, la tardività e l'inammissibilità della domanda di annullamento, e l'infondatezza delle censure. Il ricorso era stato notificato il 4 novembre 2025; la controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulla domanda di ulteriore scorrimento, perché essa riguarda il diritto a partecipare alle successive immissioni in ruolo sulla base della graduatoria e rientra nella giurisdizione ordinaria; la controversia può essere riassunta davanti al giudice ordinario. Ha estromesso dal giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dell'Economia e delle Finanze, estranei alla controversia, e ha ritenuto di poter prescindere dalle ulteriori eccezioni in rito. Ha respinto nel merito la domanda di annullamento: l'amministrazione aveva attribuito il punteggio per il titolo dichiarato dal candidato, mentre riconoscere i punti previsti per un titolo diverso avrebbe comportato una manipolazione della domanda, in contrasto con la par condicio e con il principio di autoresponsabilità; il soccorso istruttorio non è utilizzabile per correggere un evidente errore del concorrente nella compilazione della domanda. Ha respinto anche la censura sulla riserva per il servizio civile: a fronte di soli due posti, la quota del 15% è inferiore a un posto e non consente di individuare un posto riservato. Spese compensate per giusti motivi, in considerazione della parziale definizione in rito.
Norme richiamate
art. 63, comma 1, d.lgs. 165/2001
È evidente, infatti, che con tale domanda il ricorrente fa valere esclusivamente il proprio diritto a partecipare alle successive immissioni in ruolo sulla base della medesima graduatoria. Tali controversie rientrano pacificamente nella giurisdizione del giudice ordinario ai sensi dell’art. 63, comma 1, del D. Lgs. 165/2001.
La controversia sul diritto a partecipare alle successive immissioni in ruolo mediante scorrimento di una graduatoria rientra nella giurisdizione del giudice ordinario.
art. 60 c.p.a.
Previo rinvio su richiesta delle parti nonché deposito di documenti, memorie e repliche, la causa viene ritenuta per la definizione immediata del merito ai sensi dell’art. 60 c.p.a. alla camera di consiglio dell’11 marzo 2026.
La causa è stata definita immediatamente nel merito in camera di consiglio con il rito previsto dall'art. 60 c.p.a.
art. 2, comma 1, d.l. 45/2025
Su tali presupposti conclude per l’annullamento dei provvedimenti impugnati, ovvero della graduatoria del 2024 e del decreto del -OMISSIS- di scorrimento della graduatoria, “nei limiti dell’interesse dedotto e con ordine dell’Amministrazione di collocare il ricorrente nella graduatoria integrata… con punti 206,25”.
La disposizione è richiamata dal ricorrente a fondamento della domanda di ulteriore scorrimento; il TAR non ne interpreta il contenuto, ma dichiara che la relativa pretesa appartiene alla giurisdizione ordinaria.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
In ragione della tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, il TAR dispone l'oscuramento delle generalità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Il TAR richiama tali disposizioni, insieme all'art. 52 del d.lgs. 196/2003, quale fondamento della tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Il soccorso istruttorio non può essere utilizzato per sostituire o correggere una dichiarazione che il candidato ha formulato in modo errato nella domanda di partecipazione, quando ciò comporterebbe una manipolazione della domanda e inciderebbe sulla parità di trattamento degli altri concorrenti. Nei concorsi, il principio di autoresponsabilità comporta che il candidato sopporti le conseguenze degli errori commessi nella compilazione della domanda.
- La riserva di posti determinata in percentuale non consente di assegnare un posto quando, applicata al numero di posti messi a concorso, la quota risulta inferiore all'unità.
- La controversia relativa al diritto del vincitore o dell'idoneo a partecipare a successive immissioni in ruolo mediante scorrimento della graduatoria appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario.
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