Cassazione Penale, Sentenza n. 41586/2025 del 29/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 18/06/2025 che aveva rigettato le istanze di detenzione domiciliare, affidamento in prova ex art. 47 ord. pen. e semilibertà presentate in favore del ricorrente; il ricorrente, tramite difensore, deduce violazione di legge (art. 47-ter ord. pen.) affermando che il Tribunale non avrebbe considerato la documentazione difensiva prodotta che attesterebbe stato di tossicodipendenza e necessità di proseguire un programma terapeutico
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha confermato la prognosi negativa motivata da pendenze giudiziarie recenti (condanna per rapina aggravata nel gennaio 2024, successivo arresto domiciliare) e da elementi di scarsa risocializzazione (applicazione di sorveglianza speciale, scarsa collaborazione rilevata dall'UEPE e mancato contatto sui recapiti forniti). La Corte ha ritenuto che la documentazione prodotta non dimostrasse l'esistenza e l'idoneità di un programma di recupero dalle tossicodipendenze né la volontà documentata del ricorrente ad intraprenderlo; quindi non erano sussistenti i presupposti per le misure alternative richieste. Conseguentemente è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 47 ord. pen. (legge 26 luglio 1975, n. 354)
La disciplina delle misure alternative richiede un giudizio prognostico che si fondi su elementi oggettivi e sul comportamento attuale del condannato; non è sufficiente la sola gravità del reato
art. 47-ter ord. pen.
Richiamata dal ricorrente come norma invocata; la Corte ha ritenuto che la richiesta e le prove non dimostravano l'applicabilità di misure terapeutiche o dell'affidamento ex articolo, anche perché non era stata chiesta specificamente tale misura o dimostrata l'idoneità del programma
art. 94 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma sui percorsi terapeutici per tossicodipendenti: la Corte ha evidenziato l'assenza di prova dell'avvio e dell'idoneità di un programma ex art. 94, per cui non poteva fondare la concessione della misura alternativa su tale possibilità astratta
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a seguito del rigetto del ricorso
Giurisprudenza: Sez. 1, n. 31420 del 05/05/2015 (Incarbone, Rv. 264602)
Principio che, per l'affidamento in prova, oltre alla natura del reato, è necessaria la valutazione della condotta successiva e la presenza di elementi positivi che consentano una prognosi favorevole
Giurisprudenza: Sez. 1, n. 773 del 03/12/2013 (Naretto, Rv. 258402)
La completa revisione critica del passato non è richiesta in termini assoluti; è sufficiente che tale processo sia almeno avviato e riscontrabile da elementi oggettivi
Giurisprudenza: Sez. 1, n. 5548 del 18/11/1994 (Falcone, Rv. 200291)
Il giudizio prognostico deve tener conto anche del comportamento attuale durante misure detentive (es. arresti domiciliari) e delle osservazioni del servizio sociale e della vigilanza
Massime di principio
- Per ottenere l'affidamento in prova, la semilibertà o la detenzione domiciliare occorre fornire elementi attuali e obiettivi che rendano probabile il successo della misura; la valutazione non può basarsi solo sulla gravità del reato o sui precedenti
- La certificazione di una dipendenza da sostanze non basta: bisogna documentare l'effettivo avvio e l'idoneità di un programma terapeutico (con riscontri delle strutture competenti) per far valere la compatibilità con misure alternative
- Comportamenti recenti indicativi di pericolosità sociale (nuovi reati, scarsa collaborazione con i servizi, mancati contatti) pesano fortemente e possono giustificare il rigetto delle istanze
- Il difensore deve produrre tempestivamente e in maniera completa la documentazione rilevante (programmi terapeutici, valutazioni ASL/SERT, rapporti UEPE): l'onere probatorio grava sulla parte che chiede la misura alternativa
- Se nella domanda non è stata espressamente richiesta una misura terapeutica, il giudice non è tenuto ad applicarla d'ufficio; le istanze devono essere formulate e provate specificamente
- Valutare il rischio di condanna alle spese processuali (art. 616 c.p.p.) quando si propone ricorso che non è adeguatamente documentato
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