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Ordinanza

Ordinanza n. 143/2026 - Latina, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento emesso dalla Prefettura di Frosinone sportello unico per l’immigrazione del 7 marzo 2026, recante revoca del nulla osta per lavoro subordinato rilasciatogli dalla Prefettura di Frosinone (Prot. P-FR/L/Q/2024/100318), su richiesta della controinteressata; di ogni altro atto presupposto e connesso, anche se non conosciuto.

Giustizia amministrativa202600381

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca del nulla osta per lavoro subordinato disposta dalla Prefettura di Frosinone – Sportello unico per l’immigrazione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, il provvedimento prefettizio del 7 marzo 2026 con cui è stato revocato il nulla osta per lavoro subordinato precedentemente rilasciato. Ha dedotto l'illegittimità dell'atto, chiedendone l'annullamento, ma il testo dell'ordinanza non specifica i singoli motivi di ricorso. La società controinteressata, indicata come richiedente la revoca, non si è costituita in giudizio.

La decisione

Il TAR, ritenuta la propria giurisdizione e competenza, ha esaminato la domanda nella fase cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a. e l'ha respinta. A un primo sommario esame, il Collegio ha ritenuto insussistenti i presupposti per la sospensione, considerando che le carenze documentali riscontrate dall'amministrazione e dettagliate nel provvedimento impugnato, all'esito dell'istruttoria, apparivano idonee a fondare legittimamente la revoca del nulla osta. Le spese sono state riservate alla decisione definitiva.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Ritenuta la propria giurisdizione e competenza; ... Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti propri della tutela cautelare; il TAR ha escluso, in questa fase e a un primo sommario esame, la sussistenza delle condizioni per concedere la sospensione.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la sospensione di un provvedimento amministrativo può essere negata quando, a un primo sommario esame, le carenze documentali accertate dall’amministrazione all’esito dell’istruttoria appaiano idonee a fondare la legittimità dell’atto impugnato.
  • La valutazione cautelare favorevole alla plausibile legittimità del provvedimento è sufficiente a respingere la domanda di sospensione, senza definire il merito della controversia.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDifetto di istruttoria

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