Sentenza n. 1077/2026 - Cagliari, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione efficace di un accordo quadro quadriennale per lavori di manutenzione straordinaria degli edifici universitari, nonché attivazione del soccorso istruttorio e conferma dell’aggiudicazione in autotutela
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, classificatasi al secondo posto in una procedura negoziata senza bando, ha impugnato l’aggiudicazione disposta in favore di un consorzio stabile. L’offerta economica del consorzio non recava la sottoscrizione digitale della consorziata designata quale esecutrice, benché il disciplinare prevedesse che, per i consorzi, l’offerta e le dichiarazioni integrative fossero sottoscritte anche dalla consorziata esecutrice. La stazione appaltante aveva consentito la successiva acquisizione della sottoscrizione mediante soccorso istruttorio. La ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 23 e 24 del disciplinare, degli artt. 101 e 107 del d.lgs. n. 36/2023, nonché eccesso di potere e violazione dei principi di autovincolo, autoresponsabilità dei concorrenti e par condicio. In particolare, ha sostenuto che la sottoscrizione mancante riguardasse un elemento essenziale dell’offerta economica, soggetto a esclusione e non regolarizzabile; che la partecipazione della consorziata alla predisposizione dell’offerta non fosse desumibile dalla documentazione; e che il soccorso istruttorio avesse determinato una sostanziale formazione postuma dell’offerta.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha rilevato che l’art. 24 del disciplinare distingueva tra gli elementi contenutistici dell’offerta economica indicati a pena di esclusione — ribasso percentuale, costi aziendali della sicurezza e costo della manodopera — e le modalità di sottoscrizione dell’offerta, senza prevedere espressamente l’esclusione per l’omessa firma della consorziata designata. Interpretare la prescrizione sulla sottoscrizione come causa automatica di esclusione avrebbe introdotto una causa espulsiva non prevista dalla lex specialis. Il Collegio ha inoltre affermato che il consorzio stabile è un autonomo centro di imputazione giuridica e il referente unitario del rapporto con la stazione appaltante; pertanto, l’offerta, validamente sottoscritta dal legale rappresentante del consorzio, era comunque riferibile con certezza al concorrente. La mancanza della firma della consorziata non determinava incertezza assoluta sulla provenienza, sul contenuto, sulla serietà o sull’immodificabilità dell’offerta, integrando una mera irregolarità formale. La successiva acquisizione della sottoscrizione non aveva modificato né integrato il contenuto economico dell’offerta, ma aveva regolarizzato soltanto una modalità esteriore della sottoscrizione; il ricorso al soccorso istruttorio è stato quindi ritenuto legittimo. Esclusa anche la violazione dell’autovincolo, poiché l’amministrazione aveva interpretato la lex specialis secondo il suo dato letterale. La ricorrente è stata condannata alle spese in favore dell’Università e del controinteressato, liquidate in euro 3.000,00 per ciascuno, oltre accessori se dovuti.
Norme richiamate
art. 50, comma 1, lett. d), d.lgs. 36/2023
Richiamato quale base normativa della procedura negoziata senza bando per l’affidamento dei lavori.
art. 59, comma 3, d.lgs. 36/2023
Richiamato quale fondamento della procedura relativa alla stipula dell’accordo quadro.
art. 101 d.lgs. 36/2023
Il soccorso istruttorio è ammissibile per regolarizzare una carenza meramente formale della sottoscrizione, quando l’offerta sia già completa, riferibile al concorrente e non venga modificata nel contenuto.
art. 107 d.lgs. 36/2023
Richiamato dalla ricorrente quale disposizione asseritamente ostativa alla regolarizzazione della carenza relativa all’offerta economica; la censura è stata respinta.
art. 1 d.lgs. 36/2023
Il principio del risultato supporta una lettura sostanzialistica delle prescrizioni di gara e la dequotazione dei vizi formali che non incidano sulla serietà, imputabilità e immodificabilità dell’offerta, nel rispetto della tassatività delle esclusioni e della par condicio.
art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990
Richiamato in termini di continuità sistematica per il principio di dequotazione dei vizi formali privi di incidenza sostanziale, senza costituire la disciplina direttamente applicata alla gara.
Massime di principio
- Quando la lex specialis distingue gli elementi contenutistici dell’offerta indicati a pena di esclusione dalle modalità di sottoscrizione, l’omissione della firma richiesta per una determinata componente soggettiva non comporta automaticamente l’esclusione se la disciplina di gara non prevede espressamente tale sanzione.
- La carenza della sottoscrizione dell’offerta rileva ai fini dell’esclusione soltanto quando determini un’incertezza assoluta sulla provenienza o sul contenuto della proposta; se l’offerta è comunque inequivocabilmente riferibile al concorrente, il vizio può qualificarsi come mera irregolarità formale.
- Nel caso di offerta presentata da un consorzio stabile, la manifestazione negoziale è unitariamente imputabile al consorzio, quale autonomo centro di imputazione giuridica e referente del rapporto contrattuale con la stazione appaltante, anche quando una parte delle prestazioni sia affidata a una consorziata designata.
- Il soccorso istruttorio può essere utilizzato per acquisire successivamente una sottoscrizione mancante quando l’offerta sia già definitivamente formata e il relativo contenuto economico non venga integrato o modificato; la regolarizzazione delle modalità esteriori non equivale alla formazione postuma dell’offerta.
- Il principio del risultato e la strumentalità delle forme impongono di privilegiare, nel rispetto della par condicio e della tassatività delle cause di esclusione, la riconducibilità sostanziale dell’offerta rispetto al formalismo della sottoscrizione, quando non siano compromesse serietà, imputabilità e immodificabilità della proposta.
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