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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07552/2024 del 21/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

L'associazione professionale aveva insinuato al passivo del fallimento di una società un credito di euro 931.240,36, derivante dall'incarico di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva delle opere marittime e strutturali di un porto turistico. Il credito era stato ammesso in chirografo, senza riconoscimento del privilegio professionale ex art. 2751-bis, n. 2, c.c. L'opposizione allo stato passivo era stata respinta dal Tribunale di Napoli. Con il ricorso per cassazione, l'associazione deduceva: (1) la violazione della disciplina costituzionale e codicistica sul privilegio, sostenendo che, per la natura personale dell'attività professionale svolta da uno studio associato a base ristretta, il privilegio dovesse spettare; (2) in subordine, la violazione delle regole processuali e dell'art. 115 c.p.c. per avere il tribunale trascurato la documentazione che provava l'integrale esecuzione delle prestazioni da parte del solo ingegnere associato; (3) ancora in subordine, la violazione delle norme sulla motivazione e sulla valutazione della prova, per l'illogicità della decisione che, pur riconoscendo i rapporti diretti con il cliente e la competenza professionale esclusiva dell'ingegnere, negava poi che i progetti fossero stati elaborati personalmente da lui.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che il tribunale non avesse correttamente applicato i principi in tema di privilegio ex art. 2751-bis, n. 2, c.c. per i crediti professionali vantati da uno studio associato, perché la motivazione era intrinsecamente contraddittoria e apparente: da un lato riconosceva la piena prova documentale delle attività svolte e dei progetti consegnati, nonché i rapporti diretti con il cliente e la competenza esclusiva dell'ingegnere; dall'altro negava immotivatamente la prova della personalità della prestazione. Il decreto è stato quindi cassato con rinvio al Tribunale di Napoli, in diversa composizione, che dovrà riesaminare la domanda di privilegio e regolare anche le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2751-bis, n. 2, c.c.

    Il privilegio generale sui mobili tutela i compensi dei prestatori d'opera intellettuale solo quando il credito retribuisce prevalentemente un'attività lavorativa personale e autonoma; se il credito è riferibile a un'organizzazione collettiva o societaria, il privilegio non spetta salvo prova rigorosa della personalità ed esclusività o prevalenza della prestazione del singolo professionista.

  • art. 2 Cost.

    Richiamato dal ricorrente a sostegno di una lettura costituzionalmente orientata del privilegio in favore dell'attività professionale personale.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della parità di trattamento tra professionista individuale e studio associato a base ristretta.

  • art. 35 Cost.

    La Corte lo richiama per ribadire che il privilegio di cui all'art. 2751-bis, n. 2, c.c. tutela il compenso del lavoro autonomo come forma di tutela del lavoro in tutte le sue forme e applicazioni.

  • art. 36 c.c.

    Richiamato nel ricorso tra le norme asseritamente violate, senza autonoma elaborazione decisiva nella motivazione della Corte.

  • art. 90, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163

    Richiamato nel ricorso, in relazione al conferimento dell'incarico professionale, senza che la Corte ne faccia il fondamento della decisione.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato per censurare l'omesso o errato apprezzamento delle prove documentali prodotte a sostegno della domanda di privilegio.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato per denunciare la motivazione contraddittoria e apparente del provvedimento impugnato.

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    Richiamato nel terzo motivo in relazione ai criteri di interpretazione applicati dal tribunale.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    Richiamati per contestare la valutazione della prova e la coerenza logica della motivazione del tribunale.

  • art. 737 c.p.c.

    Richiamato nel terzo motivo, nell'ambito delle censure processuali al decreto di stato passivo.

Massime di principio

  • Il privilegio generale sui mobili per i crediti professionali ex art. 2751-bis, n. 2, c.c. non è automaticamente escluso quando il creditore sia uno studio o un'associazione professionale: occorre verificare se il rapporto d'opera si sia instaurato con il singolo professionista e se il credito retribuisca una prestazione personale, esclusiva o prevalente.
  • Quando il credito è insinuato da un'associazione professionale, incombe sul richiedente l'onere di dimostrare rigorosamente che il compenso riguarda in sostanza l'attività personale del professionista associato e che non si confonde con la remunerazione dell'organizzazione collettiva.
  • La motivazione che, pur riconoscendo la piena esecuzione delle prestazioni e la riferibilità sostanziale dell'attività al singolo professionista, neghi poi in modo apodittico la prova della personalità della prestazione è affetta da contraddittorietà e può integrare motivazione apparente.
  • In tema di privilegio professionale, la distinzione decisiva è tra rapporto instaurato con il singolo professionista e rapporto instaurato con un'entità collettiva organizzata: solo nel primo caso il credito conserva natura prevalentemente lavorativa e può accedere alla prelazione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivo
RamiFallimentare / Crisi d'impresa
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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