Tribunale, Sentenza T-1124/23
Judgment of the General Court (First Chamber) of 13 November 2024. — Dyadema Srl v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Opposition proceedings – Application for the EU word mark PEGADOR – Earlier EU word mark PECCATORE – Relative grounds for refusal – No likelihood of confusion – Article 8(1)(b) of Regulation (EU) 2017/1001. — Case T-1124/23
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha respinto il ricorso di Dyadema Srl contro la decisione della commissione di ricorso EUIPO che aveva negato l’opposizione al marchio PEGADOR. Pur a fronte dell’identità dei prodotti in classe 14, il Tribunale ha confermato che i segni PEGADOR e PECCATORE sono solo debolmente simili sul piano visivo e fonetico e non sono simili concettualmente. Ne è derivata l’assenza di probabilità di confusione per il pubblico rilevante nell’Unione.
Nullità del rigetto dell’opposizione contro il marchio UE denominativo PEGADOR: esclusa la probabilità di confusione con il marchio anteriore PECCATORE ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001.
La questione giuridica
Se la commissione di ricorso dell’EUIPO abbia errato nel ritenere insussistente il rischio di confusione tra i segni PEGADOR e PECCATORE, nonostante l’identità dei prodotti in classe 14, in relazione: (i) alla similitudine visiva e fonetica dei segni, (ii) al carattere distintivo del marchio anteriore, e (iii) all’applicazione del principio di interdipendenza nell’apprezzamento globale ex articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001.
Principio di diritto
In un’opposizione fondata sull’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001, l’identità dei prodotti non basta da sola a imporre il rigetto della domanda se i segni presentano solo una somiglianza visiva e fonetica inferiore alla media e non sono simili concettualmente; l’apprezzamento globale deve tener conto della percezione complessiva del pubblico pertinente e può escludere il rischio di confusione anche in presenza di prodotti identici, quando le differenze tra i segni e il livello di attenzione del pubblico neutralizzano la somiglianza residua.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 106, paragrafo 3, regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 134, paragrafo 1, regolamento di procedura del Tribunale
Marchio UE PEGADOR contro PECCATORE: assenza di probabilità di confusione
La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE avverso la decisione della Seconda commissione di ricorso dell’EUIPO in una procedura di opposizione tra due marchi denominativi dell’Unione europea. Il Tribunale, Prima Sezione, esamina se l’uso del segno PEGADOR per prodotti di gioielleria possa confliggere con il marchio anteriore PECCATORE ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001.
Fatti e procedimento amministrativo
Pegador GmbH aveva depositato la domanda di marchio UE PEGADOR per prodotti, tra l’altro, della classe 14 della classificazione di Nizza, come gioielli, orologi e astucci per gioielli e orologi. Dyadema Srl aveva proposto opposizione sulla base del marchio UE anteriore PECCATORE, anch’esso registrato per prodotti della classe 14. L’opposizione era stata respinta dalla divisione di opposizione e, successivamente, il ricorso amministrativo era stato respinto dalla commissione di ricorso, la quale aveva ritenuto insussistente il rischio di confusione.
Questioni sottoposte al Tribunale
La ricorrente contestava essenzialmente tre profili:
- la valutazione della somiglianza dei segni sul piano visivo, fonetico e concettuale;
- la qualificazione del carattere distintivo del marchio anteriore PECCATORE, che secondo la ricorrente sarebbe stato elevato;
- l’applicazione del principio di interdipendenza, in presenza di prodotti identici.
Normativa e criteri applicati
Il Tribunale richiama i principi consolidati in materia di probabilità di confusione:
- la valutazione deve essere globale, tenendo conto della percezione del pubblico pertinente e dell’interdipendenza tra somiglianza dei segni e somiglianza dei prodotti o servizi;
- la probabilità di confusione presuppone cumulate l’identità o somiglianza dei segni e l’identità o somiglianza dei prodotti o servizi;
- il pubblico rilevante è composto dal consumatore medio, ragionevolmente informato e avveduto, tenendo conto del grado di attenzione variabile secondo i prodotti.
Pubblico rilevante
Il Tribunale conferma che il pubblico pertinente è costituito sia dal grande pubblico, con un livello di attenzione da medio ad alto a seconda dei prodotti, sia dai professionisti del settore gioielleria, con livello di attenzione elevato. La territorialità rilevante è l’intera Unione europea. Su questo punto non vi è stata una contestazione efficace della ricorrente.
