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Sentenza

Sentenza del 13/03/2020 n. 1822 - Consiglio di Stato

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione del decreto presidenziale n. 48 del 5/11/2018 che disponeva il trasferimento presso la sede centrale di Bari di tutti gli appelli iscritti a ruolo nell'anno 2015, pendenti alle sezioni staccate di Lecce e Taranto per i quali non fosse ancora fissata udienza. L'Ordine contestava: violazione del principio del giudice naturale (art. 25 Cost.), eccesso di potere, lesione del diritto di difesa e dei principi organizzativi e professionali (anche richiamando la L. n. 247/2012), difetto di rispetto delle procedure (interpello), e la presunta specifica competenza territoriale delle sezioni staccate (richiamando il D.M. 6 giugno 2000 e il D.Lgs. n. 545/1992). Denunciava inoltre che lo spostamento avrebbe arrecato concreto pregiudizio agli avvocati e ai contribuenti, e che per molte controversie (circa 4.000) la sezione di Lecce aveva una specifica esperienza sulla materia.

La decisione

Il Consiglio di Stato (Sez. IV) ha respinto l'appello; ha confermato che le sezioni staccate sono mere articolazioni interne della Commissione Tributaria Regionale e non costituiscono giudici territorialmente 'naturali' separati. Ha ritenuto legittimo l'accertamento del presupposto (carenza di organico e squilibrio dei carichi/tempi) e legittima l'esercitazione del potere dal Presidente della CTR, dopo interpelli infruttuosi, con criteri oggettivi (trasferimento di tutti gli appelli iscritti nell'anno 2015). Il trasferimento non lede il principio del giudice naturale né, di per sé, il diritto di difesa; eventuali disagi vanno compensati con strumenti organizzativi (accesso telematico al fascicolo, sostituzioni, trattazione in camera di consiglio, collegamenti audiovisivi). Spese compensate.

Norme richiamate

  • Costituzione, art. 25, comma 1

    nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge

    Il principio della predeterminazione del giudice tutela la conoscenza preventiva del giudice competente; tuttavia la Corte e la giurisprudenza interpretano che la ripartizione interna tra sede e sezioni staccate non genera 'nuovo' giudice naturale distinto dall'ufficio unitario

  • art. 1 D.Lgs. n. 546 del 1992

    Stabilisce che la giurisdizione tributaria è esercitata dalle commissioni tributarie provinciali e regionali; individua le CTR come organi competenti in materia d'impugnazioni a livello regionale

  • art. 1, comma 1-bis, D.Lgs. n. 545 (norma introdotta dalla L. n. 28 del 1999)

    Prevede l'istituzione di sezioni staccate delle CTR in taluni capoluoghi; la disposizione non attribuisce alle staccate una competenza territoriale autonoma, ma ne dispone l'istituzione nei limiti del personale e senza aumentare il numero complessivo dei componenti

  • D.M. Ministero delle Finanze 6 giugno 2000 (istitutivo delle sezioni staccate)

    le sezioni staccate non incidono sulla complessiva composizione numerica ... e costituiscono, pertanto, mera articolazione interna degli stessi

    Le sezioni staccate sono meri organi interni della CTR; il presidente della CTR ha competenza a disciplinarne criteri e modalità di funzionamento e, quindi, può effettuare riassegnazioni interne per ragioni organizzative

  • Risoluzione del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria n. 9 del 1 dicembre 2015

    Indica che, in presenza di carenze di organico o difficoltà di smaltimento, compete al Presidente della CTR scegliere tra riassegnazioni alla sede centrale o applicazioni temporanee/turnarie dei giudici, previo interpello; costituisce guida procedurale per l'esercizio del potere

  • Corte Costituzionale, sent. n. 30 del 2011

    Ha chiarito che il principio del giudice naturale non opera nella ripartizione interna dei compiti fra sezioni interne di uno stesso ufficio giudiziario; rileva la funzione di certezza del giudice, ma distingue competenza generale dell'ufficio e riparto interno

  • Cassazione Civile, sent. n. 21557 del 2014

    Ha affermato che la ripartizione degli affari tra sede centrale e sezioni distaccate è di carattere interno e non configura una questione di competenza territoriale

  • Consiglio di Stato, sent. n. 6771 del 30 ottobre 2003

    Ha ritenuto che la ripartizione tra sede centrale e sezione staccata abbia valore organizzativo interno e la sua violazione costituisca al più una irregolarità, non una lesione del principio del giudice naturale

Massime di principio

  • Le sezioni staccate delle commissioni giudiziarie (tributarie, amministrative, ecc.) sono in genere considerate articolazioni interne dell'ufficio centrale: lo 'ius a quo' è l'organo centrale e non la singola sezione staccata.
  • Lo spostamento di processi tra sede centrale e sezioni staccate non configura di per sé una violazione del principio del giudice naturale purché l'ufficio rimanga lo stesso e la riassegnazione segua criteri oggettivi e generalizzati.
  • Il presidente dell'ufficio (es. Presidente CTR) può riassegnare affari tra le articolazioni interne quando ricorre il presupposto (carenza di organico, squilibrio di carichi/tempi) e dopo aver esperito le misure alternative previste (interpello interno/esterno, applicazioni temporanee).
  • Per evitare vizi di legittimità la riassegnazione deve essere motivata, basata su dati oggettivi (es. tempi medi, pendenze, numero di controversie) e attuata secondo criteri neutri (es. anno di iscrizione) e generalizzati, non tramite trasferimenti 'particolari' mirati a singoli casi.
  • Per limitare l'impatto sul diritto di difesa e sull'attività professionale, le amministrazioni devono prevedere misure mitigatrici: accesso telematico al fascicolo, possibilità di sostituzione in udienza, uso della trattazione in camera di consiglio e strumenti di udienza a distanza.
  • Chi impugna tali riassegnazioni deve dimostrare concretamente la lesione del diritto fondamentale (es. che il trasferimento ha comportato un pregiudizio non compensabile) e/o l'arbitrarietà del criterio adottato; mere valutazioni di opportunità o disagio logistico non sono in genere sufficienti.

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