Cassazione Penale, Ordinanza n. 11559/2025 del 21/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è proposto nell'interesse dell'imputato contro la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile di una condotta di abbandono/gestione illecita di rifiuti. In cassazione vengono dedotti vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'art. 131-bis c.p., sostenendo che il fatto avrebbe dovuto essere qualificato come di particolare tenuità. La Corte rileva però che la censura si limita a riprodurre argomenti già esaminati e disattesi dal giudice di merito, il quale ha escluso la particolare tenuità valorizzando la considerevole quantità e le tipologie di rifiuti, anche pericolosi, abbandonati sul terreno, la presenza di bidoni metallici utilizzati per la combustione dei rifiuti e la protrazione della condotta nel tempo desumibile dallo stato dei luoghi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione della Corte territoriale fosse corretta e non manifestamente illogica nel negare l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 131-bis c.p.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando, in base a un apprezzamento fattuale non manifestamente illogico, l'offesa risulti non tenue per quantità, tipologia e modalità della condotta, nonché per la sua protrazione nel tempo.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
art. 6 della legge 22 dicembre 2000, n. 186
È richiamata la pronuncia della Corte costituzionale n. 186 del 2000 per escludere la sanzione pecuniaria solo in mancanza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Il giudizio sulla particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. è sindacabile in cassazione solo per manifesta illogicità o violazione di legge, non potendo la Corte sostituire il proprio apprezzamento a quello del giudice di merito quando quest'ultimo sia congruamente motivato.
- Ai fini dell'art. 131-bis c.p. assumono rilievo negativo, nel valutare l'offesa, la notevole quantità dei beni o materiali coinvolti, la presenza di elementi pericolosi e la protrazione della condotta nel tempo.
- Il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già esaminate e disattese dalla sentenza impugnata è inammissibile.
- All'inammissibilità del ricorso segue, in difetto di assenza di colpa nella sua proposizione, la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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