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Sentenza

Sentenza n. 618/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma della sentenza breve del Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata (Sezione Prima), 13 gennaio 2023, n. 15, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202306904

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza breve del TAR Basilicata, Sez. I, n. 15/2023

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La parte privata aveva proposto appello contro la sentenza breve del TAR Basilicata n. 15 del 13 gennaio 2023. Nel corso del giudizio d’appello ha depositato una dichiarazione di rinuncia al ricorso. La rinuncia non è stata notificata al Comune appellato, regolarmente costituito, come richiesto dall’art. 84, comma 3, c.p.a.; pertanto non ha prodotto gli effetti propri della rinuncia rituale. Il Collegio ha tuttavia ritenuto che dalla dichiarazione irrituale fosse desumibile la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione dell’appello.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha dichiarato l’appello improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi degli artt. 35, comma 1, lettera c), e 84, comma 4, c.p.a. La dichiarazione di rinuncia, pur irrituale per mancata notificazione al Comune costituito e quindi inidonea a determinare l’estinzione del giudizio per rinuncia, manifestava comunque il venir meno dell’interesse della parte appellante alla decisione. Le spese del grado sono state compensate, considerata l’assenza di sostanziale attività difensiva da parte del Comune.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Prevede la declaratoria di improcedibilità quando, nel corso del giudizio, viene meno l’interesse alla decisione.

  • art. 84, comma 3, c.p.a.

    La rinuncia al ricorso deve essere notificata alle altre parti costituite per produrre gli effetti propri della rinuncia rituale.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    Anche una rinuncia irrituale può consentire di desumere la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio, con conseguente improcedibilità.

  • art. 38 c.p.a.

    Richiamato dal provvedimento tra le disposizioni processuali applicabili.

  • art. 85 c.p.a.

    Richiamato dal provvedimento tra le disposizioni processuali applicabili.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in relazione alla trattazione dell’affare nell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso non notificata alle parti costituite non produce gli effetti della rinuncia rituale, ma può comunque costituire un elemento dal quale desumere la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
  • Quando la dichiarazione di rinuncia è irrituale ma manifesta il venir meno dell’interesse alla prosecuzione del giudizio, il giudice amministrativo deve dichiarare l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, anziché l’estinzione per rinuncia.
  • La compensazione delle spese può essere disposta quando la parte resistente, pur costituita, non abbia svolto una sostanziale attività difensiva nel grado di giudizio.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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