Cassazione Civile, Ordinanza n. 19285/2024 del 12/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Ha rilevato che la contribuente aveva corrisposto l’importo liquidato dall’Agenzia delle Entrate e che nessuna delle parti aveva presentato istanza di trattazione entro il termine previsto; di conseguenza non è stato esaminato il merito dei motivi di ricorso. Le spese sono state poste a carico delle parti che le avevano anticipate.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite trae origine da una serie di avvisi di accertamento notificati a una società per ritenute su redditi da lavoro dipendente, IRPEG e ILOR. Dopo il contenzioso nei gradi di merito tributari, definito con conferma degli accertamenti da parte della Commissione Tributaria Centrale, la società ha proposto ricorso per cassazione deducendo che la decisione fosse stata adottata senza consentirle la partecipazione alla trattazione e senza permetterle di esporre difese ritenute decisive. Nel corso del giudizio di legittimità, tuttavia, la contribuente ha depositato istanza di estinzione per cessazione della materia del contendere, rappresentando l’avvenuto pagamento dell’importo liquidato dall’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’art. 3 del d.l. n. 119 del 2018; inoltre, nessuna parte aveva chiesto la trattazione del processo entro il 31 dicembre 2020.
Norme richiamate
art. 3 d.l. n. 119 del 2018
cessazione della materia del contendere
La definizione della lite e il pagamento dell’importo dovuto determinano l’estinzione del giudizio quando non sia stata chiesta la trattazione entro il termine previsto dalla disciplina speciale.
Massime di principio
- Quando la controversia tributaria sia stata definita nelle forme previste da una disciplina agevolativa speciale e l’importo dovuto sia stato effettivamente corrisposto, il giudizio di legittimità va dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
- L’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere preclude l’esame dei motivi di ricorso, essendo venuto meno l’interesse alla decisione sul merito.
- Se la disciplina speciale richiede un’istanza di trattazione entro un termine per evitare l’estinzione e nessuna parte la propone, il processo si estingue automaticamente secondo la previsione normativa applicabile.
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