Sentenza n. 12546/2026 - Roma, Sezione 4T
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: a. degli atti e provvedimenti inerenti la “seconda gara di vendita” dei complessi aziendali del Gruppo Piaggio, che hanno condotto alla conclusione della stessa senza l’aggiudicazione in favore dell’ing. Grewal e, in particolare: a) del provvedimento con il quale il Ministero ha disposto “la chiusura, (...) non in senso favorevole per l'Ing Grewal, della seconda procedura” di vendita dei complessi aziendali del Gruppo Piaggio in a.s. (della cui esistenza l'Ing. Grewal è stato reso edotto in data 23 febbraio 2023 mediante comunicazione del Commissario Straordinario); b) del provvedimento del 2 agosto 2022, e ogni ulteriore provvedimento connesso con cui il Ministero avrebbe autorizzato il Commissario Straordinario a modificare la procedura di vendita in corso di gara, introducendo termini e condizioni non previsti dalle regole procedurali; c) di tutti i provvedimenti che avrebbero condotto il Ministero all''adozione di un provvedimento finale “non favorevole” nei confronti dell''ing. Grewal; d) degli eventuali provvedimenti di apertura della terza procedura di vendita, ove nelle more intervenuti; b. del provvedimento n. prot. 139716 del 7 aprile 2023 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy di differimento dell’accesso fino alla conclusione della procedura di cessione dei complessi aziendali; c. “ove occorra e per quanto di ragione”, a) dei decreti di nomina dei nuovi Commissari straordinari delle società del Gruppo Piaggio in a.s.; b) delle eventuali delibere, atti e pareri degli organi della Procedure in merito all''adozione di nuove regole di gara diverse e non previste dal disciplinare di Gara; d. “ove occorra e per quanto di ragione”, degli atti adottati dal Commissario Straordinario, e in particolare: a) del Disciplinare di gara del 9 marzo 2022 - nella parte in cui avrebbe consentito all’autorità decidente di ritenere non idonea l''offerta presentata dall''ing. Grewal ai fini dell''acquisto dei Complessi Aziendali oggetto della procedura; b) di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e/o comunque collegato a quelli impugnati e conducenti alla mancata aggiudicazione in proprio favore della vendita; c) della nota del 23 febbraio 2023, con cui il Commissario Straordinario ha informato l''ing. Grewal della chiusura della seconda procedura di vendita “non in senso favorevole”; per quanto riguarda i motivi aggiunti proposti in data 19 maggio 2023 per l’annullamento: a. del provvedimento datato 10 maggio 2023 pubblicato sul sito di Piaggio Aero Industries s.p.a. in a.s., con il quale l’organo Commissariale Collegiale ha sollecitato manifestazioni di interesse per l’acquisto dei complessi aziendali condotti da Piaggio Aero Industries s.p.a. in a.s. e Piaggio Aviation s.p.a. in a.s., meglio descritti nell’avviso, da inviarsi entro il 12 giugno 2023; b. “ove occorra e per quanto di ragione”, del decreto sottoscritto in data 8 maggio 2023 e pubblicato successivamente sul sito di Piaggio Aero Industries s.p.a. in a.s., con il quale il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha disposto la "proroga di 12 mesi, a decorrere dal 13 maggio 2023, del termine di esecuzione del programma di cessione dei complessi aziendali facenti capo alle società Piaggio Aero Industries S.p.A. in a.s. e Piaggio Aviation S.p.A. in a.s., approvato con il D.M. del 13 novembre 2019 di cui alle premesse”; c. “ove occorra e per quanto di ragione”, dell’atto — non noto nei suoi contenuti e richiesto con istanza di accesso agli atti del 16 maggio 2023 — del 21 marzo 2023 con cui i Commissari Straordinari avrebbero disposto la proroga del termine del programma di cessione dei complessi aziendali; d. “ove occorra e per quanto di ragione”, del parere favorevole sulla proroga del termine di esecuzione, espresso dal Comitato di sorveglianza in data 30 marzo 2023, non noto nei suoi contenuti e richiesto con istanza di accesso agli atti del 16 maggio 2023; e. di ogni ulteriore atto anche non noto inerente alla terza procedura di vendita; per quanto riguarda i motivi aggiunti proposti in data 15 luglio 2023, per la sospensione dei provvedimenti già fatti oggetto di gravame con l’impugnazione principale. