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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39969/2025 del 11/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il difensore ha impugnato la dichiarazione di inammissibilità del ricorso contro la sentenza di applicazione della pena (18/12/2024, GUP Tribunale di Genova, pena anni 3 e mesi 3). I motivi dedotti miravano al merito: 1) primo episodio di corruzione relativo alla spiaggia di Punto dell’Olmo (Celle Ligure): si eccepiva che dalle testimonianze emergevano vincoli derivanti dalla Direttiva Bolkenstein, precontratti di compravendita e la natura pubblica della spiaggia; si richiamava inoltre la dichiarazione del figlio e una consulenza di parte che attestava un vizio parziale di mente del ricorrente, invocando la nozione di "vizio dispercettivo" e la possibile esistenza di una "concussione criptica"; 2) reato di corruzione a favore del Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale relativo all’occupazione dell’area Carbonile ex ENEL: si sosteneva che l'area era legittimamente occupata su richiesta di ENEL, che doveva restituirla entro il 2022, e che doveva essere valutato se si fosse trattato di corruzione o di concussione criptica e quale fosse la condotta dei coimputati sulla base di intercettazioni e riscontri

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha richiamato il principio delle Sezioni Unite (Sent. n. 18651/2015) secondo cui gli errori di valutazione (merito) non sono più rimediabili con il ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen.; nei procedimenti di applicazione della pena su richiesta, l’impugnazione in Cassazione può contestare la qualificazione giuridica del fatto solo se si tratta di errore manifesto, immediatamente evidente e senza margini di opinabilità. I motivi proposti erano di merito e non hanno indicato un errore di fatto rilevante ai sensi dell'art. 625-bis. Perciò il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 625-bis cod. proc. pen.

    Regola il ricorso straordinario per la correzione di errori di fatto; la Corte ha ritenuto che i motivi proposti attengono al giudizio di merito e non descrivono un errore di fatto idoneo a porre la questione nell'ambito di applicazione di tale rimedio

  • art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    Nelle sentenze di applicazione della pena su richiesta la possibilità di censurare la qualificazione giuridica del fatto in Cassazione è limitata all'errore manifesto; la Corte ha richiamato questo limite per dichiarare inammissibile il ricorso che solleva questioni di merito

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Stabilisce le conseguenze per i ricorsi dichiarati inammissibili; la Corte ha condannato il ricorrente alle spese processuali e, ravvisando profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento di € 3.000,00 alla Cassa delle ammende

  • Giurisprudenza: Sezioni Unite, Sent. n. 18651 del 26/03/2015 (Moroni)

    Principio secondo cui quando la causa dell'errore non è esclusivamente riconducibile a una percezione fallace e la decisione contiene valutazioni, si tratta di errore di giudizio e non di fatto, quindi inammissibile nel rimedio di cui all'art. 625-bis

Massime di principio

  • Nei procedimenti di applicazione della pena su richiesta (artt. 444 ss. cpp) la Cassazione può censurare la qualificazione giuridica del fatto solo se l'errore è manifesto, ovvero immediatamente evidente e privo di margini di opinabilità
  • I motivi che sollevano questioni di merito (valutazione delle prove, accertamenti tecnici, stato di salute mentale) non sono ammissibili in sede di ricorso straordinario per errore di fatto se non è mostrato un concreto e specifico errore di percezione o fatto materiale rilevante
  • Se si intende contestare valutazioni probatorie o questioni di incapacità mentale dell'imputato, il rimedio corretto è l'impugnazione nei gradi previsti (appello) o la proposizione di mezzi correttivi idonei a far emergere l'errore di fatto nella fase giurisdizionale competente
  • Perché un ricorso per errore di fatto sia efficace, occorre indicare in modo preciso quale percezione o fatto è stato erroneamente valutato e dimostrare che l'errore incide sulla decisione in modo decisivo
  • La presentazione di ricorsi manifestamente infondati o confusi può comportare condanne alle spese e sanzioni (es. somma alla Cassa delle ammende) se emergono profili di colpa nella proposizione del ricorso

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