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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21409/2022 del 01/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 19/11/2020, che aveva confermato o riformato condanne per vari soggetti coinvolti in un sodalizio di narcotraffico con fornitori albanesi e in diverse importazioni, detenzioni e cessioni di marijuana. I ricorrenti contestavano, a seconda dei casi: la insufficiente e viziata motivazione delle condanne per partecipazione ai reati di cui all'art. 73 e 74 d.P.R. 309/1990; la mancata individuazione del contributo individuale per specifici capi di imputazione; la configurabilità dell'aggravante della transnazionalità (art. 61-bis); la qualificazione dei fatti come associazione e non mero concorso; il diniego delle attenuanti generiche; la violazione del divieto di secondo giudizio (ne bis in idem); e profili processuali relativi alla correlazione tra accusa e sentenza e all'ammissibilità di doglianze dopo concordato sulla pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha, in gran parte, rigettato o dichiarato inammissibili i ricorsi. In particolare: i ricorsi di Fortunato Baldo, Fortuna Ippolito Andrea e Pannaci Massimo sono stati dichiarati inammissibili per avere concordato la pena in appello (artt. 599-bis e 602 c.p.p.) e, nel caso di Fortunato, per rinuncia all'impugnazione. I ricorsi di Indrit Buja, Gianfranco Contestabile e Giuseppe Vittorio Petullà sono stati ritenuti infondati nel merito: la Corte ha confermato la valutazione della partecipazione al sodalizio e ai reati-fine e l'applicazione, secondo i casi, di aggravanti e aumenti di pena. I ricorsi di Cristian Burzì, Francesco Fiarè e Giovanni Pastorello sono stati dichiarati inammissibili o in ogni caso infondati, per non aver dimostrato vizi specifici della motivazione o per essersi limitati a richiedere una diversa valutazione del compendio probatorio. Complessivamente la decisione ha confermato la linea della Corte territoriale, ritenendo legittime le inferenze tratte da intercettazioni, dalle dichiarazioni della collaboratrice e dall'insieme degli elementi probatori e dichiarando prevalente l'argomentazione della Corte di appello.

Norme richiamate

  • d.P.R. 309 del 1990, art. 73

    Norma sui reati relativi all'importazione, detenzione e cessione di sostanze stupefacenti: la Corte ha confermato la valutazione dei fatti come reati-fine collegati all'attività di narcotraffico e ha ritenuto adeguata la qualificazione e la valutazione delle condotte dedotte dalle intercettazioni e dagli altri elementi.

  • d.P.R. 309 del 1990, art. 74

    Disposizione sull'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti: la Corte ha ritenuto provata, sulla base di facta concludentia (ripetute importazioni, ruoli e collegamenti), l'esistenza di un programma criminoso stabile e l'affectio societatis di più soggetti.

  • d.P.R. 309 del 1990, art. 80, comma 2

    Aggravante per l'ingente quantità di stupefacente: applicata in concreto quando la Corte ha ritenuto provata la detenzione di quantitativi rilevanti o la riferibilità al singolo della rilevante entità del carico.

  • art. 61-bis cod. pen. (ex art. 4 legge 146/2006)

    Aggravante della transnazionalità: la Corte ha richiamato l'orientamento secondo cui l'aggravante richiede il contributo di un gruppo criminale operante in più Stati che sia distinto dall'associazione nazionale; ha ritenuto sussistente la transnazionalità quando il gruppo albanese, operante in Albania e Italia, ha fornito un apporto organizzato e stabile.

  • art. 599-bis e art. 602, comma 1-bis, c.p.p.

    Norme sul concordato per la determinazione della pena in appello: la Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi quando l'imputato aveva concordato la pena in appello, avendo rinunciato a dedurre specifici vizi consentiti in Cassazione.

  • art. 129 c.p.p.

    Norma sulle cause di proscioglimento: i ricorrenti che avevano concordato la pena non potevano validamente invocare tali cause in Cassazione senza motivazione specifica, secondo la Corte.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Causa di non punibilità per lieve entità: evocata da alcuni ricorrenti per ridurre la fattispecie, la Corte ha escluso l'applicabilità per incompatibilità con la gravità e i quantitativi emersi.

  • art. 133 cod. pen.

    Determinazione della pena e attenuanti generiche: la Corte ha ritenuto legittimo il diniego delle attenuanti quando sussisteva grave fattispecie, precedenti e mancata prova di elementi positivi.

  • art. 521 c.p.p.

    Principio di correlazione tra accusa e sentenza: la Corte ha rigettato la censura se la sentenza restava entro la linea difensiva e l'imputato ha potuto difendersi sull'oggetto contestato; non è stato ravvisato mutamento radicale del fatto imputato.

  • art. 379 cod. pen.

    Favoreggiamento reale: la Corte ha valutato e in più casi escluso che la condotta dei ricorrenti si risolvesse in mero favoreggiamento, ritenendo invece la sussistenza di concorso nella detenzione o nello smercio.

  • principio ne bis in idem (giurisprudenza Donati e pronunce di legittimità)

    La Corte ha applicato il criterio storico-naturalistico per valutare l'identità del fatto tra procedimenti: il divieto del secondo giudizio opera solo se identici sono condotta, evento, nesso causale e circostanze di tempo, luogo e persona.

Massime di principio

  • Ricorso in Cassazione: non è possibile limitarsi a chiedere una diversa valutazione del merito; occorre individuare vizi di diritto, vizi di motivazione specifici o errori giuridici rilevanti.
  • Concordato sulla pena (art. 599-bis c.p.p.) e rinuncia: l'accordo limita significativamente la possibilità di impugnare in Cassazione e rende inammissibili molte doglianze che implicherebbero una rivalutazione del merito.
  • Transnazionalità (art. 61-bis): per applicare l'aggravante serve dimostrare un contributo operativo di un gruppo criminale operativo in più Stati distinto dall'associazione nazionale; la mera presenza di stranieri non basta se non emerge un nucleo organizzato transnazionale che apporta un quid pluris.
  • Ne bis in idem: la preclusione per giudicato richiede identità storico-naturalistica del fatto (stessi elementi essenziali, periodo, luogo e persone). Se cambia il programma criminoso o il periodo essenziale, il divieto potrebbe non operare.
  • Intercettazioni e dichiarazioni di collaboratori: le dichiarazioni in correità possono integrare o confermare le intercettazioni se non costituiscono l'unica prova e se la Corte valuta la loro attendibilità nel contesto probatorio complessivo.
  • Attenuanti generiche e determinazione della pena: il riconoscimento o il diniego va motivato; il giudice può rifiutare le attenuanti quando emergono precedenti specifici, gravità del fatto e assenza di elementi positivi rilevanti.
  • Correlazione accusa-sentenza: la Corte accerta il rispetto del diritto di difesa valutando se l'imputato abbia concretamente potuto difendersi sull'oggetto dell'imputazione; non basta il mero confronto letterale tra capo di imputazione e motivazione se l'iter processuale ha consentito la difesa.

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