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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41586/2025 del 29/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 18/06/2025 che aveva rigettato le istanze di detenzione domiciliare, affidamento in prova ex art. 47 ord. pen. e semilibertà presentate in favore del ricorrente; il ricorrente, tramite difensore, deduce violazione di legge (art. 47-ter ord. pen.) affermando che il Tribunale non avrebbe considerato la documentazione difensiva prodotta che attesterebbe stato di tossicodipendenza e necessità di proseguire un programma terapeutico

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha confermato la prognosi negativa motivata da pendenze giudiziarie recenti (condanna per rapina aggravata nel gennaio 2024, successivo arresto domiciliare) e da elementi di scarsa risocializzazione (applicazione di sorveglianza speciale, scarsa collaborazione rilevata dall'UEPE e mancato contatto sui recapiti forniti). La Corte ha ritenuto che la documentazione prodotta non dimostrasse l'esistenza e l'idoneità di un programma di recupero dalle tossicodipendenze né la volontà documentata del ricorrente ad intraprenderlo; quindi non erano sussistenti i presupposti per le misure alternative richieste. Conseguentemente è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 47 ord. pen. (legge 26 luglio 1975, n. 354)

    La disciplina delle misure alternative richiede un giudizio prognostico che si fondi su elementi oggettivi e sul comportamento attuale del condannato; non è sufficiente la sola gravità del reato

  • art. 47-ter ord. pen.

    Richiamata dal ricorrente come norma invocata; la Corte ha ritenuto che la richiesta e le prove non dimostravano l'applicabilità di misure terapeutiche o dell'affidamento ex articolo, anche perché non era stata chiesta specificamente tale misura o dimostrata l'idoneità del programma

  • art. 94 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma sui percorsi terapeutici per tossicodipendenti: la Corte ha evidenziato l'assenza di prova dell'avvio e dell'idoneità di un programma ex art. 94, per cui non poteva fondare la concessione della misura alternativa su tale possibilità astratta

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a seguito del rigetto del ricorso

  • Giurisprudenza: Sez. 1, n. 31420 del 05/05/2015 (Incarbone, Rv. 264602)

    Principio che, per l'affidamento in prova, oltre alla natura del reato, è necessaria la valutazione della condotta successiva e la presenza di elementi positivi che consentano una prognosi favorevole

  • Giurisprudenza: Sez. 1, n. 773 del 03/12/2013 (Naretto, Rv. 258402)

    La completa revisione critica del passato non è richiesta in termini assoluti; è sufficiente che tale processo sia almeno avviato e riscontrabile da elementi oggettivi

  • Giurisprudenza: Sez. 1, n. 5548 del 18/11/1994 (Falcone, Rv. 200291)

    Il giudizio prognostico deve tener conto anche del comportamento attuale durante misure detentive (es. arresti domiciliari) e delle osservazioni del servizio sociale e della vigilanza

Massime di principio

  • Per ottenere l'affidamento in prova, la semilibertà o la detenzione domiciliare occorre fornire elementi attuali e obiettivi che rendano probabile il successo della misura; la valutazione non può basarsi solo sulla gravità del reato o sui precedenti
  • La certificazione di una dipendenza da sostanze non basta: bisogna documentare l'effettivo avvio e l'idoneità di un programma terapeutico (con riscontri delle strutture competenti) per far valere la compatibilità con misure alternative
  • Comportamenti recenti indicativi di pericolosità sociale (nuovi reati, scarsa collaborazione con i servizi, mancati contatti) pesano fortemente e possono giustificare il rigetto delle istanze
  • Il difensore deve produrre tempestivamente e in maniera completa la documentazione rilevante (programmi terapeutici, valutazioni ASL/SERT, rapporti UEPE): l'onere probatorio grava sulla parte che chiede la misura alternativa
  • Se nella domanda non è stata espressamente richiesta una misura terapeutica, il giudice non è tenuto ad applicarla d'ufficio; le istanze devono essere formulate e provate specificamente
  • Valutare il rischio di condanna alle spese processuali (art. 616 c.p.p.) quando si propone ricorso che non è adeguatamente documentato

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