Parere n. 485/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza di sospensione, proposto dal signor -OMISSIS- contro il Ministero dell’interno per l’annullamento del decreto K10/615554 del 4 aprile 2019 di rigetto della domanda di concessione della cittadinanza italiana.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del decreto del Ministero dell’interno di rigetto della domanda di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91 del 1992.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Il ricorrente ha impugnato il diniego di concessione della cittadinanza italiana, deducendo l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza di motivazione, nonché la violazione dell’obbligo di motivazione. Ha sostenuto che l’amministrazione avrebbe fondato il rigetto esclusivamente su due precedenti condanne per guida in stato di ebbrezza, senza considerare la sua integrazione sociale, l’istanza di riabilitazione e gli ulteriori requisiti previsti dalla legge, né avrebbe indicato specifiche ragioni di sicurezza nazionale. Il diniego risultava invece fondato sia sulle condanne penali, sia sulla mancata dimostrazione di adeguati mezzi economici: il reddito dichiarato per il 2016, pari a euro 9.061,00, era stato ritenuto largamente insufficiente tenuto conto della presenza di quattro figli a carico. La Sezione ha inoltre rilevato che l’istanza cautelare era stata formulata in modo meramente assertivo, senza dimostrazione del periculum in mora.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto il ricorso infondato e ne ha proposto il rigetto, con assorbimento dell’istanza cautelare. Ha escluso che il diniego fosse fondato soltanto sulle condanne penali, rilevando la concorrente insufficienza del requisito reddituale, profilo non contestato dal ricorrente né nelle osservazioni rese ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990 né nel ricorso. L’istruttoria è stata ritenuta adeguata e il procedimento rispettoso del contraddittorio. La concessione della cittadinanza è stata qualificata come attività ampiamente discrezionale, sindacabile soltanto per vizi di legittimità, quali travisamento dei fatti o inadeguata motivazione, non per valutazioni di merito. Le condanne, anche se risalenti e oggetto di istanza di riabilitazione, potevano essere valutate come elementi storici indicativi della non piena affidabilità morale e civile e della mancata integrazione nella comunità nazionale. La motivazione del decreto è stata ritenuta sufficiente, poiché consentiva di ricostruire il percorso istruttorio e valutativo dell’amministrazione e di comprendere le ragioni ostative alla concessione della cittadinanza.
Osservazioni
Insufficienza del requisito reddituale
Il diniego non era fondato soltanto sulle condanne penali, ma anche sulla mancata dimostrazione di adeguati mezzi economici. Il reddito dichiarato per il 2016, pari a euro 9.061,00, è stato ritenuto largamente inferiore ai parametri applicabili in rapporto a un nucleo familiare composto da quattro figli a carico. Tale profilo non è stato contestato né nelle osservazioni presentate dopo il preavviso di diniego né nel ricorso.
Valutazione delle condanne penali
Le due condanne per guida in stato di ebbrezza potevano essere considerate dall’amministrazione, anche in chiave preventiva, quali fatti storici indicativi della non piena inclinazione al rispetto delle norme penali e delle regole di civile convivenza. La loro risalenza e la pendenza di un’istanza di riabilitazione non rendevano illegittima la valutazione amministrativa.
Discrezionalità nella concessione della cittadinanza
La concessione della cittadinanza italiana costituisce esercizio di potere ampiamente discrezionale, sindacabile in sede di legittimità soltanto per profili di eccesso di potere e non per il merito della valutazione amministrativa.
Motivazione e istruttoria
L’istruttoria è stata ritenuta adeguata, il contraddittorio rispettato e la motivazione sufficiente a rendere intelligibile il percorso conoscitivo e valutativo seguito dall’amministrazione. Non era necessaria un’esplicitazione analitica ulteriore, essendo sufficienti i riferimenti all’istruttoria e agli elementi posti a fondamento del diniego.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), legge n. 91/1992
La domanda di concessione della cittadinanza italiana è stata presentata ai sensi di tale disposizione; la valutazione della concessione implica un apprezzamento ampiamente discrezionale dell’idoneità del richiedente all’inserimento stabile nella comunità nazionale.
art. 10-bis legge n. 241/1990
Il preavviso di diniego ha consentito al richiedente di partecipare al procedimento mediante la presentazione di osservazioni, che non hanno superato i motivi ostativi individuati dall’amministrazione.
legge n. 241/1990
L’obbligo di motivazione e le garanzie partecipative risultano rispettati, poiché il provvedimento ha dato conto dell’istruttoria e delle ragioni della decisione.
art. 186, comma 2, d.lgs. n. 285/1990
Le condanne per guida in stato di ebbrezza sono state considerate elementi valutabili nell’ambito dell’apprezzamento dell’affidabilità morale e civile del richiedente.
artt. 444 e 445 c.p.p.
La sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti è stata considerata tra gli elementi penali rilevanti nell’istruttoria sulla domanda di cittadinanza.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Ha costituito, insieme all’art. 9 del regolamento UE 2016/679, la base per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi.
art. 9, paragrafo 1, regolamento (UE) 2016/679
È stato richiamato quale fondamento della tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati personali.
