Cassazione Penale, Sentenza n. 3058/2024 del 24/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
L'imputato, tramite difensore, ha impugnato la sentenza deducendo violazione di legge e vizio di motivazione perché il giudice di primo grado, pur avendo ricevuto nelle conclusioni la richiesta di applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis c.p. (particolare tenuità del fatto), ha omesso di pronunciarsi su tale istanza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha rilevato che la sentenza impugnata non contiene motivazione alcuna sul rigetto della richiesta di applicazione dell'art. 131-bis c.p.; non è possibile desumerne un rigetto implicito perché la motivazione non valuta esplicitamente gli indici di gravità oggettiva e il grado di colpevolezza (la pena inflitta, 1.500 euro di ammenda, è appena al di sopra del minimo edittale e la motivazione limitata a "pena equa stimasi" non dimostra di aver considerato la particolare tenuità). Conseguentemente la Corte ha annullato la sentenza limitatamente all'esame della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. e ha disposto il rinvio al Tribunale di Macerata in diversa persona fisica per nuovo esame di quel punto. La decisione impugnata resta efficace per il resto.
Norme richiamate
Legge 18 aprile 1975 n. 110, art. 4
Norma sostanziale che sanziona il porto fuori dall'abitazione di armi/coltelli; è la fattispecie contestata (porto di due coltelli del 2/6/2020).
Codice penale, art. 131-bis
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto: richiede che il giudice valuti e motivi l'applicabilità o il rigetto; l'omessa valutazione della richiesta da parte del giudice di merito può determinare l'annullamento per vizio di motivazione e il rinvio.
Codice di procedura penale, art. 623, comma 1, lett. d)
Consente alla Corte di Cassazione, accertato il vizio, di annullare la decisione e disporre il rinvio ad altro giudice (diversa persona fisica) per nuovo esame del punto censurato.
Massime di principio
- La richiesta di applicazione dell'art. 131-bis c.p. (particolare tenuità) presentata in primo grado deve essere esaminata e motivata dal giudice: l'omessa decisione sulla domanda è vizio di motivazione che può comportare annullamento e rinvio.
- Il rigetto della particolare tenuità può risultare anche implicitamente se la struttura argomentativa della sentenza mostra chiaramente la valutazione degli indici di gravità e colpevolezza; tuttavia questa conclusione implicita è ammessa solo quando la motivazione dimostri inequivocabilmente tali considerazioni.
- Se la pena inflitta è prossimo al minimo edittale e la motivazione è generica (es. "pena equa stimasi"), non è possibile ritenere implicitamente rigettata la richiesta di particolare tenuità: il giudice deve esprimersi esplicitamente.
- In caso di omissione del giudice nel rispondere a una questione decisiva posta dalla difesa, la Cassazione può annullare limitatamente a quel punto e disporre il rinvio per nuovo esame, senza decidere direttamente sulla non punibilità.
- Per la difesa: formulare chiaramente la richiesta di applicazione dell'art. 131-bis e indicare gli elementi fattuali e giuridici che ne giustificano l'applicazione, in modo da agevolare la valutazione e ridurre il rischio di omissione motivazionale.
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