Sentenza del 28/02/2023 n. 6079 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione degli avvisi di accertamento per gli anni 2006-2008 con cui l'Agenzia contestava la mancata operazione della ritenuta a titolo d'imposta ex art. 26, comma 5, D.P.R. n. 600/1973 sugli interessi passivi corrisposti da RRE (poi E. Produzione) alla subholding italiana EBL Italia, sostenendo che il beneficiario effettivo fosse invece la società lussemburghese E. INVEST LUXEMBOURG SA (EIL) per effetto di una triangolazione infragruppo e della natura di società conduit di EBL Italia. La controversia verteva inoltre sulla compatibilità dell'interpretazione italiana con la direttiva 2003/49/CE (IRD) e con la libertà di stabilimento dell'UE nonché sull'eventuale violazione delle garanzie procedurali previste dall'art. 37-bis DPR 600/1973.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che, in materia di esenzione dagli obblighi di ritenuta per interessi infragruppo, spetta alla società che invoca lo status di "beneficiario effettivo" fornire la prova di tale qualità mediante il superamento di tre test distinti (substantive business activity, dominion, business purpose). Sulla base degli accertamenti di merito (collegamento tra contratti, contabilizzazione speculare degli interessi, obbligo contrattuale di riversamento dei flussi), il giudice di merito aveva correttamente ritenuto che EBL Italia fosse una conduit e che il beneficiario effettivo fosse EIL, legittimando così l'accertamento dell'Agenzia e la pretesa della ritenuta. La Corte ha inoltre escluso l'obbligo di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'UE, ha ritenuto non sussistente un irrimediabile rischio di doppia imposizione e ha affermato che le disposizioni antielusive in questione non rientrano nelle garanzie procedimentali specifiche dell'art. 37-bis.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600/1973, art. 26, comma 5
Prevede la ritenuta alla fonte sugli interessi; la Corte ne conferma l'applicabilità ove il percettore non risulti beneficiario effettivo secondo i criteri applicativi della IRD e della giurisprudenza comunitaria
D.P.R. n. 600/1973, art. 26-quater
Norma di recepimento della IRD relativa all'esenzione dalla ritenuta per interessi tra soggetti UE; interpretata restrittivamente in relazione al requisito della partecipazione 'diretta' e al requisito del beneficiario effettivo
Direttiva 2003/49/CE (Interest and Royalties Directive)
Stabilisce l'esenzione dalla ritenuta sugli interessi tra consociate di Stati membri a condizione che sussistano i requisiti (incluso il beneficiario effettivo); la Corte interpreta la direttiva insieme alla giurisprudenza UE per richiedere prove fattuali della qualità di beneficiario effettivo
D.P.R. n. 600/1973, art. 37-bis
Disciplina garanzie procedimentali (contraddittorio preventivo e motivazione rafforzata); la Corte distingue queste garanzie dagli accertamenti antielusivi sostanziali ex art. 26/26-quater e ritiene che le prime non si sovrappongano automaticamente alle seconde
Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) - libertà di stabilimento e libera circolazione di capitali (art. 49/63 e ss.)
La Corte valuta le questioni di libertà di stabilimento e circolazione dei capitali ma ritiene che l'applicazione dell'art. 26-quater non violi tali principi quando la normativa e la giurisprudenza UE richiedono che sia fatto accertamento sulla reale qualità di beneficiario effettivo e sull'eventuale abuso
Convenzione 90/436/CEE (procedura amichevole) e Convenzione Italia-Lussemburgo
Strumenti convenzionali indicati come mezzi per evitare o rettificare la doppia imposizione ove ritenuta sussistente; la Corte ricorda che esistono rimedi bilaterali e interni per attenuare rischi di doppia imposizione
Giurisprudenza Corte di giustizia UE (sent. 26/02/2019 - cause riunite C-115/16, C-118/16, C-119/16, C-299/16 - "sentenze danesi")
Chiarisce la nozione di 'beneficiario effettivo' in senso ampio, l'importanza di evitare abusi e treaty shopping e definisce i criteri interpretativi applicati dalla Corte di cassazione (necessità di esaminare sostanza economica e autonomia della società percettrice)
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (es. nn. 14756/2020, 24297/2019, 32840/2018...)
Richiamate per consolidare il principio che la qualifica di beneficiario effettivo richiede prova concreta e per affermare l'interpretazione restrittiva delle agevolazioni fiscali di natura antielusiva
Massime di principio
- Spetta al percettore che pretende il beneficio dell'esenzione (beneficiario effettivo) dimostrare, con elementi fattuali, la propria qualità: non è sufficiente la titolarità formale.
- La verifica del beneficiario effettivo si articola su tre test distinti: (i) substantive business activity (attività economica effettiva), (ii) dominion test (capacità di disporre liberamente dei flussi), (iii) business purpose test (scopo economico non esclusivamente fiscale). Il mancato superamento di uno solo di questi test consente di escludere lo status di beneficiario effettivo.
- Se la società percettrice è una conduit che riversa automaticamente i flussi ad altra società, l'amministrazione può applicare la ritenuta; tuttavia, se il beneficiario ultimo risiede in UE e soddisfa i requisiti, può, in via di principio, trovare applicazione l'approccio 'look-through' autorizzando l'esenzione sotto condizioni provate.
- Le norme antielusive che negano benefici fiscali non sono automaticamente soggette alle stesse tutele procedurali previste dall'art. 37-bis; l'accertamento sulla realtà economica e sull'abuso è sostanziale e rimane in capo all'Amministrazione l'onere di provare l'abuso una volta che il contribuente abbia dimostrato il requisito iniziale.
- L'interpretazione del requisito della "partecipazione diretta" previsto dalla IRD è restrittiva: partecipazioni indirette o strutture a 'subholding' non sostituiscono automaticamente la prova di una partecipazione diretta ai fini dell'esenzione.
- In presenza di rischio di doppia imposizione, esistono rimedi (credito d'imposta, procedure amichevoli/Mutual Agreement Procedure) che il soggetto estero o il gruppo possono attivare; l'esistenza di tali rimedi influisce sulla valutazione complessiva ma non elimina l'obbligo di accertamento sul beneficiario effettivo.
- Non sempre è necessario il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE: quando l'interpretazione della norma comunitaria è chiara per la giurisprudenza consolidata, il giudice nazionale può decidere direttamente.
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