Ordinanza n. 2978/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima) n. 01149/2026, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Campania, sezione staccata di Salerno, che aveva respinto il ricorso di primo grado; domanda cautelare di sospensione della relativa efficacia
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società appellante ha impugnato la sentenza di primo grado chiedendone la sospensione cautelare. Dal testo emergono eccezioni reciproche di tardività relative a memorie e documenti, non coltivate in camera di consiglio. In sede cautelare il Consiglio di Stato ha esaminato la situazione dell'impianto, rilevando la permanenza di una non conformità urbanistica nonostante il lungo tempo trascorso dalle diffide notificate dalla Regione. Tale non conformità risulta, allo stato degli atti, in contrasto anche con le prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale e potenzialmente idonea a determinare un pericolo per la circolazione stradale, poiché parte delle opere è collocata al di sotto di un viadotto in violazione delle distanze di sicurezza.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'istanza cautelare di sospensione dell'efficacia della sentenza del TAR. La decisione è stata assunta sulla base di una valutazione sommaria propria della fase cautelare: la persistente non conformità urbanistica dell'impianto, il contrasto con le prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale e il possibile pericolo per la circolazione stradale impediscono, allo stato, una prognosi favorevole sull'esito dell'appello. Le eccezioni di tardività non sono state esaminate perché non insistite dalle difese. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
Richiamato quale fondamento della domanda cautelare in appello e della valutazione sulla sospensione dell'efficacia della sentenza impugnata.
Autorizzazione integrata ambientale
Le prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale costituiscono un parametro di conformità dell'impianto; il giudice ha rilevato il contrasto delle opere con tali prescrizioni.
Massime di principio
- In sede cautelare d'appello, la sospensione dell'efficacia della sentenza presuppone una prognosi favorevole, sia pure sommaria, sull'esito del giudizio; la permanenza di rilevanti non conformità urbanistiche può escludere tale prognosi.
- La non conformità urbanistica di un impianto, quando si ponga anche in contrasto con le prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale e sia potenzialmente idonea a creare un pericolo per la circolazione stradale, costituisce elemento contrario alla concessione della tutela cautelare.
- La collocazione di opere al di sotto di un viadotto, in violazione delle distanze di sicurezza, può essere valutata in sede cautelare come fattore di pericolo per la circolazione stradale e concorrere al rigetto della sospensione.
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