Cassazione Penale, Sentenza n. 20090/2025 del 29/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di conferma della custodia cautelare in carcere. Il ricorrente contestava: 1) la sussistenza dell'aggravante prevista dall'art.416bis.1 cod.pen. (agevolazione dell'attività di un'associazione di tipo mafioso), sostenendo che non fosse riconosciuta l'esistenza del sodalizio nei procedimenti richiamati e che si trattasse solo di un'associazione per traffico di stupefacenti; 2) la sussistenza delle esigenze cautelari e l'adeguatezza della custodia carceraria, rilevando l'anzianità dei precedenti e il presunto venir meno dell'associazione per effetto del pentimento di suoi esponenti, chiedendo misure meno afflittive come gli arresti domiciliari.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e lo ha rigettato. Ha ritenuto che il Tribunale di Bari abbia adeguatamente motivato la configurazione dell'aggravante di cui all'art.416bis.1 cod.pen., fondandosi su dichiarazioni di numerosi collaboratori e su atti di altri procedimenti che attestano l'esistenza e il ruolo di comando del sodalizio Raduano/Della Malva. Ha confermato l'applicazione della presunzione di cui all'art.275, comma 3, cod.proc.pen. (doppia presunzione che giustifica la custodia cautelare in carcere per i reati elencati) rilevando che la difesa non ha fornito elementi concreti idonei a superare tale presunzione o a dimostrare che misure meno afflittive sarebbero adeguate. Ha altresì condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art.416bis.1 cod. pen. (aggravante per agevolazione di associazione mafiosa)
L'aggravante ha natura soggettiva e richiede dolo specifico: l'atto deve essere diretto consapevolmente a favorire l'associazione mafiosa. Nell'ipotesi di favoreggiamento personale di un capo, l'ausilio è rilevante se è coscientemente prestato a un vertice noto e rafforza l'organizzazione.
art.275, comma 3, cod. proc. pen. (presunzione cautelare)
Quando sussistono gravi indizi per i reati elencati, opera la presunzione che giustifica la custodia cautelare in carcere, salvo che la difesa produca elementi idonei a dimostrare l'assenza delle esigenze cautelari o l'adeguatezza di misure alternative.
art.273 cod. proc. pen. (motivazione del provvedimento impugnato)
Richiamato come parametro di correttezza della motivazione: la contestazione alla motivazione deve evidenziare illogicità manifesta per essere rilevante in Cassazione.
art.274 lett. c) cod. proc. pen. (motivi di impugnazione)
Invocato come riferimento formale per le censure sulle esigenze cautelari; la Corte richiede specificità e elementi concreti per sovvertire la valutazione di merito.
art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. (criteri di impugnazione in Cassazione)
Richiama i motivi di cassazione dedotti: violazione di norme processuali e manifesta illogicità della motivazione; la Corte precisa i limiti di sindacato in Cassazione (controllo di logicità e corretto riferimento alle norme, non rivalutazione fattuale).
art.51, comma 3‑bis, cod. proc. pen. (riferimento normativo sulla presunzione)
Collegato alla disciplina delle conseguenze cautelari per reati gravi, integrando il quadro normativo che giustifica la doppia presunzione cautelare.
d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 (art.73 d.P.R. 309/90, normativa stupefacenti)
Norme sul traffico di stupefacenti richiamate in relazione alle accuse di importazione di rilevanti quantitativi di hashish e marijuana; concorso con l'art.416bis.1 è stato valutato nella formazione del quadro indiziario.
Massime di principio
- In Cassazione contro misure cautelari il controllo è limitato: si verifica la presenza di motivazione logica e giuridicamente significativa nel provvedimento impugnato, non si rifà la valutazione dei fatti; quindi le censure meramente fattuali o la diversa interpretazione delle prove sono inammissibili.
- L'aggravante di agevolazione dell'attività mafiosa (art.416bis.1) richiede dolo specifico: per dimostrarne l'assenza occorre fornire elementi concreti che escludano la consapevolezza e la volontà di favorire l'associazione—non bastano argomentazioni generiche o negazioni apodittiche.
- La presenza della presunzione ex art.275, comma 3, cod. proc. pen. impone alla difesa di produrre elementi precisi e concreti per dimostrare l'assenza di esigenze cautelari o l'idoneità di misure alternative; dichiarazioni generiche sulla non operatività dell'associazione o la vetustà dei precedenti raramente sono sufficienti.
- Per ottenere la sostituzione della custodia cautelare con misura meno afflittiva è utile produrre documentazione probante (es. dichiarazioni formali di dissociazione verificabili, elementi oggettivi sul venir meno dell'organizzazione, garanzie di controllo e sorveglianza, condizioni personali e familiari attuali) che consentano al giudice di merito di motivare il superamento della presunzione.
- Le contestazioni di legge in sede di cassazione devono focalizzarsi su errori di diritto o su illogicità manifeste nella motivazione; la strategia difensiva efficace parte da una solida attività probatoria in fase di riesame per documentare circostanze oggettive idonee a vincere la presunzione cautelare.
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