Sentenza del 03/04/2018 n. 2120 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Irpef - Costi - Prestazioni - Srl inesistente - Assenza di struttura organizzativa - Nessuna traccia su citofono e cassetta postale - Deducibilità - Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente pretendeva di dedurre costi derivanti da fatture emesse da una società considerata inesistente o comunque priva di una concreta struttura organizzativa. Dagli accertamenti non risultava alcuna traccia della società presso l'indirizzo indicato, neppure sul citofono o sulla cassetta postale. In presenza di tali elementi, l'Amministrazione finanziaria ha dubitato della reale esecuzione delle operazioni e della veridicità delle fatture.
La decisione
La deduzione dei costi è stata esclusa. La sentenza ha affermato che, quando l'Amministrazione finanziaria fornisce elementi idonei a mettere in dubbio l'effettività delle operazioni, spetta al contribuente dimostrare la concreta esecuzione delle prestazioni e la veridicità delle fatture. La mera disponibilità della documentazione contabile non è sufficiente, soprattutto quando il soggetto emittente appare privo di una reale organizzazione e non è reperibile presso la sede dichiarata. La decisione è conforme ai principi richiamati da Cass. n. 4614/2014 e n. 12625/2012.
Norme richiamate
Principi in materia di deducibilità dei costi ai fini IRPEF e di onere della prova
Il costo è deducibile solo se effettivo, inerente e adeguatamente documentato. Qualora l'Amministrazione finanziaria contesti con elementi presuntivi la realtà delle operazioni, il contribuente deve dimostrare che le prestazioni sono state realmente eseguite.
Cassazione, sentenza n. 4614/2014
È legittimo contestare la deducibilità di costi documentati da fatture quando emergono elementi tali da far dubitare dell'effettività delle operazioni; il contribuente deve fornire la prova contraria.
Cassazione, sentenza n. 12625/2012
La fattura, da sola, non dimostra l'effettiva esecuzione della prestazione se l'Amministrazione finanziaria evidenzia circostanze sintomatiche di operazioni inesistenti o di soggetti privi di concreta operatività.
Massime di principio
- La fattura costituisce un elemento documentale importante, ma non è sufficiente da sola a provare che il servizio sia stato realmente eseguito.
- Se il fornitore risulta irreperibile, privo di struttura organizzativa o non operativo presso la sede dichiarata, tali circostanze possono giustificare una contestazione fiscale.
- Dopo una contestazione motivata dell'Amministrazione finanziaria, il contribuente deve fornire prove concrete dell'operazione, come contratti, ordini, corrispondenza, pagamenti tracciabili, documentazione del lavoro svolto e risultati della prestazione.
- La verifica della reale esistenza e operatività del fornitore è particolarmente importante per sostenere la deducibilità dei costi e ridurre il rischio di contestazioni.
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