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Sentenza

Sentenza n. 975/2026 - Roma, Sezione 1

per l'ottemperanza della sentenza n. 16456 del 30 ottobre 2024 del Tribunale Ordinario di Roma.

Giustizia amministrativa202513580

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione, ritenuta dai ricorrenti, della sentenza del Tribunale Ordinario di Roma che aveva condannato la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento di somme in favore della creditrice e del difensore antistatario

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al resistente (amministrazione debitrice)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La beneficiaria della sentenza civile passata in giudicato ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della condanna della Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento di euro 26.855,76, oltre interessi legali dal 23 luglio 2001 al saldo, nonché di euro 2.540,00, oltre accessori di legge, a titolo di rifusione delle spese di lite con distrazione in favore del difensore. L'amministrazione resistente ha eccepito l'avvenuto pagamento, depositando una nota del 28 novembre 2025 e il decreto di autorizzazione alla liquidazione dell'importo complessivo di euro 41.972,27, comprensivo delle spettanze professionali. Il difensore della ricorrente ha confermato l'avvenuto pagamento.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, poiché dalla documentazione depositata e dalla conferma del difensore è risultato che le somme oggetto del giudicato erano state pagate. Le spese processuali sono state compensate, mentre la Presidenza del Consiglio dei Ministri è stata posta a carico della rifusione del contributo unificato in favore del difensore, dichiaratosi antistatario. È stata ordinata l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando l'amministrazione dimostra l'integrale esecuzione del giudicato e il pagamento è confermato dal creditore o dal suo difensore, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
  • L'avvenuto pagamento delle somme dovute in esecuzione del giudicato elimina l'interesse attuale alla prosecuzione del giudizio di ottemperanza, fermo restando che il giudice può regolare autonomamente le spese processuali e porre a carico dell'amministrazione la rifusione del contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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