Sentenza n. 850/2026 - Torino, Sezione 2
per l'ottemperanza alla SENTENZA N. 119/2025, EMESSA NEL GIUDIZIO R.G. N. 579/2024 DEL TRIBUNALE DI IVREA, SEZIONE LAVORO, PUBBLICATA IN DATA 13.03.2025, NOTIFICATA IL 19.03.2025 E PASSATA IN GIUDICATO, CON CUI IL TRIBUNALE DEL LAVORO CONDANNA IL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO ALLA CORRESPONSIONE A PARTE RICORRENTE DEL RISARCIMENTO DEL DANNO PER REITERAZIONE DEI CONTRATTI DELL'IMPORTO DI EURO 8.429,92.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza civile passata in giudicato che aveva liquidato un risarcimento di euro 8.429,92 per reiterazione di contratti
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore esecutante)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario, Sezione lavoro, passata in giudicato, con il pagamento del capitale e degli interessi legali, escluse le spese liquidate direttamente ai procuratori antistatari. Ha chiesto inoltre la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma. Il ricorrente ha documentato la conformità della sentenza all'originale ai sensi dell'art. 475 c.p.c., la notificazione a mezzo PEC presso il domicilio reale dell'amministrazione e il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'avvio delle azioni esecutive contro la pubblica amministrazione. Non era contestato che il Ministero non avesse dato esecuzione al giudicato.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, ritenendo sussistenti i presupposti processuali e sostanziali. Ha ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza civile e di pagare le somme liquidate in favore del ricorrente entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa della decisione o, se anteriore, dalla notificazione. Per il caso di ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il Capo di Gabinetto del Ministero, autorizzandolo a delegare l'esercizio concreto dei poteri a un dirigente o funzionario della direzione generale competente; il commissario dovrà intervenire, in sostituzione dell'amministrazione, entro ulteriori sessanta giorni dalla segnalazione dell'inutile decorso del termine, corredata anche dal codice fiscale del creditore. Il compenso del commissario è stato considerato compreso in quello già percepito dall'amministrazione di appartenenza. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei procuratori antistatari. La pronuncia è stata inoltre trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti del Lazio in relazione alla seriale inerzia dell'amministrazione nell'esecuzione di analoghi giudicati.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato e di nominare, per l'eventuale ulteriore inerzia, un commissario ad acta.
art. 475 c.p.c.
La sentenza civile azionata è stata attestata conforme all'originale ai fini della sua utilizzazione nel giudizio di ottemperanza.
art. 3, comma 34, d.lgs. n. 149/2022
Ha riformulato l'art. 475 c.p.c., secondo il riferimento operato dal giudice alla conformità della sentenza civile all'originale.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
Impone il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo prima dell'avvio di azioni esecutive contro l'amministrazione; il termine è ritenuto applicabile anche al giudizio di ottemperanza.
d.m. n. 55/2014
È stato utilizzato come parametro per la liquidazione delle spese processuali, ridotte in ragione della semplicità e serialità dell'attività difensiva.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è proponibile contro una pubblica amministrazione che non abbia eseguito una sentenza civile passata in giudicato, purché il titolo sia stato regolarmente notificato e sia decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione coattiva nei confronti delle amministrazioni pubbliche.
- Quando l'inadempimento dell'amministrazione al giudicato non è contestato e risultano integrati i presupposti processuali, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare l'esecuzione del titolo entro un termine determinato, comprensivo del pagamento delle somme liquidate e degli accessori dovuti.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta per il caso di inutile decorso del termine assegnato all'amministrazione, attribuendogli il potere di adottare in sostituzione dell'amministrazione inadempiente tutti gli atti necessari all'integrale esecuzione del giudicato.
- La seriale inerzia di un'amministrazione nell'esecuzione di giudicati, con conseguente maturazione di interessi, penalità e spese, può giustificare la trasmissione della pronuncia alla competente Procura regionale della Corte dei conti per le valutazioni di competenza.
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