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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30282/2021 del 27/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'amministrazione finanziaria ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia che aveva accolto l'appello proposto da una società in accomandita semplice avverso il rigetto, in primo grado, dell'opposizione a un avviso di accertamento IRPEF e IVA relativo all'anno d'imposta 2009. Con un unico motivo, l'Agenzia ha formalmente denunciato, in modo cumulativo e promiscuo, violazione degli artt. 36 del d.lgs. n. 546/1992, 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e 112 c.p.c. (in relazione all'art. 360, n. 4, c.p.c.), violazione degli artt. 32 del d.P.R. n. 600/1973, 51, comma 2, n. 7, del d.P.R. n. 633/1972, 109, comma 1, del d.P.R. n. 917/1986 e 2697 c.c. (in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c.), nonché omesso esame di fatti decisivi (art. 360, n. 5, c.p.c.). Sosteneva, in sostanza, che la CTR avesse riconosciuto alla contribuente costi deducibili non adeguatamente dimostrati.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo fosse formulato in modo non conforme al principio di chiarezza, poiché cumulava e mescolava più censure eterogenee, riferite a norme diverse e a diversi vizi di legittimità, senza consentire di individuare con precisione quale specifica violazione fosse ascritta a quale parte della sentenza impugnata. Ne è conseguita la condanna dell'Agenzia ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore della controricorrente, liquidate in euro 5.600 oltre spese forfettarie del 15%.

Norme richiamate

  • art. 36 d.lgs. n. 546/1992

    La sentenza richiama la norma nel novero delle disposizioni che, se dedotte in modo promiscuo con altre censure, non consentono un controllo di legittimità specifico da parte della Corte.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Richiamato come parametro del vizio di motivazione/sentenza, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché confusa con altre doglianze.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato per denunciare un vizio di ultrapetizione o omessa pronuncia, ma inserito in una censura cumulativa non scrutinabile singolarmente.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Indicato come norma di legittimità per il vizio processuale denunciato; la Corte non entra nel merito per difetto di specificità del motivo.

  • art. 32 d.P.R. n. 600/1973

    Richiamato come norma sostanziale/probatoria in tema di accertamento fiscale e prova dei fatti rilevanti; la censura è stata dichiarata inammissibile.

  • art. 51, comma 2, n. 7, d.P.R. n. 633/1972

    Richiamato insieme alle altre norme fiscali e probatorie, ma senza possibilità di collegamento puntuale tra vizio denunciato e ratio della sentenza impugnata.

  • art. 109, comma 1, d.P.R. n. 917/1986

    Invocato per contestare il riconoscimento di costi deducibili; il motivo è stato però ritenuto inammissibile per formulazione cumulativa e non specifica.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in relazione all'onere della prova sui costi deducibili; la Corte non esamina la questione nel merito perché il motivo è inammissibile.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Norma processuale richiamata per la deduzione di violazione di legge; la censura è stata assorbita dall'inammissibilità del motivo cumulativo.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Richiamato per omesso esame di fatti decisivi; anche questa doglianza è stata ritenuta inammissibile perché confusa con le altre.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione non è ammissibile la proposizione di un motivo che cumuli, in un'unica esposizione indistinta, plurime violazioni di legge, vizi processuali e censure motivazionali senza separazione logica e argomentativa.
  • Il principio di chiarezza del ricorso impone che ciascuna doglianza sia specificamente riferita alla relativa norma asseritamente violata e allo specifico capo della sentenza impugnata, altrimenti la Corte non può svolgere il controllo di legittimità.
  • Quando le censure sono formulate in modo promiscuo e senza autonoma intelligibilità, il ricorso è inammissibile senza esame del merito, anche se riguarda questioni fiscali sostanziali o probatorie.
  • La deduzione della violazione delle regole sull'onere della prova o sulla deducibilità dei costi non supera il vaglio di ammissibilità se è inserita in un motivo confuso con ulteriori violazioni e vizi eterogenei.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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