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Sentenza

Sentenza del 13/03/2020 n. 54 - Corte Costituzionale

Successioni e donazioni - Imposta - Legittimità costituzionale - Art. 13, comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 - Non ammissibilità - Motivazioni.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La CTR ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 2, legge 18 ottobre 2001, n. 383, nella parte in cui esclude gli 'affini' dall'elenco dei soggetti per i quali le donazioni sono escluse dall'imposta; il rimettente ha dedotto violazione del principio di eguaglianza (art. 3 Cost.) e dei principi di tutela della famiglia (artt. 2, 29, 31 Cost.), argomentando che numerose disposizioni dell'ordinamento tratterebbero parenti e affini in modo omogeneo e quindi la diversa disciplina impositiva sarebbe irragionevole. Il caso concreto riguarda una donazione del 22 giugno 2006 tra soggetti legati da affinità di terzo grado, soggetta ad avviso di liquidazione.

La decisione

La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione sollevata in riferimento agli artt. 2, 29 e 31 Cost. per carenza motivazionale del rimettente. Ha dichiarato non fondata la questione riferita all'art. 3 Cost.: la selezione dei soggetti passivi dell'imposta rientra nella discrezionalità del legislatore tributario, che ha da sempre graduato l'imposizione in ragione della prossimità familiare; la scelta di escludere gli affini dalla medesima tutela non è manifestamente irragionevole, trova giustificazione nella necessità di limitare l'impatto finanziario e per finalità di semplificazione e rilancio economico, e le norme richiamate dal rimettente non dimostrano una omogeneità sistematica tale da rendere arbitraria la disciplina censurata. Inoltre la norma impugnata era applicabile ratione temporis all'atto del 2006 (l'abrogazione successiva ha efficacia solo per gli atti formati dopo la conversione). Esito: domanda di incostituzionalità respinta; prevale la posizione dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 2, legge 18 ottobre 2001, n. 383

    "i trasferimenti di beni e diritti per donazione o altra liberalità ... fatti a favore di soggetti diversi dal coniuge, dai parenti in linea retta e dagli altri parenti fino al quarto grado, sono soggetti alle imposte ... se il valore della quota spettante a ciascun beneficiario è superiore all'importo di 350 milioni di lire"

    La norma selezionava i soggetti passivi dell'imposta disciplinando un'esclusione per coniuge e parenti fino al quarto grado ma non per gli affini; la Corte ha ritenuto che tale selezione rientri nella discrezionalità legislativa e non sia manifestamente irragionevole.

  • art. 3 Cost.

    Invocato dal rimettente per violazione del principio di eguaglianza; la Corte ha deciso che la differenziazione tra parenti e affini non viola l'art. 3 perché il legislatore può graduare l'imposizione secondo la prossimità familiare e perseguire obiettivi di politica economica e di limitazione dell'impatto finanziario.

  • artt. 2, 29, 31 Cost.

    Richiamati genericamente dal rimettente per la tutela della famiglia; la Corte li ha ritenuti invocati senza adeguata motivazione e ha dichiarato inammissibile la questione su questi parametri.

  • decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, art. 2, commi 52-53

    Ha disposto l'abrogazione dell'art. 13 della legge n. 383/2001 con efficacia per gli atti pubblici formati dalla data di entrata in vigore della legge di conversione (29 novembre 2006); la Corte ha ricordato che la norma impugnata è comunque applicabile agli atti del giugno 2006.

  • d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, art. 7, comma 1, lett. b) (nella formulazione modificata dalla legge 21 novembre 2000, n. 342, art. 69)

    Norma citata dal rimettente come tertium comparationis (aliquote differenziate per parentela/affinità); la Corte ha osservato che si trattava di disciplina già soppressa dalla legge n. 383/2001 e quindi non idonea come confronto decisivo.

  • codice civile, artt. 87, 230-bis, 348, 417, 433, 2399

    Norme richiamate dal rimettente per dimostrare omogeneità di trattamento tra parenti e affini in vari ambiti; la Corte ha ritenuto che tali disposizioni sono settoriali, rispondono a ratio specifiche e non consentono di dedurre un principio generale di necessaria parificazione tra parenti e affini ai fini impositivi.

  • art. 51 cod. proc. civ.

    Citato come esempio di equiparazione in ambito di astensione/recusazione del giudice; la Corte ha considerato la disposizione non pertinente per stabilire una regola generale di equiparazione fiscale tra parenti e affini.

  • legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33, comma 3

    Previsione che riconosce permessi anche agli affini per assistenza a familiari disabili; la Corte ha ritenuto che la ratio protettiva specifica dell'istituto non è trasferibile automaticamente alla disciplina fiscale delle donazioni.

  • d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, art. 74

    Norma citata dal rimettente in materia di lavoro agricolo; la Corte ha valutato la disciplina come settoriale e non idonea a fondare un principio generale di equiparazione.

  • sentenza Corte costituzionale n. 203 del 2013

    Pronuncia citata che ha esteso congedo straordinario a parenti e affini in specifiche condizioni di tutela; la Corte ha osservato che quella estensione risponde a esigenze di protezione molto specifiche e non giustifica per analogia una parificazione fiscale generale.

Massime di principio

  • La selezione dei soggetti passivi di un tributo rientra nella discrezionalità del legislatore: le scelte che graduano l'imposizione in ragione della prossimità familiare sono ammesse salvo manifesta irragionevolezza.
  • Per contestare con successo la legittimità costituzionale per violazione dell'art. 3 è necessario dimostrare una reale omogeneità di situazioni e una irragionevolezza evidente della diversa disciplina; riferimenti a norme settoriali non sono di per sé decisivi.
  • Confronti tra discipline devono tener conto della specifica ratio dell'istituto normativo preso a paragone: equiparazioni in ambiti protettivi (es. tutela disabili, astensione del giudice) non impongono automaticamente parità in materia fiscale.
  • Le questioni fondate sugli articoli costituzionali che tutelano la famiglia (artt. 2, 29, 31) richiedono una motivazione puntuale che colleghi concretamente il parametro costituzionale alla norma impugnata; assunzioni generiche comportano l'inammissibilità.
  • Occorre considerare la normativa vigente ratione temporis: abrogazioni e modifiche successive possono non incidere su atti formati anteriormente alla efficacia della modifica.

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