Cassazione Civile, Ordinanza n. 25575/2024 del 24/09/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
La controversia nasce dalla negoziazione, presso la banca ricorrente, di un assegno di traenza non trasferibile emesso da una compagnia assicurativa. Il titolo era stato spedito al beneficiario ma, secondo la ricostruzione accolta nei precedenti gradi, era stato trafugato e alterato nella data, nell'importo e nel nominativo del prenditore; veniva poi incassato da un soggetto diverso dal legittimo destinatario. La compagnia assicurativa conveniva in giudizio la banca chiedendo di accertare la contraffazione e di dichiarare la responsabilità della banca per avere pagato il titolo a soggetto non legittimato, con condanna al risarcimento del danno. In appello la domanda veniva accolta e la banca veniva condannata. Nel ricorso per cassazione la banca deduceva, con due motivi, che la Corte d'appello aveva deciso sulla base di un assegno asseritamente prelevato in modo irrituale dal fascicolo penale e quindi inattendibile, e che aveva fondato la decisione su una consulenza tecnica di parte della controparte, mai ritualmente ammessa e comunque priva di valore probatorio; lamentava inoltre la violazione delle regole sulla prova, dell'art. 43, comma 2, R.D. 1736/1933 e la nullità del procedimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché generico, non autosufficiente e non correlato alla sentenza impugnata, oltre che fondato su circostanze asseritamente apprese solo dopo la decisione di appello. Ha disatteso il secondo motivo osservando che le censure erano confuse, non localizzavano in modo puntuale le deduzioni e non consentivano un riesame del merito; ha inoltre affermato che la valutazione dell'autenticità del titolo di credito è apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito se adeguatamente motivato. Quanto alla consulenza tecnica di parte, ha precisato che si tratta di atto difensivo producibile anche in appello e non soggetto al divieto di nuova produzione documentale ex art. 345 c.p.c. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1176 c.c.
richiamato dalla parte attrice per affermare la mancanza di diligenza della banca nella negoziazione del titolo
art. 43, comma 2, R.D. 1736/1933
invocato come parametro della responsabilità per pagamento dell'assegno a soggetto non legittimato; la Corte non entra nel merito della sua violazione perché le censure sono inammissibili
art. 2043 c.c.
richiamato in via alternativa come fondamento della domanda risarcitoria per fatto illecito
art. 2049 c.c.
richiamato in via alternativa come ulteriore titolo di responsabilità della banca
art. 210 c.p.c.
usato nel giudizio di merito per ordinare l'esibizione della documentazione relativa al conto corrente
art. 281-sexies c.p.c.
richiamato per la fase di discussione e decisione nel merito
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
base formale dei motivi di ricorso denuncianti vizi processuali e nullità della sentenza
art. 366, n. 6, c.p.c.
la mancata specificazione e localizzazione delle eccezioni e delle produzioni è stata ritenuta causa di inammissibilità
art. 115 c.p.c.
richiamato come parametro sulla valutazione della prova, ma non idoneo a fondare una censura ammissibile nel caso concreto
art. 116 c.p.c.
richiamato come parametro sulla valutazione della prova, ma la doglianza mirava in realtà a una rivalutazione del merito
art. 58 c.p.c.
richiamato nel primo motivo, senza che la censura sia stata ritenuta ammissibile
artt. 36, 74 e 76 disp. att. c.p.c.
richiamati nel primo motivo, ma la Corte non li ha ritenuti decisivi per superare i rilievi di inammissibilità
art. 61 c.p.c.
richiamato nel secondo motivo in tema di consulenza tecnica
art. 345 c.p.c.
la Corte ha affermato che il divieto di nuove produzioni in appello non si applica alla consulenza tecnica di parte, qualificata come atto difensivo
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
richiamato per dare atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato
art. 1, comma 17, L. 228/2012
norma richiamata quale fonte dell'obbligo di ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- Le censure di legittimità che investono la ricostruzione fattuale o la valutazione delle prove sono inammissibili quando mirano, in sostanza, a ottenere una nuova valutazione del merito, se la decisione impugnata è motivata in modo adeguato.
- Chi deduce un vizio processuale o probatorio deve indicare in modo specifico e autosufficiente dove e quando la questione sia stata sollevata nel giudizio di merito e deve correlare la doglianza alla motivazione della sentenza impugnata.
- La valutazione dell'autenticità o della riconoscibilità di un titolo di credito, ove il giudice di merito abbia motivato adeguatamente, costituisce apprezzamento di fatto non sindacabile in cassazione.
- La consulenza tecnica di parte è un atto difensivo e, in quanto tale, può essere prodotta anche in appello; non è assoggettata al divieto di nuove produzioni documentali previsto per gli ordinari documenti.
- In presenza di una contestazione relativa al pagamento di un assegno alterato o contraffatto, la responsabilità della banca negoziatrice può essere affermata in relazione alla diligenza esigibile nell'identificazione dell'alterazione e del soggetto presentatore, ma la relativa verifica resta rimessa al giudice del merito nei limiti del corretto governo delle prove.
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