Regolamento (UE) 2017/2395
Regolamento (UE) 2017/2395 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda le disposizioni transitorie volte ad attenuare l'impatto dell'introduzione dell'IFRS 9 sui fondi propri e per il trattamento delle grandi esposizioni di talune esposizioni del settore pubblico denominate nella valuta nazionale di uno Stato membro (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento introduce nel CRR un meccanismo transitorio volto a diluire nel tempo l'impatto dell'adozione dell'IFRS 9 sui fondi propri di classe 1, consentendo agli enti di riassorbire progressivamente parte dell'aumento degli accantonamenti per perdite attese su crediti. Prevede inoltre un regime transitorio per l'esenzione dal limite delle grandi esposizioni applicabile a talune esposizioni del settore pubblico denominate nella valuta nazionale di uno Stato membro. Le disposizioni sono direttamente applicabili dal 1o gennaio 2018 e includono obblighi di scelta, comunicazione e informativa al mercato.
Modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 introducendo un regime transitorio per attenuare l'impatto dell'IFRS 9 sui fondi propri degli enti e nuove disposizioni transitorie sulle grandi esposizioni verso talune esposizioni del settore pubblico denominate nella valuta nazionale di uno Stato membro.
Ambito di applicazione
Si applica agli enti creditizi e alle imprese di investimento soggetti al regolamento (UE) n. 575/2013, in particolare a quelli che redigono il bilancio secondo gli IFRS adottati nell'UE, o che applicano regole contabili nazionali con utilizzo del medesimo modello IFRS per le perdite attese su crediti. Si estende altresì, per la disciplina delle grandi esposizioni, alle esposizioni verso amministrazioni centrali, banche centrali, organismi del settore pubblico, amministrazioni regionali e autorità locali degli Stati membri, purché ricorrano le condizioni previste e con specifiche esclusioni/limitazioni per esposizioni anteriori al 12 dicembre 2017 o già soggette a determinate regole di grandfathering. Si applica dal 1o gennaio 2018; il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella GUUE.
Regolamento (UE) 2017/2395: attenuazione dell'impatto dell'IFRS 9 sui fondi propri e disciplina transitoria delle grandi esposizioni
Il regolamento modifica il regolamento (UE) n. 575/2013, introducendo un meccanismo transitorio per attenuare l'effetto dell'adozione dell'IFRS 9 sul capitale primario di classe 1 degli enti. La logica è quella di evitare un impatto eccessivamente brusco sugli accantonamenti per perdite attese su crediti, nel rispetto della futura piena applicazione del principio contabile. Parallelamente, viene prevista una disciplina temporanea per l'esenzione dal limite delle grandi esposizioni per talune esposizioni del settore pubblico denominate nella valuta nazionale di uno Stato membro.
Finalità e contesto normativo
L'IFRS 9, adottato nell'Unione con il regolamento (UE) 2016/2067, sostituisce lo IAS 39 sul tema della rilevazione delle perdite attese su crediti. Il legislatore unionale rileva che la nuova disciplina contabile può determinare un aumento improvviso degli accantonamenti e, di riflesso, una riduzione del CET1. Per questo viene introdotta una gradualità quinquennale, a partire dal 2018, volta a consentire l'inclusione nel capitale regolamentare di una quota degli accantonamenti incrementali. Il regolamento richiama inoltre l'esigenza, segnalata anche dal Parlamento europeo, di un meccanismo di introduzione graduale.
Ambito soggettivo del regime IFRS 9
L'articolo 473 bis riguarda:
- gli enti che redigono il bilancio secondo gli IFRS adottati ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002;
- gli enti che, ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2, del CRR, valutano attivi e fuori bilancio e determinano i fondi propri secondo tali IFRS;
- gli enti che seguono principi contabili ex direttiva 86/635/CEE ma utilizzano per le perdite attese su crediti lo stesso modello degli IFRS adottati.
L'applicazione è facoltativa: ciascun ente deve optare per il regime transitorio e comunicarlo all'autorità competente entro il 1o febbraio 2018. La scelta può essere revocata una sola volta nel periodo transitorio, ma solo previa autorizzazione dell'autorità competente.
Meccanismo di calcolo dell'aggiustamento transitorio
Il regolamento distingue tra esposizioni soggette al metodo standardizzato e esposizioni soggette al metodo IRB, prevedendo due importi principali, ABSA e ABIRB. Il calcolo si basa sul confronto tra:
- gli accantonamenti IFRS 9 alla data di prima applicazione, comprendenti le perdite attese su crediti a 12 mesi e il fondo per perdite attese lungo tutta la vita del credito;
- gli importi delle perdite per riduzione di valore rilevati secondo lo IAS 39 al 31 dicembre 2017 o al giorno precedente la prima applicazione dell'IFRS 9.
