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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26097/2021 del 27/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dal diniego, da parte dell'Ufficio, dell'agevolazione fiscale "prima casa" su un acquisto immobiliare del 26 giugno 2014, relativo a un'abitazione accatastata in categoria A/7 e assoggettata a IVA, che l'Amministrazione riteneva di lusso per la superficie di 254 mq. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della contribuente contro l'avviso di liquidazione dell'imposta di registro; la Commissione tributaria regionale della Lombardia aveva poi respinto l'appello dell'Agenzia, ritenendo applicabile retroattivamente alla vendita soggetta a IVA l'art. 10, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 23/2011, come modificato dall'art. 33 d.lgs. n. 175/2014. In Cassazione l'Agenzia ha denunciato, ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'art. 1, parte 1, allegato A, d.P.R. n. 131/1986, della tabella A, n. 21, parte II, d.P.R. n. 633/1973, dell'art. 33 d.lgs. n. 175/2014, dell'art. 11 preleggi e degli artt. 1 e 3 L. n. 212/2000, sostenendo che la CTR aveva erroneamente applicato retroattivamente la disciplina agevolativa anche quanto alla debenza del tributo.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo dell'Agenzia. Ha affermato che, in tema di agevolazioni "prima casa", l'art. 33 d.lgs. n. 175/2014, pur allineando la disciplina IVA a quella dell'imposta di registro, non si applica alla debenza del tributo per atti anteriori alla sua entrata in vigore; può però spiegare effetti solo sul piano sanzionatorio, per il principio del favor rei, poiché la condotta prima rilevante come violazione fiscale non costituisce più presupposto di sanzione alla luce della disciplina sopravvenuta. La CTR, applicando retroattivamente la norma anche al tributo, si è discostata da tale principio. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Utilizzato come parametro del motivo di ricorso per denunciare violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 1, parte 1, allegato A, d.P.R. n. 131 del 1986

    Richiamato nel motivo per la disciplina dell'agevolazione prima casa ai fini dell'imposta di registro.

  • tabella A, n. 21, parte II, d.P.R. n. 633 del 1973

    Richiamata nel motivo per il regime IVA applicabile ai trasferimenti immobiliari agevolati.

  • art. 33 del d.lgs. n. 175 del 2014

    La Corte afferma che allinea la disciplina IVA a quella dell'imposta di registro, ma per gli atti anteriori alla sua entrata in vigore non opera sulla debenza del tributo; può incidere solo in senso favorevole sul piano sanzionatorio per favor rei.

  • art. 11 delle preleggi

    Richiamato nel motivo sul profilo intertemporale delle norme.

  • artt. 1 e 3 della legge n. 212 del 2000

    Richiamati nel motivo a sostegno della censura sulla corretta interpretazione e applicazione della disciplina tributaria.

Massime di principio

  • In materia di agevolazioni "prima casa", una norma sopravvenuta che allinei il regime IVA a quello dell'imposta di registro non si applica retroattivamente alla debenza del tributo per atti anteriori alla sua entrata in vigore, salvo diversa previsione espressa.
  • La disciplina sopravvenuta più favorevole può operare solo sul piano sanzionatorio, in applicazione del principio del favor rei, quando la condotta prima sanzionabile non integra più il presupposto della sanzione.
  • Le agevolazioni fiscali sono di stretta interpretazione; pertanto, l'estensione dell'ambito applicativo oltre i casi espressamente previsti non può essere ricavata in via analogica.
  • Il legislatore gode di ampia discrezionalità nel modulare temporalmente i regimi agevolativi, purché la differenziazione non sia manifestamente irrazionale o arbitraria.
  • È legittimo trattare in modo diverso situazioni non omogenee, come i trasferimenti immobiliari soggetti a IVA rispetto a quelli soggetti a imposta di registro, quando la diversità di disciplina discenda dal diverso regime fiscale di riferimento.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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