Identità dei prodotti
Il Tribunale conferma la valutazione amministrativa secondo cui i prodotti in classe 14 coperti dal marchio richiesto sono identici ad alcuni dei prodotti coperti dal marchio anteriore, in particolare gioielli, astucci di metalli preziosi e orologi. Tuttavia, tale identità non è sufficiente, da sola, a imporre la constatazione del rischio di confusione.
Somiglianza visiva dei segni
Sul piano visivo, il Tribunale ritiene corretta la conclusione della commissione di ricorso secondo cui la somiglianza è inferiore alla media. I segni coincidono nelle prime due lettere, ma differiscono per lunghezza, terminazione e struttura interna:
- PECCATORE è composto da nove lettere, PEGADOR da sette;
- il marchio anteriore contiene le lettere aggiuntive "cc" e "t", mentre il segno richiesto contiene "g" e "d";
- le lettere comuni non occupano la medesima posizione;
- le desinenze differiscono nettamente, rispettivamente "e" e "r". Il Tribunale respinge l’argomento secondo cui il consumatore presterebbe attenzione quasi esclusivamente all’inizio del segno: ciò può valere come tendenza generale, ma non autorizza a trascurare le altre parti della parola né a sovvertire l’esame globale.
Somiglianza fonetica dei segni
Anche sul piano fonetico il Tribunale conferma una somiglianza inferiore alla media. PECCATORE si articola in quattro sillabe, PEGADOR in tre; le differenze nelle consonanti centrali e finali, nonché nel ritmo e nell’accentuazione, incidono in modo sensibile sulla percezione complessiva. Le consonanti "cc" e "t" conferiscono al marchio anteriore un suono più marcato, mentre PEGADOR appare più morbido; inoltre, le desinenze "re" e "dor" producono un effetto sonoro diverso. Le asserite somiglianze tra singole consonanti non sono sufficienti a compensare tali differenze.
Somiglianza concettuale
Il Tribunale conferma l’assenza di somiglianza concettuale. PECCATORE, per il pubblico italofono, significa "sinner"; PEGADOR può invece evocare, per i pubblici ispanofono e lusofono, significati diversi, tra cui un pesce oppure, in alcuni contesti, "colui che colpisce", "catturatore" o "seduttore". Tali significati non convergono in un concetto comune. Il Tribunale osserva inoltre che l’asserita equivalenza tra "seduttore" e "peccatore" non dimostra una stessa nozione semantica, e la pretesa comprensione da parte del pubblico italiano del termine portoghese come equivalente a PECCATORE non è supportata da elementi probatori.
Carattere distintivo del marchio anteriore e principio di interdipendenza
Il Tribunale respinge la tesi secondo cui il marchio anteriore avrebbe carattere distintivo elevato per il solo fatto di non descrivere i prodotti o di non essere termine d’uso comune. Richiama il principio per cui l’assenza di un legame concettuale con i prodotti non comporta automaticamente un rafforzamento del carattere distintivo. Conferma quindi il carattere distintivo normale di PECCATORE.
Quanto al principio di interdipendenza, il Tribunale ribadisce che l’identità dei prodotti può compensare una somiglianza debole tra i segni, ma non in modo meccanico. Nel caso concreto, la somiglianza inferiore alla media, l’assenza di somiglianza concettuale e il livello di attenzione del pubblico conducono a escludere il rischio di confusione anche in presenza di prodotti identici.
Decisione e spese
Il Tribunale respinge il ricorso e conferma integralmente la decisione della commissione di ricorso EUIPO. Condanna Dyadema Srl a sopportare le proprie spese e quelle sostenute da Pegador GmbH, mentre EUIPO sopporta le proprie spese, poiché aveva chiesto la condanna alle spese solo nell’ipotesi di udienza orale, che non si è svolta.
Principio affermato
La somiglianza limitata dei segni, unita all’assenza di somiglianza concettuale e al carattere distintivo normale del marchio anteriore, può escludere la probabilità di confusione anche quando i prodotti sono identici; la valutazione deve restare globale e non può essere ridotta a una presunzione automatica di confondibilità basata solo sull’identità merceologica.
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