Cassazione Civile, Ordinanza n. 04836/2023 del 16/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente sanitario)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un laboratorio di analisi cliniche per il pagamento di somme dovute a titolo di rimborso di prestazioni specialistiche erogate a utenti del servizio sanitario nazionale nel mese di dicembre 2007. L’azienda sanitaria ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo e, in appello, la Corte territoriale ha revocato il decreto e rigettato le domande del laboratorio. Il laboratorio ha quindi proposto ricorso per cassazione articolando sei motivi di doglianza contro la sentenza d’appello. La Corte di cassazione, però, ha rilevato d’ufficio un vizio preliminare e assorbente: nel ricorso mancava la procura speciale richiesta per il giudizio di legittimità ex art. 365 c.p.c.; la procura richiamata nell’originario ricorso monitorio, riferita a ogni fase, stato e grado del giudizio, non valeva a soddisfare il requisito della specialità, perché non conferiva espressamente il potere di proporre ricorso per cassazione avverso una determinata sentenza successiva. Per tale ragione il ricorso è stato dichiarato inammissibile, senza esame nel merito dei motivi.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di procura speciale al difensore nel giudizio di cassazione, ritenendo che la procura rilasciata nel primo grado non potesse supplire al requisito di specialità richiesto dall’art. 365 c.p.c. Il rilievo è stato assorbente e ha impedito l’esame dei sei motivi di ricorso. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del difensore del ricorrente, non della parte, con ulteriore obbligo di versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 365 c.p.c.
Per il ricorso per cassazione è necessaria una procura speciale rilasciata in epoca anteriore alla notificazione del ricorso e riferita espressamente al giudizio di legittimità contro una sentenza determinata; una procura generica o rilasciata per i gradi precedenti non è sufficiente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
ulteriore importo a titolo di contributo unificato
In caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del soggetto tenuto, qui individuato nel difensore privo di valida procura.
art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228
testo introdotto dall’art. 1, comma 17
È richiamata come norma che ha introdotto il testo applicabile dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Ai fini dell’ammissibilità del ricorso per cassazione, la procura al difensore deve essere speciale, cioè specificamente riferita al giudizio di legittimità e alla sentenza impugnata; non è sufficiente una procura generica rilasciata per il processo nei gradi di merito.
- La specialità della procura implica che il potere di impugnare per cassazione debba risultare conferito dopo la pronuncia della sentenza da impugnare o comunque in un momento in cui essa sia già determinata e individuabile.
- La mancanza della procura speciale nel ricorso per cassazione determina un vizio preliminare assorbente che rende inammissibile il ricorso e impedisce l’esame dei motivi di merito.
- Quando il ricorso è proposto da un difensore privo di valida procura speciale, le conseguenze economiche processuali possono gravare sul difensore stesso, inclusa la condanna alle spese e l’obbligo relativo al contributo unificato.
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