Sentenza n. 4982/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento 1) dell’avviso datato 17.02.2025, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero resistente, recante l’esito della prova preselettiva espletata nell’ambito del “Concorso per il reclutamento di 146 unità di magistrati tributari, pubblicato in G.U. IV Serie speciale Concorsi ed esami del 7 giugno 2024” nella parte in cui esclude agli odierni ricorrenti l’accesso alla successiva prova scritta di concorso (doc. 1); di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, ivi compreso, per quanto possa occorrere: 2) l’avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero resistente nel gennaio 2025 con cui è stata reso noto il diario e le modalità di svolgimento della prova preselettiva del concorso per cui è causa, nella parte in cui prevede che la predetta prova venga svolta mediante due diverse sessioni (doc. 2); 3) il provvedimento - di estremi e contenuto sconosciuto – recante la decisione dell’amministrazione resistente di svolgere la prova preselettiva del concorso per cui è causa mediante due diverse sessioni; 4) il Bando relativo al “Concorso per il reclutamento di 146 unità di magistrati tributari, pubblicato in G.U. IV Serie speciale Concorsi ed esami del 7 giugno 2024” nella parte in cui, all’art. 6, prevede che l’accesso alla successiva prova scritta sia riservato ad “un numero di candidati pari a tre volte i posti messi a concorso”, nonché nella parte in cui stabilisce che la predetta prova possa tenersi in date o sessioni diverse (doc. 3). e, per l’accertamento del diritto degli odierni ricorrenti ad essere risarciti in forma specifica - ex art. 30 CPA e 2058 c.c. - mediante partecipazione alle successive prove di concorso (nello specifico, alla successiva prova scritta).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Esito della prova preselettiva del concorso per il reclutamento di 146 magistrati tributari, con mancata ammissione dei ricorrenti alla prova scritta, nonché le previsioni del bando relative alla soglia numerica di ammissione, allo svolgimento in sessioni diverse e alla rettifica della banca dati dei quesiti
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l’esito della prova preselettiva e, per quanto occorrente, il bando, il diario e la decisione amministrativa di articolare la prova in due sessioni. Hanno dedotto: violazione degli artt. 35 e 35-quater del d.lgs. 165/2001, dell’art. 97 Cost. e del principio del favor partecipationis, sostenendo che la preselezione e la soglia di ammissione pari a tre volte i posti messi a concorso non consentissero di verificare la piena idoneità dei candidati; violazione dell’art. 97 Cost., disparità di trattamento ed eccesso di potere per illogicità e irragionevolezza in relazione allo svolgimento della prova in due sessioni, una mattutina e una pomeridiana; ulteriori violazioni dell’art. 97 Cost., disparità di trattamento ed eccesso di potere con riferimento alla selezione dei quesiti e alla rettifica della banca dati intervenuta prima della prova. Il Ministero ha eccepito anche la tardività della censura riguardante la previsione del bando, deducendo che essa avrebbe dovuto essere proposta immediatamente. Una ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso, ma la dichiarazione non è stata notificata nelle forme dell’art. 84 c.p.a.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse della ricorrente che aveva manifestato la rinuncia, ritenendo non perfezionata una rinuncia formale ai sensi dell’art. 84 c.p.a.; le spese nei suoi confronti sono state compensate. Quanto agli altri ricorrenti, il ricorso è stato integralmente respinto. Il Collegio ha ritenuto non irragionevole, e funzionale al buon andamento dell’amministrazione, l’utilizzo della prova preselettiva in presenza di un elevato numero di candidati, nonché la soglia numerica che limita l’accesso alla prova scritta a un numero pari a tre volte i posti disponibili. Trattandosi di un concorso a numero chiuso per 146 magistrati tributari, l’obiettivo finale è selezionare i migliori candidati e non tutti coloro che raggiungano una preparazione minima. È stata inoltre richiamata la precedente valutazione cautelare del Consiglio di Stato, che non aveva ravvisato irragionevolezza nella soglia di ammissione. La censura relativa alle due sessioni è stata respinta perché i ricorrenti non hanno indicato alcun concreto pregiudizio né chiarito quale sessione sarebbe stata svantaggiata; tale genericità rendeva inoltre dubbia l’omogeneità degli interessi fatti valere mediante ricorso collettivo. Anche la contestazione della banca dati è stata respinta: l’amministrazione dispone di ampia discrezionalità nella selezione dei quesiti e nella fissazione delle soglie, entro i limiti di legge, ragionevolezza e proporzionalità; la rettifica aveva ridotto i quesiti, agevolando lo studio, era stata pubblicata per tutti i candidati, non aveva violato la par condicio e non risultava tardiva o irragionevole, poiché la banca dati era stata pubblicata il 10 gennaio 2025 e la prova si era svolta il 14 febbraio 2025. Gli altri ricorrenti sono stati condannati in solido al pagamento di 3.000 euro, oltre accessori se dovuti, a titolo di spese di lite.
Norme richiamate
art. 35 d.lgs. 165/2001
La disposizione è invocata dai ricorrenti, ma il giudice non ravvisa una violazione nella disciplina della preselezione.
art. 35-quater d.lgs. 165/2001
La disposizione è invocata dai ricorrenti, ma il giudice non ravvisa una violazione nella disciplina della preselezione.
art. 97 Cost.
Il principio di buon andamento e imparzialità non impedisce l’utilizzo di una preselezione, di una soglia numerica di sbarramento o di sessioni multiple, purché tali strumenti siano ragionevoli e funzionali alla gestione della procedura.
art. 84 c.p.a.
La rinuncia al ricorso non notificata nelle forme previste non è stata considerata una rinuncia processuale perfezionata, ma una dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse.
art. 30 c.p.a.
È stato richiamato dai ricorrenti quale base della domanda di risarcimento in forma specifica, non accolta in ragione del rigetto dell’azione demolitoria.
art. 2058 c.c.
È stato richiamato dai ricorrenti quale fondamento del risarcimento in forma specifica, non riconosciuto dal giudice.
Massime di principio
- La previsione di una prova preselettiva nei concorsi pubblici non è irragionevole quando sia giustificata dall’elevato numero dei candidati e dalla necessità di assicurare la funzionalità e la gestibilità della procedura.
- In un concorso a numero chiuso, una soglia numerica di ammissione alla prova successiva può legittimamente limitare l’accesso ai candidati collocati entro un numero predeterminato, poiché la selezione finale riguarda i migliori candidati e non tutti coloro che possiedano una preparazione minima.
- L’amministrazione dispone di ampia discrezionalità nella scelta dei quesiti e nella fissazione delle soglie di sbarramento, soggetta al rispetto della legge, della ragionevolezza, della proporzionalità e del divieto di eccesso di potere.
- La contestazione dello svolgimento di una prova concorsuale in sessioni diverse richiede l’indicazione di un pregiudizio concreto e l’individuazione degli elementi che avrebbero reso una sessione svantaggiata rispetto all’altra; una censura generica non dimostra la disparità di trattamento.
- La modifica della banca dati dei quesiti prima della prova non viola di per sé la par condicio quando sia pubblicata per tutti i candidati, riduca il numero dei quesiti da studiare, non contrasti con un termine previsto dal bando e lasci un periodo adeguato per la preparazione.
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