Ordinanza n. 137/2026 - Palermo, Sezione 2
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia: - dell’ordinanza dirigenziale n. 15 dell’11/12/2025 della Direzione III del Comune di Canicattì, avente per oggetto l’ingiunzione di demolizione di opere relative al secondo piano del fabbricato sito nella Via Gassman n. 13, eseguite in base a titolo annullato ex artt. 31 e 39 del D.P.R. n. 380/2001; - del Decreto del Dirigente Generale dell’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente – Dipartimento Regionale dell’Urbanistica n. 121 del 17/06/2025, notificato il 12/12/2025, contestualmente all’ordinanza di demolizione impugnata; - del parere del Comitato Tecnico Scientifico dell’Assessorato Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana, espresso con voto n. 130 nella seduta del 02/04/2025, trasmesso al Servizio 2/DRU U.O.S.21 con nota prot. 8604 del 03/06/2025, conosciuto in allegato al Decreto 121/2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza dirigenziale comunale di ingiunzione di demolizione di opere relative al secondo piano di un fabbricato, unitamente al decreto regionale presupposto e al parere del Comitato Tecnico Scientifico
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietari)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, l'ordinanza dirigenziale del Comune di Canicattì che ingiungeva la demolizione di opere relative al secondo piano di un fabbricato, ritenute eseguite in base a un titolo edilizio annullato ai sensi degli artt. 31 e 39 del d.P.R. n. 380/2001. Sono stati inoltre impugnati il decreto del Dirigente generale dell'Assessorato regionale Territorio e Ambiente - Dipartimento regionale dell'Urbanistica - e il parere del Comitato Tecnico Scientifico regionale posti a fondamento dell'intervento comunale. Il testo dell'ordinanza non specifica i singoli motivi di legittimità dedotti, limitandosi a rilevare che le questioni prospettate non consentono una sommaria delibazione cautelare.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare limitatamente alla sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordine di demolizione comunale. Ha ritenuto che le questioni prospettate richiedano l'approfondimento proprio della fase di merito e, per mantenere integra la situazione sostanziale nelle more, ha sospeso l'efficacia dell'ordinanza di demolizione n. 15 dell'11 dicembre 2025. Dal dispositivo emerge la sospensione dell'ordine comunale, mentre non è espressamente disposta la sospensione del decreto regionale né del parere impugnati. La trattazione di merito è stata fissata per il 22 ottobre 2026. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate tra le parti costituite e dichiarate irripetibili nei confronti del Comune non costituito.
Norme richiamate
art. 31 d.P.R. n. 380/2001
Richiamato quale fondamento normativo dell'annullamento del titolo edilizio cui sarebbero riferibili le opere oggetto dell'ingiunzione di demolizione; l'ordinanza cautelare non ne esamina nel merito l'applicazione.
art. 39 d.P.R. n. 380/2001
Richiamato insieme all'art. 31 d.P.R. n. 380/2001 in relazione al titolo edilizio annullato e alla conseguente ordinanza di demolizione; l'ordinanza cautelare non definisce la questione sostanziale.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare incidentale; il TAR, ravvisando la necessità di un approfondimento incompatibile con la sommaria delibazione, ha sospeso l'efficacia esecutiva dell'ordine di demolizione per mantenere integra la situazione fino alla decisione di merito.
Massime di principio
- Quando le questioni dedotte contro un provvedimento amministrativo non si prestano a una sommaria delibazione cautelare e richiedono un approfondimento proprio della fase di merito, il giudice può adottare una misura interinale diretta a mantenere integra la situazione sostanziale fino alla decisione definitiva.
- In presenza di un'ordinanza di demolizione, la sospensione cautelare può essere limitata all'efficacia esecutiva dell'ordine comunale, senza che ciò implichi, nella fase cautelare, una decisione definitiva sulla legittimità degli atti presupposti o collegati.
- La fissazione dell'udienza pubblica di merito costituisce il completamento della tutela cautelare quando la sospensione è disposta in ragione della necessità di un approfondimento non compatibile con la cognizione sommaria.
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