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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44580/2022 del 23/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Richiesta di riparazione ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen. per ingiusta detenzione subita da Vincenzo Scerra in relazione al procedimento per furto (artt. 110, 624, 625 cod. pen.). Scerra era stato posto agli arresti domiciliari con ordinanza del GIP del 2 maggio 2016, annullata dal Tribunale del Riesame il 18 maggio 2016; giudicato con rito abbreviato è stato poi assolto per non aver commesso il fatto. La Corte della riparazione ha rigettato la domanda ritenendo ostativa la condizione della colpa grave, motivando che l'imputato era stato ripreso mentre pochi minuti prima prendeva da un'autovettura un oggetto simile a un piede di porco indossando un casco.

La decisione

La Corte di Cassazione ha annullato l'ordinanza della Corte della riparazione e ha rinviato la causa alla Corte d'Appello di Caltanissetta per nuovo giudizio. La Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso perché la Corte della riparazione non ha valutato se l'annullamento della misura cautelare da parte del Tribunale del Riesame fosse intervenuto per assenza dei gravi indizi sulla base degli stessi elementi in possesso del GIP (ipotesi che determina ingiustizia formale ai sensi dell'art. 314, comma 2) oppure sulla base di elementi nuovi. Solo nel secondo caso la Corte della riparazione avrebbe potuto esaminare la condotta dell'imputato con un giudizio ex ante sulla sussistenza della colpa grave o dolo che abbia ingenerato l'apparenza del reato. La vicenda è quindi rinviata per nuova determinazione secondo i principi indicati in motivazione.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. proc. pen.

    Riconosce il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione; comma 2 si applica quando una decisione irrevocabile accerta che la misura cautelare è stata emessa o mantenuta senza le condizioni previste dagli artt. 273 e 280. La Cassazione richiama che l'accertamento dell'illegittimità deve risultare da decisione irrevocabile non proveniente dalla Corte della riparazione

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Regola la condizione dei gravi indizi di colpevolezza per l'applicazione delle misure cautelari; la valutazione se tali condizioni sussistessero è centrale per determinare l'ingiustizia formale

  • art. 280 cod. proc. pen.

    Si riferisce alle condizioni di applicabilità delle misure cautelari e, insieme all'art. 273, costituisce il parametro del controllo della legittimità della misura ai fini dell'art. 314

  • artt. 110, 624, 625 cod. pen.

    Indicano il reato e i concorsi di reato contestati (concorso, furto, aggravanti); costituiscono l'imputazione di base ma non incidono direttamente sul principio di ingiustizia formale se l'annullamento è basato su valutazione degli indizi

  • Giurisprudenza: Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010 (D'Ambrosio)

    Principio che chiarisce che l'illegittimità della misura cautelare deve risultare da decisione irrevocabile e che la condotta gravemente colposa o dolosa dell'indagato può essere ostativa alla riparazione solo se l'illegittimità è accertata sulla base di elementi diversi da quelli valutati dal giudice che ha emesso la misura

  • Giurisprudenza: Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013 (Maltese)

    Stabilisce che la valutazione della condotta del ricorrente ai fini dell'ostatività per colpa grave deve essere ex ante, autonoma rispetto al merito, e mirata a verificare se tale condotta ha creato l'apparenza della commissione del reato

Massime di principio

  • La domanda di riparazione ai sensi dell'art. 314 comma 2 va valutata in relazione alla presenza di una decisione irrevocabile che abbia accertato l'illegittimità della misura cautelare per mancanza delle condizioni previste dagli artt. 273 e 280 cod. proc. pen.
  • Se l'annullamento della misura cautelare è avvenuto sulla base degli stessi elementi già valutati dal GIP, di norma deve riconoscersi l'indennizzo per ingiusta detenzione; la Corte della riparazione non può rimettere in discussione quel giudizio sostituendosi al Riesame
  • Solo se l'annullamento si fonda su elementi nuovi non conosciuti al GIP, la Corte della riparazione può esaminare se la condotta dell'indagato integri dolo o colpa grave, valutazione che deve essere ex ante e limitata a stabilire se tale condotta ha creato l'apparenza del reato
  • Per escludere la riparazione per colpa grave occorre una valutazione complessiva e motivata di tutti gli elementi probatori disponibili, che dimostrino che il comportamento dell'indagato ha effettivamente ingenerato la falsa apparenza del fatto criminoso
  • Prassi difensiva consigliata: documentare e dimostrare che il Tribunale del Riesame ha annullato la misura sulla base degli stessi elementi già in possesso del GIP per ottenere il riconoscimento dell'indennizzo; prassi dell'Amministrazione/PM: dimostrare l'esistenza di elementi nuovi o la responsabilità extraprocessuale dell'indagato per opporsi all'indennizzo

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