Massime di principio
- La concessione della cittadinanza italiana costituisce esercizio di potere ampiamente discrezionale, sindacabile dal giudice amministrativo di legittimità soltanto per vizi quali travisamento dei fatti, difetto di istruttoria o inadeguata motivazione, e non per la mera sostituzione della valutazione giudiziale a quella dell’amministrazione.
- Nel procedimento di concessione della cittadinanza, la valutazione amministrativa può prendere in considerazione, quali elementi complessivi di affidabilità morale e civile e di integrazione nella comunità nazionale, sia le vicende penali sia la situazione economica e familiare del richiedente.
- La risalenza delle condanne penali e la pendenza di un’istanza di riabilitazione non impediscono automaticamente all’amministrazione di apprezzare tali fatti storici nell’esercizio del potere discrezionale relativo alla concessione della cittadinanza.
- La motivazione di un diniego è sufficiente quando consente di ricostruire il percorso istruttorio e valutativo dell’amministrazione e di comprendere le ragioni ostative alla concessione, senza che sia necessaria una dettagliata esplicitazione di ogni passaggio valutativo.
- Un motivo autonomo di diniego non contestato dal richiedente, quale l’insufficienza dei mezzi economici, è idoneo a sorreggere il provvedimento unitamente agli ulteriori elementi valutati dall’amministrazione.
Diniego di concessione della cittadinanza italiana
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da uno straniero contro il decreto del Ministero dell’interno che ha respinto la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91 del 1992.
Svolgimento del procedimento
La domanda era stata presentata l’8 gennaio 2016. Il Ministero aveva comunicato il preavviso di diniego ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, indicando i motivi ostativi. Il richiedente aveva presentato osservazioni, ritenute insufficienti dall’amministrazione. Il successivo decreto di rigetto era stato notificato nel settembre 2019.
Il procedimento consultivo si è svolto nel rispetto del contraddittorio: la relazione ministeriale è stata trasmessa al ricorrente, che non ha presentato osservazioni o controdeduzioni.
Ragioni del diniego
Il provvedimento impugnato si fondava su due distinti ordini di elementi:
- l’insufficienza del requisito reddituale, poiché il reddito dichiarato per il 2016 era pari a euro 9.061,00 e risultava largamente inferiore ai parametri applicabili, tenuto conto della presenza di quattro figli a carico;
- due condanne penali per guida in stato di ebbrezza, una pronunciata dal giudice di pace e una applicativa della pena su richiesta delle parti.
La Sezione ha sottolineato che il ricorrente non aveva contestato il motivo relativo alla situazione economica né nelle osservazioni rese dopo il preavviso di diniego né nel ricorso straordinario.
Censure del ricorrente
Il ricorrente ha sostenuto di essere pienamente integrato nella società italiana e di avere presentato un’istanza di riabilitazione. Ha dedotto che l’amministrazione avrebbe fondato il diniego esclusivamente sulle condanne penali, senza svolgere un’istruttoria completa sugli ulteriori requisiti e senza fornire una motivazione adeguata, anche con riguardo alle ragioni di sicurezza nazionale.
L’istanza cautelare è stata ritenuta priva di adeguata dimostrazione del periculum in mora, essendo stata formulata in termini meramente assertivi.
Discrezionalità dell’amministrazione
La Sezione ha ribadito che la concessione della cittadinanza italiana è espressione di un potere ampiamente discrezionale. Il sindacato del giudice amministrativo è limitato ai profili di legittimità, quali il travisamento dei fatti, il difetto di istruttoria o l’inadeguatezza della motivazione, e non può estendersi alla sostituzione della valutazione del giudice a quella dell’amministrazione.
Le vicende penali possono essere considerate non soltanto come elementi direttamente ostativi, ma anche come fatti storici rilevanti nella valutazione preventiva dell’affidabilità morale e civile del richiedente e della sua integrazione nella comunità nazionale, insieme alla situazione lavorativa ed economica.
Adeguatezza dell’istruttoria e della motivazione
Il Consiglio di Stato ha ritenuto adeguata l’istruttoria e sufficiente la motivazione del decreto. La motivazione consentiva di comprendere il percorso conoscitivo e valutativo seguito dal Ministero e le ragioni per cui le condanne, pur risalenti e accompagnate dalla pendenza di un’istanza di riabilitazione, erano state ritenute incompatibili con il requisito di affidabilità morale e civile richiesto per la concessione della cittadinanza.
È stato inoltre rilevato che la motivazione amministrativa non deve necessariamente descrivere in modo analitico ogni passaggio della valutazione, essendo sufficiente che contenga riferimenti all’istruttoria idonei a rendere comprensibili le ragioni della decisione.
Conclusione
La Sezione ha espresso parere per il rigetto del ricorso straordinario, ritenendo legittimo il diniego ministeriale. L’istanza di sospensione è stata assorbita. È stato infine disposto l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare il ricorrente e gli eventuali terzi, ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196 del 2003 e dell’art. 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679.
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