Cassazione Penale, Sentenza n. 18157/2025 del 14/05/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore chiedeva la revoca della sospensione condizionale di due pene concorrenti: a) la revoca della sospensione concessa con sentenza 18.06.2014 (applicazione pena ex art.444 c.p.p.: 4 mesi reclusione e 800,00 euro di multa) per il delitto ex art.73, comma 5, d.P.R. n.309/1990, in quanto Pinton aveva commesso il 21.02.2016, nel quinquennio, un nuovo delitto per cui fu condannato con sentenza 05.12.2016 (9 mesi e 1.500,00 euro, con sospensione); b) la revoca della sospensione concessa con sentenza 05.12.2016 in quanto il 10.11.2021, nel quinquennio, Pinton commise la contravvenzione ex art.187, comma 8, cod. str. (rifiuto di sottoporsi ad accertamenti), per la quale fu condannato con provvedimento irrevocabile del 24.02.2023. Il GIP, con ordinanza del 07.01.2025, ha respinto entrambe le istanze: ha ritenuto che la contravvenzione ex art.187 c.8 non fosse "reato della stessa indole" rispetto al delitto ex art.73 d.P.R. 309/1990 (argomentando sulla diversità del bene giuridico tutelato), e, in sostanza, ha collegato la revoca della prima sospensione all'assenza di revoca della seconda, senza un'analisi autonoma e compiuta dei presupposti di cui all'art.168 c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore, ritenendolo fondato: ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto rinvio al GIP del Tribunale di Rovigo per un nuovo giudizio. La Cassazione ha censurato la motivazione del GIP come viziata e insufficiente, perché: 1) non ha compiutamente verificato, ai sensi dell'art.168 c.p., la sussistenza dei presupposti per la revoca della sospensione in relazione al fatto commesso il 21.02.2016; 2) ha dato una motivazione lacunosa e logicamente contraddittoria nella valutazione sull'identità di indole tra il delitto ex art.73 d.P.R. 309/1990 e la contravvenzione ex art.187 c.8 cod. str., limitandosi a un'analisi astratta del bene giuridico tutelato e non considerando i criteri concreti (natura dei fatti, modalità esecutive, movente) richiamati dalla giurisprudenza e dall'art.101 c.p.; pertanto ha ordinato al giudice di merito di riesaminare le istanze con motivazione completa e conforme ai principi indicati.
Norme richiamate
art. 168 cod. pen.
Regola la revoca della sospensione condizionale della pena quando il condannato commette un nuovo delitto nel periodo di prova (quinquennio); il giudice deve accertare autonomamente i presupposti per la revoca.
art. 101 cod. pen.
La nozione di "reati della stessa indole" non si limita all'identità della norma incriminatrice ma comprende reati che, pur previsti da norme diverse, presentano in concreto caratteri fondamentali comuni (natura dei fatti, modalità esecutive, movente). Tale criterio è richiamato analogicamente per valutare l'identità di indole ai fini della revoca della sospensione.
art. 125 cod. proc. pen.
Principio generale di motivazione degli atti giurisdizionali: il giudice deve esporre le ragioni sulla quale si basa la decisione, in modo non lacunoso; la sentenza impugnata è stata censurata per mancanza di motivazione sufficiente.
art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Motivazione del motivo di cassazione: vizio di motivazione e violazione di legge (omessa o insufficiente valutazione degli artt. richiamati) che giustifica l'annullamento per cassazione.
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
Norma che punisce determinati illeciti in materia di stupefacenti; nel caso concreto è il reato originario per cui era stata concessa la sospensione condizionale (tutela della salute individuale/collettiva).
art. 187, comma 8, cod. str.
Contravvenzione relativa a comportamenti pericolosi alla guida (qui: rifiuto di sottoporsi ad accertamenti); tutela della sicurezza della circolazione. La Corte ha ricordato che la differenza del bene tutelato non esclude automaticamente l'identità di indole, che va valutata concretamente.
art. 444 cod. proc. pen.
Procedura per l'applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento); richiamata per descrivere la sentenza applicativa della pena del 2014.
art. 99 cod. pen.
Norma sulla recidiva; la giurisprudenza interpretativa del concetto di "stessa indole" ai fini della recidiva è stata richiamata come parametro interpretativo anche per la valutazione dell'identità di indole ai fini della revoca della sospensione.
Giurisprudenza (Cass. Sez. 3, n. 20351/2024 e Cass. Sez. 6, n. 15439/2016)
Precedenti che affermano che la nozione di "reati della stessa indole" rileva anche quando i reati sono previsti da norme diverse ma presentano caratteri fondamentali comuni (es. natura del fatto, modalità, vittime, movente); tali principi sono stati richiamati per censurare l'analisi astratta del GIP.
Massime di principio
- La valutazione sull'identità di indole tra reati non può limitarsi a un confronto astratto dei beni giuridici tutelati: occorre un esame concreto dei caratteri fondamentali comuni (natura della condotta, modalità esecutive, movente e contesto).
- Ai fini della revoca della sospensione condizionale (art.168 c.p.) la condanna per un nuovo reato nel quinquennio comporta la necessità di un accertamento motivato, non di automatismi; il giudice deve verificare il requisito della "stessa indole" secondo i criteri richiamati dalla giurisprudenza.
- La diversità apparente del bene giuridico protetto (es. salute vs. sicurezza della circolazione) non esclude di per sé la sussistenza della stessa indole: il giudice deve approfondire se le condotte presentano profili omogenei nella concreta dinamica fattuale o nel movente.
- La motivazione del provvedimento che decide sulla revoca deve essere completa e affrontare esplicitamente i criteri rilevanti (art.101 c.p. per analogia e art.125 c.p.p. sul contenuto motivazionale); carenze motivazionali sono causa di annullamento in Cassazione.
- Se il giudice di merito non valuta compiutamente i presupposti per la revoca o fornisce motivazioni contraddittorie o sintetiche, la strategia corretta per il ricorrente è l'impugnazione per cassazione per vizio di motivazione e violazione di legge.
- In casi simili, il giudice dovrà esaminare separatamente ogni istanza di revoca e non legare la decisione su una sospensione alla sorte di un'altra senza autonoma valutazione dei singoli presupposti.
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