Sentenza del 14/10/2016 n. 20771 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, che aveva confermato la cartella di pagamento relativa a sanzioni IVA dovute per l'infedele dichiarazione presentata dalla società. Ha contestato, in particolare, la motivazione della sentenza e la presunta novità delle eccezioni formulate in appello, la regolarità della notificazione dell'avviso di accertamento ai sensi dell'art. 140 c.p.c., l'omessa pronuncia sulla propria responsabilità quale amministratrice della società e il mancato rilievo dell'assoluzione penale per i reati connessi agli stessi fatti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili il primo e il secondo motivo, rispettivamente per mancanza del necessario momento di sintesi, difetto di autosufficienza e formulazione inadeguata del quesito, nonché perché la censura sulla notificazione era stata prospettata in modo non corretto e non adeguatamente documentato. Gli ulteriori motivi sono stati dichiarati assorbiti, poiché l'avviso di accertamento prodromico risultava regolarmente notificato e non era stato tempestivamente impugnato; tale omissione aveva reso definitiva la pretesa tributaria e precluso l'esame delle questioni di merito, inclusa l'assoluzione penale. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in 8.000 euro, oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Art. 366-bis c.p.c.
Il motivo che denuncia un vizio di motivazione deve concludersi con un "momento di sintesi" o quesito di fatto.
Per le sentenze soggette alla disciplina ratione temporis, la mancata formulazione autonoma e specifica del momento di sintesi comporta l'inammissibilità del motivo relativo al vizio di motivazione.
Art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il ricorrente per cassazione deve indicare e, quando necessario, riprodurre il contenuto degli atti processuali rilevanti per consentire alla Corte di verificare autonomamente la censura; in mancanza, il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza.
Art. 140 c.p.c.
La contestazione della notificazione effettuata mediante deposito presso la casa comunale richiede la puntuale dimostrazione del mancato rispetto delle formalità previste, inclusa la documentazione degli adempimenti e della raccomandata informativa.
Art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
I motivi di ricorso per cassazione devono essere ricondotti correttamente ai vizi tassativi previsti dalla norma e devono essere sviluppati con argomentazioni specifiche, autosufficienti e coerenti con il vizio denunciato.
Art. 19, comma 3, d.P.R. 31 dicembre 1992, n. 546
La cartella può essere contestata anche per la mancata o invalida notificazione dell'atto presupposto, ma la relativa eccezione deve essere tempestivamente proposta nel giudizio tributario e non può essere introdotta per la prima volta in cassazione.
Massime di principio
- Quando un atto tributario presupposto, come l'avviso di accertamento, è stato regolarmente notificato e non viene impugnato nei termini, la pretesa diventa definitiva; la successiva impugnazione della cartella non consente normalmente di contestare il merito dell'accertamento.
- Le eccezioni sulla notificazione devono essere formulate tempestivamente nei gradi di merito e documentate riproducendo o indicando con precisione gli atti rilevanti; la Corte di cassazione non procede ordinariamente a una nuova verifica diretta dei documenti di causa.
- Un vizio di motivazione deve essere esposto secondo i requisiti processuali applicabili al momento della proposizione del ricorso e deve indicare in modo chiaro il fatto decisivo trascurato o la contraddizione logica denunciata.
- L'assoluzione in sede penale non determina automaticamente l'inesistenza della pretesa tributaria: i due giudizi hanno regole, oggetti e standard probatori differenti, e la questione può essere esaminata solo se l'accertamento tributario è ancora contestabile.
- La responsabilità del rappresentante della società e le questioni sostanziali relative all'imposta o alle sanzioni possono essere esaminate solo se il ricorso supera i requisiti di ammissibilità e non è precluso dalla definitività dell'atto presupposto.
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