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Sentenza

Sentenza n. 3968/2026 - Milano, Sezione 3

per l'ottemperanza alla sentenza n. 2498/2025 emessa dal Tribunale Civile di Milano sezione lavoro, recante n. R.G. 11363/2024, pubblicata il 27.06.2025;

Giustizia amministrativa202504479

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale civile di Milano che riconosceva il diritto all'indennità sostitutiva per ferie e festività soppresse e condannava al pagamento delle differenze retributive

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza deducendo che il Ministero non aveva dato esecuzione alla sentenza del Tribunale civile di Milano, passata in giudicato, con la quale le era stato riconosciuto il diritto alla percezione dell'indennità sostitutiva per ferie e festività soppresse relative agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, oltre al pagamento delle differenze retributive, detratto quanto già corrisposto, e agli accessori di legge. In particolare, l'amministrazione non avrebbe provveduto all'accredito della somma dovuta sulla carta del docente. Il TAR ha inoltre verificato la procedibilità del ricorso rispetto al termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo presso la sede del debitore.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, dichiarando l'inottemperanza del Ministero al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale civile. Ha ritenuto il ricorso procedibile perché erano decorsi più di 120 giorni dalla notificazione al Ministero della sentenza corredata dall'attestazione di conformità. Il giudice ha chiarito che, ai fini dell'art. 14 d.l. 669/1996, rileva la notificazione del titolo esecutivo, inteso come provvedimento attributivo di un diritto certo, liquido ed esigibile, e non la distinta spedizione in forma esecutiva prevista dall'art. 475 c.p.c., ormai non necessaria dopo le modifiche della legge Cartabia. È stato ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione al giudicato entro 90 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per la Lombardia, con incarico da esercitare su istanza della creditrice dopo la scadenza del termine assegnato e da concludere nei successivi 60 giorni. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato altresì condannato alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice dell'ottemperanza di adottare le misure necessarie per dare esecuzione al giudicato, compresa l'assegnazione di un termine e la nomina di un commissario ad acta.

  • art. 14 d.l. 669/1996

    Il ricorso esecutivo contro una pubblica amministrazione è procedibile dopo il decorso di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo presso la sede del debitore.

  • art. 474 c.p.c.

    Il titolo esecutivo è l'atto che attribuisce un diritto certo, liquido ed esigibile realizzabile coattivamente.

  • art. 475 c.p.c.

    La spedizione in forma esecutiva costituisce istituto distinto dal titolo esecutivo e, dopo le modifiche della legge Cartabia, non è più necessaria per l'esecuzione delle sentenze.

  • art. 22, comma 36, l. 23 dicembre 1994, n. 724

    La sentenza del giudice ordinario aveva previsto, sulle differenze retributive dovute, interessi legali o rivalutazione monetaria secondo la disposizione richiamata.

Massime di principio

  • Ai fini della procedibilità del giudizio di ottemperanza nei confronti di una pubblica amministrazione, il termine dilatorio di 120 giorni decorre dalla notificazione presso la sede del debitore del titolo esecutivo, ossia del provvedimento che attribuisce un diritto certo, liquido ed esigibile; non è necessaria la distinta spedizione in forma esecutiva.
  • Nel giudizio di ottemperanza, quando l'amministrazione non esegue integralmente un giudicato che riconosce somme o altre prestazioni a favore del privato, il giudice deve dichiarare l'inottemperanza e ordinare l'adempimento entro un termine determinato.
  • In caso di perdurante inerzia dell'amministrazione dopo la scadenza del termine assegnato, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, prevedendo che questi operi su istanza del creditore e fissando il termine per l'esecuzione sostitutiva.
  • L'attività svolta dal commissario ad acta non comporta compenso quando rientra nei compiti istituzionali del dirigente pubblico nominato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaTermini del procedimentoEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

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