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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18482/2022 del 10/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza d'appello per diversi motivi: Simoniello denunciava che l'accoglimento del concordato sui motivi era avvenuto senza verificare l'eventuale sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.; Tabacchino e D'Angelo censuravano la quantificazione della pena risultante dal concordato (art. 599-bis c.p.p.); Montefusco contestava la motivazione di merito (errata valutazione delle prove, attribuzione di fatti ad altra persona, interpretazione delle intercettazioni), il mancato riconoscimento dell'ipotesi lieve (numero delle cessioni) e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche per la presunta collaborazione; Kristian Spada, Armando Spada e Rita Franzese deducevano che, dopo la rideterminazione della pena in appello, la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici doveva essere sostituita con interdizione temporanea perché la pena risultava inferiore al limite di cinque anni (o, nel caso di continuazione, la pena base per il reato più grave era inferiore a cinque anni).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili la maggior parte dei ricorsi (compresi quelli di Simoniello, Tabacchino, D'Angelo e, in gran parte, Montefusco che non aveva concordato il patteggiamento) poiché chi aveva definito il procedimento con il concordato non può impugnare la misura della pena in cassazione salvo illegittimità, e ha ritenuto manifestamente infondati i motivi di Montefusco relativi a prova, ipotesi lieve e attenuanti. Sono stati invece accolti i ricorsi di Kristian Spada, Armando Spada e Rita Franzese nella parte in cui la Corte d'appello aveva mantenuto l'interdizione perpetua dai pubblici uffici: la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata limitatamente a quella statuizione e ha rideterminato la pena accessoria in anni cinque (interdizione temporanea). Per gli altri ricorrenti declarati inammissibili è stata disposta la condanna alle spese processuali e il versamento di €3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (codice stupefacenti)

    Norma sostanziale contestata nei vari capi di imputazione: i reati ascritti agli imputati sono violazioni di tale disposizione; applicazione ordinaria come fatto-base del reato

  • art. 599-bis cod. proc. pen. (concordato in appello)

    Il concordato in appello, una volta accettato dal giudice e tradotto in sentenza, vincola la determinazione della pena concordata: il ricorso per cassazione sulla misura concordata è inammissibile salvo illegittimità della pena

  • art. 129 cod. proc. pen. (cause di proscioglimento)

    La Corte, accogliendo il concordato in appello, non è tenuta a motivare sul mancato accertamento di cause di proscioglimento ex art.129 se l'imputante ha rinunciato ai motivi di impugnazione e ha concordato la pena

  • art. 444 cod. proc. pen. (patteggiamento)

    Richiamato per distinzione rispetto al concordato in appello: il patteggiamento in primo grado è diverso perché interviene prima di una sentenza di condanna

  • art. 62-bis c.p. e d.l. 23 maggio 2008, n. 92 (riforma attenuanti generiche)

    Dopo la riforma non basta lo stato di incensuratezza per ottenere le attenuanti generiche: occorrono elementi positivi che giustifichino il riconoscimento, e il giudice può motivare il diniego con l'assenza di tali elementi

Massime di principio

  • Chi definisce il procedimento con il concordato in appello (art.599-bis c.p.p.) in linea di principio non può impugnare in Cassazione la quantificazione della pena concordata, salvo che ricorra un'ipotesi di illegittimità della pena.
  • Quando l'accordo in appello riduce la pena complessiva al di sotto dei cinque anni, il giudice di merito è tenuto a sostituire l'interdizione perpetua dai pubblici uffici con un'interdizione temporanea, anche se la sostituzione non era prevista nell'accordo tra le parti; in caso di più reati con continuazione, ai fini dell'accessorio si considera la pena base del reato più grave dopo le diminuzioni per il rito.
  • Il giudizio sulla interpretazione delle intercettazioni e sul significato di linguaggio criptico è valutazione di merito riservata al giudice di merito: la Cassazione sindaca solo se la motivazione è manifestamente illogica o irragionevole.
  • Il giudice che nega le attenuanti generiche deve indicare l'assenza di elementi positivi rilevanti; non è sufficiente l'unica circostanza dell'incensuratezza dopo la riforma dell'art.62-bis.
  • La richiesta di concordato in appello limita la cognizione del giudice ai motivi non rinunciati dall'imputato; il giudice non è obbligato a riesaminare cause di proscioglimento già precluse dalla sentenza di primo grado quando l'imputato accetta il concordato.

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