Per la componente successiva al primo esercizio, si confrontano i valori alla data di riferimento del bilancio con quelli rilevati al 1o gennaio 2018 o alla data di prima applicazione. Per il portafoglio IRB sono previste correzioni aggiuntive, in modo da neutralizzare gli effetti già considerati dall'articolo 158 del CRR e da evitare risultati negativi, che vengono azzerati.
Progressività temporale del regime
Il beneficio transitorio non è permanente e si riduce annualmente secondo coefficienti predeterminati:
- 0,95 per il 2018;
- 0,85 per il 2019;
- 0,7 per il 2020;
- 0,5 per il 2021;
- 0,25 per il 2022.
Il periodo transitorio ha durata massima di cinque anni e deve condurre a un azzeramento dell'aggiustamento, garantendo la piena operatività dell'IFRS 9 al termine del periodo. Gli enti con esercizi non coincidenti con l'anno civile devono riallineare il calendario di applicazione e rendere pubbliche le date applicabili.
Neutralizzazione degli effetti indiretti sui requisiti prudenziali
Se l'ente include una quota degli accantonamenti nel CET1, deve ricalcolare i requisiti del CRR e della direttiva 2013/36/UE che utilizzano grandezze influenzate da tali accantonamenti. In particolare, il regolamento interviene su:
- attività fiscali differite dedotte dal CET1 o ponderate per il rischio;
- valore dell'esposizione ai fini del requisito patrimoniale, con correzioni sulle rettifiche di valore specifiche;
- elementi di classe 2 calcolati ai sensi dell'articolo 62, lettera d).
L'obiettivo è evitare che l'ente benefici contemporaneamente dell'aumento del CET1 e di una riduzione artificiosa di altri requisiti patrimoniali o del valore delle esposizioni.
Trasparenza e informativa al mercato
Gli enti che applicano il regime devono fornire un'informativa supplementare: oltre alle disclosure già previste dalla parte otto del CRR, devono pubblicare i fondi propri e i coefficienti patrimoniali e di leva finanziaria sia con sia senza l'applicazione dell'articolo 473 bis. In tal modo il mercato può valutare l'effetto effettivo del regime transitorio. L'ABE deve emanare orientamenti in materia entro il 30 giugno 2018.
Grandi esposizioni verso talune esposizioni del settore pubblico
Il regolamento introduce anche una deroga transitoria all'articolo 395, paragrafo 1, del CRR. Le autorità competenti possono consentire agli enti di assumere esposizioni rientranti in categorie specifiche verso amministrazioni centrali, banche centrali, organismi del settore pubblico, amministrazioni regionali e autorità locali degli Stati membri, o garantite da essi, fino a limiti più elevati rispetto a quelli ordinari. I limiti sono:
- 100% del capitale di classe 1 fino al 31 dicembre 2018;
- 75% fino al 31 dicembre 2019;
- 50% fino al 31 dicembre 2020.
La deroga si applica solo a esposizioni che, secondo la disciplina vigente al 31 dicembre 2017, avrebbero avuto un fattore di ponderazione del rischio dello 0% e che sono state sostenute il 12 dicembre 2017 o successivamente.
Grandfathering per esposizioni anteriori al 12 dicembre 2017
Le esposizioni sostenute prima del 12 dicembre 2017, che al 31 dicembre 2017 erano già trattate con ponderazione del rischio dello 0%, restano esentate dal limite delle grandi esposizioni ai sensi dell'articolo 395, paragrafo 1. Il regolamento mantiene quindi la posizione acquisita per tali esposizioni, evitando effetti retroattivi sfavorevoli.
Decorrenza
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale ed è applicabile dal 1o gennaio 2018. La scelta di una decorrenza immediata risponde all'esigenza di rendere operativi i meccanismi transitori fin dall'avvio dell'IFRS 9 negli enti interessati.
Disposizioni principali
Regime transitorio IFRS 9 per il capitale primario di classe 1
È inserito l'articolo 473 bis nel regolamento (UE) n. 575/2013. Gli enti che rientrano nelle categorie indicate possono includere nel CET1, in deroga all'articolo 50, un importo calcolato in funzione dell'aumento degli accantonamenti per perdite attese su crediti derivante dall'IFRS 9. Il meccanismo riguarda sia il metodo standardizzato sia l'IRB, con formule distinte per ABSA e ABIRB e con componenti legate alla deducibilità fiscale degli importi. Il periodo transitorio dura al massimo cinque anni, inizia nel 2018 e la quota riconoscibile diminuisce progressivamente fino a zero.
