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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13999/2024 del 05/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Milano dell'8/05/2023 che, pur avendo in udienza trattato sia la detenzione domiciliare (art. 47-ter, comma 1-bis O.P.) sia l'affidamento in prova al servizio sociale (art. 47 O.P.), nel provvedimento si limita a menzionare l'affidamento e poi recita genericamente “si rigetta ogni istanza”. Il ricorrente deduce violazione di norme sull'oggetto del giudizio e vizio di motivazione, lamentando inoltre che il Tribunale non ha considerato elementi personali rilevanti (personalità, ammissione di responsabilità, collaborazione, condizioni economiche e assenza di opportunità lavorative) che, secondo la difesa, non osterebbero alla concessione delle misure richieste.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato sul primo motivo, accertando l'ambiguità del provvedimento impugnato: dal confronto tra ordinanza, verbale d'udienza e dispositivo emerge che non è chiaro se il Tribunale si sia pronunciato anche sulla detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 47-ter o solo sull'affidamento in prova. Per tale ragione la Corte ha annullato l'ordinanza e rinviato il procedimento al Tribunale di Sorveglianza di Milano, disponendo che il giudice di rinvio specifichi l'oggetto della propria trattazione e motivi espressamente le decisioni adottate.

Norme richiamate

  • Legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario)

    art. 47; art. 47-ter, comma 1-bis

    La Corte ha richiamato la distinzione tra le misure disciplinate dagli artt. 47 (affidamento in prova al servizio sociale) e 47-ter (detenzione domiciliare) e ha ritenuto che, quando entrambe le fattispecie sono oggetto dell'udienza, il giudice deve chiarire l'oggetto del provvedimento e motivare specificamente le decisioni relative a ciascuna misura.

Massime di principio

  • Se in udienza vengono trattate più istanze (es. affidamento in prova e detenzione domiciliare), il provvedimento deve esplicitare quali istanze sono state decise e motivare separatamente; l'ambiguità formale può determinare l'annullamento e il rinvio.
  • La mancanza di una pronuncia su una misura sollevata nel verbale d'udienza costituisce un vizio procedurale rilevante: il giudice deve decidere sulle istanze emerse o chiarire perché non le ha trattate.
  • Nella valutazione di misure alternative alla detenzione occorre considerare e motivare fattori personali del reo (personalità, ammissione di responsabilità, collaborazione con la giustizia, condizioni economiche, possibilità di lavoro); l'omissione della valutazione di tali elementi può essere censurata se rilevante per la decisione.
  • La difesa dovrebbe curare che il verbale riporti espressamente le istanze proposte e, in caso di decisione ambigua, chiedere immediata integrazione o chiarimento in udienza per evitare ripetuti procedimenti e facilitare la valutazione dell'impugnazione in caso di necessità.

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