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da GREWAL RANDEEP SINGH il 12\7\2024: per l’annullamento e/o per la declaratoria di nullità a) del provvedimento ministeriale prot. 242465 del 2 agosto 2022 con cui il Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione generale per la riconversione industriale e le grandi filiere produttive – Divisione amministrazione straordinaria grandi imprese in stato di insolvenza, ha autorizzato il Commissario Straordinario a modificare la procedura di vendita in corso tra i due offerenti ammessi, introducendo termini e condizioni non previste dalla regole procedurali, impugnato, pur non essendo noto nei suoi contenuti specifici, con il ricorso introduttivo del presente giudizio (già pendente innanzi al TAR Liguria con il n. 258/2023) sub b), ed osteso in data 8 maggio 2024 dal Ministero in esecuzione della ordinanza del Consiglio di Stato n. 3575/2024 del 19 aprile 2024, in relazione al quale si propongono ulteriori motivi di censura; b) ove occorra e per quanto di ragione, del Disciplinare di Gara del 9 marzo 2022, anche questo già impugnato con il ricorso introduttivo sub h) e avverso il quale, in virtù della intervenuta acquisizione del provvedimento ministeriale prot. 242465 del 2 agosto 2022 è oggi possibile sviluppare ulteriori censure; c) di ogni altro atto, presupposto, connesso e/o conseguenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti relativi alla seconda procedura di vendita dei complessi aziendali del Gruppo Piaggio, differimento dell'accesso agli atti, proroga del programma di cessione e atti della terza procedura di vendita
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione e società controinteressate)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva impugnato gli atti e i provvedimenti relativi alla seconda gara di vendita dei complessi aziendali del Gruppo Piaggio in amministrazione straordinaria, lamentando la mancata aggiudicazione in proprio favore, la chiusura della procedura senza esito favorevole, la modifica in corso di gara delle regole procedurali mediante l'introduzione di termini e condizioni non previsti dal disciplinare, nonché gli atti connessi e presupposti. Erano stati inoltre impugnati il differimento dell'accesso agli atti fino alla conclusione della procedura di cessione, la proroga del termine di esecuzione del programma di cessione, il parere del Comitato di sorveglianza, l'avviso relativo alla terza procedura di vendita e, con ulteriori motivi aggiunti, il provvedimento ministeriale del 2 agosto 2022 che autorizzava la modifica della procedura e il disciplinare di gara. Dopo l'assegnazione della causa, il difensore del ricorrente ha depositato un atto di rinuncia previamente notificato alle parti resistenti, ma sottoscritto soltanto dal difensore e non assistito da procura speciale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibili il ricorso introduttivo e tutti i motivi aggiunti per sopravvenuto difetto di interesse, senza esaminare nel merito le censure rivolte agli atti della procedura di vendita. Il Collegio ha rilevato che, ai sensi dell'art. 84, comma 1, c.p.a., la rinuncia deve essere sottoscritta personalmente dalla parte o dal procuratore munito di procura speciale; la procura alle liti ordinaria non è sufficiente per la rinuncia all'azione, che implica la disposizione della situazione giuridica sostanziale e impedisce la riproposizione della domanda. Tuttavia, ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a., anche una rinuncia priva delle prescritte formalità può costituire, insieme al comportamento processuale delle parti, un atto univoco dal quale desumere la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. Il giudice ha quindi qualificato l'atto del difensore, pur formalmente inidoneo a perfezionare la rinuncia all'azione, come elemento univoco dimostrativo del venir meno dell'interesse processuale. Le spese di lite sono state compensate per giusti motivi.
Norme richiamate
art. 84, comma 1, c.p.a.
l'atto di rinuncia deve essere sottoscritto personalmente dalla parte ovvero da procuratore munito di procura speciale
La rinuncia all'azione richiede la sottoscrizione personale della parte o una procura speciale; la procura alle liti ordinaria non attribuisce al difensore il potere di rinunciare all'azione.
art. 84, comma 4, c.p.a.
Anche in assenza delle formalità di cui ai commi precedenti il giudice può desumere dall’intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione della causa.
Un atto di rinuncia privo delle formalità necessarie può comunque essere valutato come atto univoco idoneo a dimostrare la sopravvenuta carenza di interesse e a fondare la dichiarazione di improcedibilità.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione giustifica la declaratoria di improcedibilità del ricorso.
Massime di principio
- La rinuncia all'azione, in quanto comporta la disposizione della situazione giuridica sostanziale e preclude la riproposizione della domanda, deve essere sottoscritta personalmente dalla parte o da un difensore munito di procura speciale; la procura alle liti ordinaria non è sufficiente.
- Anche quando l'atto di rinuncia non è formalmente idoneo a produrre l'estinzione o la rinuncia all'azione, il giudice può valutarlo, ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a., quale atto univoco dal quale desumere la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
- La sopravvenuta carenza di interesse, desunta da fatti, atti univoci o dal comportamento processuale delle parti successivi alla proposizione del ricorso, comporta la declaratoria di improcedibilità della domanda senza necessità di esaminare i motivi di merito.
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