Cassazione Penale, Ordinanza n. 16807/2026 del 11/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondate le doglianze sulla continuazione esterna e sulla quantificazione degli aumenti di pena, osservando che entrambe trovavano smentita nel contenuto della sentenza impugnata. Ha inoltre escluso l'interesse a coltivare l'ultima censura. Conseguentemente, ha applicato le statuizioni previste dall'art. 616 c.p.p. per l'inammissibilità del ricorso.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Palermo deducendo, in sintesi, due censure attinenti al trattamento sanzionatorio: da un lato, la mancata applicazione della continuazione esterna con altra sentenza del Tribunale di Trapani divenuta irrevocabile il 7 luglio 2023; dall'altro, la mancata indicazione dei singoli aumenti di pena applicati a titolo di continuazione per i reati oggetto del procedimento. Nel testo della decisione di legittimità si dà atto che una memoria difensiva ha ribadito tali rilievi. La Corte di cassazione ha però rilevato che la sentenza impugnata già riconosceva la continuazione tra i reati del presente procedimento e quelli della precedente sentenza richiamata, e che gli aumenti per ciascun reato erano stati specificamente indicati in tre mesi per fatto.
Norme richiamate
In caso di inammissibilità del ricorso conseguono le statuizioni economiche e processuali previste dalla norma.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che censuri una mancata applicazione della continuazione quando dagli atti risulta che la Corte territoriale abbia invece già riconosciuto la continuazione con altro giudicato.
- La doglianza sulla mancata indicazione dei singoli aumenti di pena per continuazione è infondata se la sentenza impugnata esplicita in modo puntuale la misura degli aumenti per ciascun reato.
- La censura difetta di interesse quando il provvedimento impugnato contiene già la regolazione sanzionatoria lamentata dal ricorrente.
- L'inammissibilità del ricorso comporta l'applicazione delle conseguenze di legge previste dall'art. 616 c.p.p.
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