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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41781/2022 del 04/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza per violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p. (esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto), deducendo che tale causa di proscioglimento avrebbe dovuto essere valutata e applicata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendolo manifestamente infondato. Ha osservato che, pur dovendo il giudice valutare d'ufficio la possibile esclusione della punibilità ex art. 131-bis, la corte territoriale ha comunque affrontato il merito e motivato l'esclusione dell'applicabilità del 131-bis sulla base di precedenti analoghi (anche recenti), della natura predatoria e seriale delle condotte e dell'uso di arnesi che denotano preordinazione e "professionalità". La Corte ha ritenuto la valutazione di merito adeguata (anche senza esaminare tutti i singoli criteri dell'art. 133 c.p., essendo sufficiente indicare i criteri ritenuti rilevanti) e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 131-bis cod. pen.

    Riconosciuta natura sostanziale della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto; deve poter essere valutata d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, ma la sua applicazione può essere esclusa se il giudice ritiene sussistenti elementi (es. precedenti, serialità, strumenti usati) che indicano non occasionalità e non tenuità del fatto.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Richiamato come norma che consente al giudice di dichiarare la causa di proscioglimento anche d'ufficio; la Corte conferma che l'operatività di tale norma rende rilevante la valutazione della causa di esclusione della punibilità in ogni stato del giudizio.

  • art. 133 cod. pen. (comma primo)

    I criteri per valutare la tenuità dell'offesa sono quelli dell'art. 133 c.p.; tuttavia non è necessaria una disamina di tutti gli elementi prescritti: è sufficiente che il giudice indichi i criteri ritenuti rilevanti per giustificare la conclusione sulla tenuità o meno del fatto.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in presenza di inammissibilità per profili di colpa emergenti dall'atto impugnatorio, il versamento di una somma alla cassa delle ammende; la Corte ha applicato tale conseguenza e fissato la somma in euro 3.000,00.

  • art. 23 comma 8 d.l. n. 137/2020 (conv. legge 18/12/2020 n.176)

    Norma procedurale richiamata per la possibilità di trattare il ricorso senza l'intervento delle parti, con conclusioni scritte; la Corte ha proceduto secondo tale disposizione.

Massime di principio

  • La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) ha natura sostanziale e deve poter essere valutata d'ufficio in ogni grado di giudizio; tuttavia l'appellante/imputato deve dimostrare indicatori concreti di occasionalità per ottenere l'applicazione.
  • La valutazione della tenuità deve richiamare i criteri dell'art. 133 c.p., ma il giudice di merito non è obbligato a esaminare ogni singolo elemento: è sufficiente l'indicazione dei criteri ritenuti rilevanti e una motivazione congrua.
  • Precedenti per fatti analoghi, condanne recenti per condotte predatorie, la serialità dei reati e l'uso di strumenti atti a facilitare il reato (es. magneti, arnesi) sono elementi che ostano all'applicazione della causa di non punibilità per tenuità, perché indicano preordinazione e professionalità.
  • Anche se la richiesta di applicazione del 131-bis non sia stata sollevata in modo specifico nei motivi di appello, il giudice deve comunque valutarla d'ufficio; tuttavia questa valutazione può essere negativa se la motivazione di merito mostra elementi contrari.
  • Ricorrere per cassazione con un motivo manifestamente infondato può determinare l'inammissibilità del ricorso e conseguenze economiche (spese processuali e somme alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).

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