Ordinanza n. 709/2026 - Milano, Sezione 2
per l’accertamento dell’applicabilità nel caso di specie della riduzione ex art. 44, c. 18, L.R. 12/2005 degli oneri di urbanizzazione per l’efficientamento energetico raggiunto nella misura 2 massima del 30% o, comunque, in proporzione all’efficientamento energetico raggiunto nell’intervento edilizio realizzato in via Emilio Broglio n. 21, nonché per l’ulteriore accertamento dell’indebito arricchimento in capo al Comune dell’importo pari ad € 29.890,90, o, in subordine, nella misura che risulterà in corso di causa e per la conseguente condanna del Comune di Milano alla restituzione dell’importo pari ad € 29.890,90, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, o, in subordine, nella misura che risulterà in corso di causa, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo; previo, ove occorrer possa, annullamento del provvedimento adottato dal Comune di Milano, Direzione specialistica attuazione diretta PGT e SUE, prot. n. 329052 del 14 giugno 2022 di rigetto dell’istanza di restituzione di quota parte degli oneri di urbanizzazione versati in eccedenza ricevuto in pari data via PEC dalle Società Broglio 21 ed Immobiliare Mercallina 70, nonché di ogni atto preordinato, presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, ivi incluso l’annullamento o la disapplicazione di qualsiasi eventuale atto presupposto anche se allo stato non conosciuto, tra cui, ove occorrer possa, la Circolare SUE n. 1/08 del 28 febbraio 2008 ed il non noto rapporto dell’Unità Oneri di Urbanizzazione in data 8 febbraio 2022 richiamato nella comunicazione di svincolo della fideiussione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego del Comune di Milano alla restituzione di una quota degli oneri di urbanizzazione versati, con contestuale domanda di accertamento dell’applicabilità della riduzione per efficientamento energetico e di restituzione dell’importo ritenuto indebitamente riscosso
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le ricorrenti hanno proposto un’azione di accertamento, con domanda subordinata di annullamento del diniego comunale, sostenendo l’applicabilità della riduzione degli oneri di urbanizzazione prevista dall’art. 44, comma 18, della l.r. Lombardia n. 12/2005, fino alla misura massima del 30% o in proporzione all’efficientamento energetico conseguito nell’intervento edilizio realizzato in via Emilio Broglio n. 21. Hanno inoltre chiesto l’accertamento dell’indebito arricchimento del Comune per l’importo di euro 29.890,90, o per la diversa somma risultante in corso di causa, e la conseguente restituzione con interessi legali. Nei motivi aggiunti le ricorrenti hanno formulato anche un’istanza di accesso ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a., riferita alla documentazione depositata dal Comune.
La decisione
Il TAR non ha deciso il merito della controversia relativa alla riduzione degli oneri di urbanizzazione, all’asserito indebito arricchimento e alla legittimità del diniego comunale. Ha esaminato esclusivamente l’istanza di accesso formulata nei motivi aggiunti. Poiché il Comune ha prodotto la documentazione richiesta e le ricorrenti, con dichiarazione del 15 gennaio 2026, hanno manifestato di non avere più interesse alla decisione dell’istanza, il Collegio ha dichiarato tale domanda improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a. Le spese della fase sono state riservate alla decisione definitiva. È stata confermata l’udienza pubblica del 7 maggio 2026 per la trattazione del merito.
Norme richiamate
art. 116, comma 2, c.p.a.
Disciplina l’istanza di accesso proposta nel giudizio amministrativo mediante motivi aggiunti o domanda incidentale.
art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.
Consente la declaratoria di improcedibilità quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione.
art. 44, comma 18, l.r. Lombardia n. 12/2005
riduzione ... degli oneri di urbanizzazione ... per l’efficientamento energetico
È la disposizione invocata dalle ricorrenti quale base della domanda di riduzione degli oneri; la sua applicabilità non è stata esaminata nell’ordinanza.
Massime di principio
- L’istanza di accesso proposta ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a. diviene improcedibile quando l’amministrazione produce in giudizio la documentazione richiesta e il ricorrente dichiara di non avere più interesse alla decisione.
- La declaratoria di improcedibilità dell’istanza incidentale di accesso non definisce il merito delle ulteriori domande di accertamento o annullamento proposte nel giudizio, che restano da trattare nella successiva udienza pubblica.
- Quando la sopravvenuta carenza di interesse riguarda soltanto la domanda di accesso, le spese relative a tale fase possono essere riservate alla pronuncia definitiva sul giudizio principale.
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