Cassazione Penale, Sentenza n. 40407/2023 del 04/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano l'ordinanza del Tribunale di Brescia (riesame) che aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal G.i.p. di Mantova per reati tra cui l'art. 512-bis c.p. (intestazione fittizia finalizzata ad eludere misure di prevenzione patrimoniale), concussione, corruzione e trasferimento fraudolento di valori. Deducevano: 1) vizio di motivazione e violazione di legge in relazione al requisito del dolo specifico previsto dall'art. 512-bis c.p., contestando l'uso di un brano di intercettazione non sufficientemente dettagliato per provare il dolo specifico; 2) vizio di motivazione e violazione di legge quanto alle esigenze cautelari (art. 274, lett. c), c.p.p.), sostenendo in particolare che la perdita della qualifica di pubblico ufficiale di Todaro Giuseppe nel 2021 avrebbe escluso il pericolo di reiterazione e che non era stata adeguatamente valutata la possibilità di misure meno afflittive.
La decisione
La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che: a) la motivazione impugnata ha correttamente applicato i principi di diritto sul requisito del dolo specifico dell'art. 512-bis, desumendolo dalle intercettazioni che indicavano timore di blocco dei beni e volontà di sottrarre denaro a misure di prevenzione patrimoniale; b) le esigenze cautelari e l'attualità del pericolo di reiterazione erano adeguatamente motivate anche nonostante la perdita della qualifica di pubblico ufficiale, in considerazione dei rapporti organici e dei contatti ramificati che consentivano ancora capacità di influenza; c) la misura carceraria è stata ritenuta necessaria in ragione della pericolosità sociale e della capacità di infiltrazione economica degli indagati. Conseguenze pratiche: inammissibilità del ricorso; condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e alla sommma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.); trasmissione della copia del provvedimento al Direttore dell'Istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94, comma I-ter, disp. att. c.p.p., poiché la pronuncia non comporta remissione in libertà.
Norme richiamate
art. 512-bis cod. pen.
Richiede il dolo specifico di eludere le disposizioni in materia di prevenzione patrimoniale: non basta la fittizia intestazione di beni, è necessario che l'intestatario fittizio sia a conoscenza e abbia la volontà di aggirare le misure di prevenzione. La Corte ha ritenuto sussistente tale dolo sulla base di intercettazioni che manifestavano la volontà di sottrarre beni a possibili blocchi
art. 274, lett. c) cod. proc. pen.
Disciplina l'esigenza cautelare del pericolo di reiterazione. La Corte ha confermato che la perdita della qualifica di pubblico ufficiale non esclude automaticamente il pericolo se permangono rapporti organici, capacità di influenza e contatti che consentono la reiterazione
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che regola le spese del procedimento in caso di inammissibilità o rigetto del ricorso; la Corte l'ha richiamata per condannare i ricorrenti al pagamento delle spese
art. 94, comma I-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Prevede l'obbligo di trasmettere al Direttore dell'Istituto penitenziario copia del provvedimento quando la decisione non comporta remissione in libertà; la cancelleria è incaricata di tale adempimento
Massime di principio
- Per l'art. 512-bis c.p. la mera intestazione fittizia non è sufficiente: è necessario dimostrare il "dolo specifico" dell'intestatario fittizio di eludere misure di prevenzione patrimoniale; intercettazioni che esprimono timori di blocco beni e piani per sottrare risorse possono supportare tale valutazione in sede cautelare
- La perdita della qualifica di pubblico ufficiale non elimina automaticamente il pericolo di reiterazione: il giudice valuta la persistenza di rapporti, contatti e capacità di influenza che consentono di continuare a commettere reati anche dopo la cessazione formale dall'incarico
- In materia di misure cautelari la misura applicata deve risultare motivata rispetto alla pericolosità e all'idoneità di misure meno afflittive; se il giudice spiega perché i contatti ramificati e la capacità di infiltrazione rendono inidonee misure alternative, questa valutazione difficilmente sarà rimessa in discussione in Cassazione
- Il ricorso per cassazione contro misure cautelari è ammesso solo per violazioni di legge o per manifesta illogicità della motivazione: censure che chiedono una rivalutazione dei fatti o delle prove sono inammissibili
- Per impugnare efficacemente simili ordinanze conviene concentrarsi su profili processuali e giuridici (es. carenza assoluta di elementi a supporto del dolo specifico, violazioni procedurali, motivazione contraddittoria o illogica), e documentare l'interruzione effettiva dei contatti/influenza o l'adozione di garanzie alternative concrete per la proporzionalità della misura
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