Calcolo degli importi transitori e basi di confronto
Gli importi A2,SA e A2,IRB sono determinati confrontando, al 1o gennaio 2018 o alla data di prima applicazione dell'IFRS 9, le perdite attese in 12 mesi e il fondo a copertura perdite lungo tutta la vita del credito con le perdite per riduzione di valore/impairment contabilizzate al 31 dicembre 2017 o al giorno precedente l'adozione. Per A4,SA e A4,IRB si confronta l'importo alla data di riferimento del bilancio con quello al 1o gennaio 2018 o alla data di prima applicazione; per IRB sono previste correzioni specifiche in relazione all'articolo 158, paragrafi 5, 6 e 10, con azzeramento se il risultato è negativo.
Fattori di attenuazione annuali
Per il calcolo degli importi transitori si applicano fattori decrescenti: 0,95 per il 2018, 0,85 per il 2019, 0,7 per il 2020, 0,5 per il 2021 e 0,25 per il 2022. Gli enti con esercizio finanziario iniziato dopo il 1o gennaio 2018 ma prima del 1o gennaio 2019 adeguano tali date al proprio esercizio e ne informano l'autorità competente, rendendo pubbliche le date; chi adotta i principi contabili rilevanti dal 1o gennaio 2019 o successivamente applica i fattori dall'anno di prima adozione.
Ricalcolo dei requisiti prudenziali e neutralizzazione degli effetti indiretti
Se un ente applica il regime transitorio, deve ricalcolare i requisiti del regolamento (UE) n. 575/2013 e della direttiva 2013/36/UE influenzati dagli accantonamenti inclusi nel CET1, per evitare un doppio beneficio. In particolare, sono interessati le attività fiscali differite dedotte o ponderate per il rischio, il valore dell'esposizione con rettifiche di valore specifiche e gli elementi di classe 2 di cui all'articolo 62, lettera d). Per le esposizioni ponderate con il metodo standardizzato è previsto un fattore di graduazione sulle rettifiche di valore specifiche.
Obblighi di informativa e trasparenza
Gli enti che applicano il regime transitorio devono pubblicare, oltre alle informazioni della parte otto del regolamento, i fondi propri, il CET1, il capitale di classe 1, i coefficienti patrimoniali e il coefficiente di leva finanziaria che avrebbero in assenza dell'articolo 473 bis. L'ABE deve adottare entro il 30 giugno 2018 orientamenti sugli obblighi di informativa.
Scelta, revoca e comunicazioni all'autorità competente
L'applicazione del regime è facoltativa: l'ente deve decidere e informare l'autorità competente entro il 1o febbraio 2018. Con previa autorizzazione dell'autorità competente, la decisione può essere revocata una sola volta durante il periodo transitorio. È prevista anche la possibilità di non applicare il paragrafo 4 relativo alla componente A4, con comunicazione entro il 1o febbraio 2018 e con facoltà di revoca nelle stesse condizioni; in tal caso A4 è posto pari a zero. Le decisioni devono essere rese pubbliche.
Disposizioni transitorie sulle grandi esposizioni verso il settore pubblico
L'articolo 493 è integrato con una deroga temporanea all'articolo 395, paragrafo 1, per consentire alle autorità competenti di autorizzare esposizioni verso amministrazioni centrali, banche centrali, organismi del settore pubblico, amministrazioni regionali e autorità locali, o da essi garantite, fino a limiti pari al 100% del capitale di classe 1 fino al 31 dicembre 2018, al 75% fino al 31 dicembre 2019 e al 50% fino al 31 dicembre 2020. I limiti si applicano ai valori delle esposizioni dopo l'attenuazione del rischio di credito.
Condizioni, perimetro e grandfathering delle grandi esposizioni
La deroga si applica solo a talune esposizioni che, secondo la versione dell'articolo 495, paragrafo 2, vigente al 31 dicembre 2017, avrebbero avuto un fattore di ponderazione del rischio dello 0% e che sono state sostenute il 12 dicembre 2017 o successivamente. Le esposizioni sostenute prima del 12 dicembre 2017 e già ponderate allo 0% al 31 dicembre 2017 sono esentate dall'articolo 395, paragrafo 1, in regime di grandfathering. Per gli organismi del settore pubblico valgono ulteriori condizioni di qualificazione tramite gli articoli 115 e 116 del CRR.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è applicabile dal 1o gennaio 2018. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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