Sentenza n. 1721/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'annullamento della deliberazione n. 567/2025 e ogni atto consequenziale;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazione n. 567 del 24 dicembre 2025, con cui l’ASL ha disposto la cessazione del rapporto di lavoro in esecuzione degli effetti di una sentenza della Corte d’appello di Napoli, Sezione lavoro
Esito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le ricorrenti hanno impugnato la deliberazione con cui l’ASL ha disposto la cessazione del loro rapporto di lavoro, deducendone l’illegittimità e chiedendone l’annullamento. L’ASL ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, rilevando che la controversia riguarda l’estinzione di rapporti di lavoro alle dipendenze di una pubblica amministrazione. Il TAR ha esaminato preliminarmente la questione di giurisdizione, considerando anche che, secondo quanto allegato dalle ricorrenti, la controversia era già stata oggetto di cognizione da parte del giudice ordinario, anche in grado d’appello.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, ritenendo sussistente la giurisdizione del giudice ordinario. La controversia riguarda infatti la cessazione o estinzione di rapporti di lavoro alle dipendenze di una ASL e non una procedura concorsuale per l’assunzione né un rapporto rientrante tra quelli non privatizzati di cui all’art. 3 del d.lgs. n. 165/2001. Ai sensi dell’art. 63 del d.lgs. n. 165/2001, la giurisdizione ordinaria comprende le controversie relative ai rapporti di lavoro pubblico privatizzato in ogni loro fase, anche quando siano coinvolti atti amministrativi presupposti. Il giudice ha fatto salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda, qualora il processo venga riproposto davanti al giudice ordinario entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, ferme restando le preclusioni e decadenze intervenute. Le ricorrenti sono state condannate alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 63 d.lgs. n. 165/2001
Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al comma 4, incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale, nonché quelle concernenti le indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti.
La controversia sulla cessazione del rapporto di lavoro alle dipendenze di una ASL appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, salvo che riguardi una procedura concorsuale per l’assunzione o un rapporto di lavoro non privatizzato di cui all’art. 3.
art. 63, comma 4, d.lgs. n. 165/2001
Restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché, in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 3, ivi comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi.
Le eccezioni alla giurisdizione ordinaria non ricorrono nel caso esaminato, poiché la controversia concerne l’estinzione del rapporto di lavoro e non una procedura concorsuale o un rapporto non privatizzato.
art. 3 d.lgs. n. 165/2001
La disposizione individua i rapporti di lavoro non privatizzati le cui controversie restano attribuite alla giurisdizione amministrativa esclusiva; il rapporto oggetto del giudizio non è stato ricondotto a tale categoria.
art. 11 c.p.a.
In caso di declinatoria della giurisdizione, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il giudizio è riproposto davanti al giudice munito di giurisdizione entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza.
Massime di principio
- Le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni privatizzati appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario in ogni fase del rapporto, dalla costituzione fino alla cessazione, anche quando la pretesa sia fatta valere contro un atto formalmente amministrativo o siano coinvolti atti amministrativi presupposti.
- La giurisdizione amministrativa resta ferma, in materia di pubblico impiego, per le controversie concernenti le procedure concorsuali per l’assunzione e, in sede di giurisdizione esclusiva, per i rapporti di lavoro non privatizzati individuati dall’art. 3 del d.lgs. n. 165/2001.
- La natura formalmente amministrativa dell’atto con cui una pubblica amministrazione dispone la cessazione del rapporto non determina, di per sé, la giurisdizione amministrativa quando l’atto incide direttamente sul rapporto individuale di lavoro e non esercita un potere pubblicistico di organizzazione generale degli uffici.
- Quando il giudice amministrativo dichiara il proprio difetto di giurisdizione, gli effetti processuali e sostanziali della domanda sono fatti salvi se il giudizio è riproposto davanti al giudice munito di giurisdizione entro tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia, restando ferme le preclusioni e decadenze già maturate.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 12 mar 2026Sentenza n. 541/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 12 mar 2026Sentenza n. 542/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 12 mar 2026Sentenza n. 41/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 12 mar 2026Sentenza n. 555/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 12 mar 2026Sentenza n. 556/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 12 mar 2026Sentenza n. 557/2026 - Torino, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →