Cassazione Penale, Sentenza n. 39969/2025 del 11/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il difensore ha impugnato la dichiarazione di inammissibilità del ricorso contro la sentenza di applicazione della pena (18/12/2024, GUP Tribunale di Genova, pena anni 3 e mesi 3). I motivi dedotti miravano al merito: 1) primo episodio di corruzione relativo alla spiaggia di Punto dell’Olmo (Celle Ligure): si eccepiva che dalle testimonianze emergevano vincoli derivanti dalla Direttiva Bolkenstein, precontratti di compravendita e la natura pubblica della spiaggia; si richiamava inoltre la dichiarazione del figlio e una consulenza di parte che attestava un vizio parziale di mente del ricorrente, invocando la nozione di "vizio dispercettivo" e la possibile esistenza di una "concussione criptica"; 2) reato di corruzione a favore del Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale relativo all’occupazione dell’area Carbonile ex ENEL: si sosteneva che l'area era legittimamente occupata su richiesta di ENEL, che doveva restituirla entro il 2022, e che doveva essere valutato se si fosse trattato di corruzione o di concussione criptica e quale fosse la condotta dei coimputati sulla base di intercettazioni e riscontri
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha richiamato il principio delle Sezioni Unite (Sent. n. 18651/2015) secondo cui gli errori di valutazione (merito) non sono più rimediabili con il ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen.; nei procedimenti di applicazione della pena su richiesta, l’impugnazione in Cassazione può contestare la qualificazione giuridica del fatto solo se si tratta di errore manifesto, immediatamente evidente e senza margini di opinabilità. I motivi proposti erano di merito e non hanno indicato un errore di fatto rilevante ai sensi dell'art. 625-bis. Perciò il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 625-bis cod. proc. pen.
Regola il ricorso straordinario per la correzione di errori di fatto; la Corte ha ritenuto che i motivi proposti attengono al giudizio di merito e non descrivono un errore di fatto idoneo a porre la questione nell'ambito di applicazione di tale rimedio
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Nelle sentenze di applicazione della pena su richiesta la possibilità di censurare la qualificazione giuridica del fatto in Cassazione è limitata all'errore manifesto; la Corte ha richiamato questo limite per dichiarare inammissibile il ricorso che solleva questioni di merito
art. 616 cod. proc. pen.
Stabilisce le conseguenze per i ricorsi dichiarati inammissibili; la Corte ha condannato il ricorrente alle spese processuali e, ravvisando profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento di € 3.000,00 alla Cassa delle ammende
Giurisprudenza: Sezioni Unite, Sent. n. 18651 del 26/03/2015 (Moroni)
Principio secondo cui quando la causa dell'errore non è esclusivamente riconducibile a una percezione fallace e la decisione contiene valutazioni, si tratta di errore di giudizio e non di fatto, quindi inammissibile nel rimedio di cui all'art. 625-bis
Massime di principio
- Nei procedimenti di applicazione della pena su richiesta (artt. 444 ss. cpp) la Cassazione può censurare la qualificazione giuridica del fatto solo se l'errore è manifesto, ovvero immediatamente evidente e privo di margini di opinabilità
- I motivi che sollevano questioni di merito (valutazione delle prove, accertamenti tecnici, stato di salute mentale) non sono ammissibili in sede di ricorso straordinario per errore di fatto se non è mostrato un concreto e specifico errore di percezione o fatto materiale rilevante
- Se si intende contestare valutazioni probatorie o questioni di incapacità mentale dell'imputato, il rimedio corretto è l'impugnazione nei gradi previsti (appello) o la proposizione di mezzi correttivi idonei a far emergere l'errore di fatto nella fase giurisdizionale competente
- Perché un ricorso per errore di fatto sia efficace, occorre indicare in modo preciso quale percezione o fatto è stato erroneamente valutato e dimostrare che l'errore incide sulla decisione in modo decisivo
- La presentazione di ricorsi manifestamente infondati o confusi può comportare condanne alle spese e sanzioni (es. somma alla Cassa delle ammende) se emergono profili di colpa nella proposizione del ricorso
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