Cassazione Civile, Ordinanza n. 21738/2026 del 25/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce da note di rettifica e dal diniego del DURC positivo in relazione a periodi contributivi del 2012-2013. La società resistente aveva ottenuto in primo grado il riconoscimento del diritto agli sgravi contributivi ex art. 8, comma 9, l. n. 407/1990 e al rilascio del DURC positivo; la Corte d'appello aveva confermato, ritenendo che la regolarità contributiva dipendesse dal corretto pagamento dei contributi e non anche dalla tempestiva trasmissione dei modelli DM/10 o UniEmens. L'ente previdenziale ricorrente ha denunciato violazione di legge sostenendo che la regolarità contributiva, ai fini del DURC e dei benefici, richiede non solo il pagamento, ma anche il tempestivo e corretto adempimento degli obblighi dichiarativi/formali, indispensabili per consentire il controllo dell'ente; nella specie la società aveva inviato tardivamente le denunce mensili, anche oltre il termine assegnato per regolarizzare.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'ente previdenziale. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Bari, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha affermato che il DURC negativo può derivare non solo dall'omesso o incompleto pagamento dei contributi, ma anche dall'omessa, incompleta o tardiva trasmissione delle denunce contributive e retributive, poiché tali adempimenti sono presupposto indefettibile del controllo dell'ente sulla reale regolarità contributiva; la successiva sanatoria non vale a rimuovere l'irregolarità ostativa ai benefici se non intervenuta nei termini assegnati.
Norme richiamate
art. 1, commi 1175 e 1176, L. n. 296/2006
Il beneficio delle agevolazioni contributive è subordinato al possesso del DURC e all'assenza di violazioni nelle materie indicate dalla legge; il DURC è condizione necessaria ma non sufficiente.
art. 5, comma 2, lett. a), D.M. 24 ottobre 2007
È richiamato come fonte secondaria che individua gli adempimenti rilevanti ai fini della verifica della regolarità contributiva.
art. 7, comma 3, D.M. 24 ottobre 2007
È richiamato quale disposizione regolamentare concernente la verifica e la regolarizzazione della posizione contributiva.
art. 8, comma 9, L. n. 407/1990
Gli sgravi contributivi presuppongono la regolarità contributiva e la collaborazione del datore di lavoro nel consentire il controllo dell'ente.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro processuale del motivo di ricorso per violazione di legge.
Massime di principio
- Ai fini del rilascio del DURC e dell'accesso ai benefici contributivi, la regolarità contributiva non coincide con il solo pagamento materiale dei contributi, ma richiede anche il corretto e tempestivo adempimento degli obblighi dichiarativi e comunicativi che consentono all'ente previdenziale di verificare la riferibilità e l'esattezza dei versamenti.
- La tardiva o omessa trasmissione delle denunce mensili o periodiche integra un'irregolarità sostanziale, non meramente formale, perché impedisce il controllo dell'ente; perciò è ostativa al DURC positivo anche se, a posteriori, i contributi risultino integralmente versati.
- La regolarizzazione intervenuta oltre il termine assegnato dall'invito a regolarizzare non elimina l'irregolarità già consumata ai fini dell'accesso alle agevolazioni contributive, che presuppongono una condotta complessivamente virtuosa e controllabile dal sistema previdenziale.
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