Cassazione Penale, Sentenza n. 33835/2024 del 05/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva revocato la sospensione condizionale della pena concessa con la sentenza di condanna del 11.4.2022 per mancato pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva. Il ricorso articolava tre motivi: 1) errata applicazione dell'art. 165 cod. pen. e mancata fissazione del termine per l'adempimento, con la censura che il termine non può coincidere con il passaggio in giudicato; 2) errata esclusione, da parte del giudice dell'esecuzione, della documentazione comprovante un accordo transattivo e la soddisfazione del credito della parte offesa (art. 168 cod. pen.); 3) nullità del giudizio di cognizione per vizio di indicazione delle generalità dell'imputato negli atti preliminari, dedotta nella sede di esecuzione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo ritenendolo fondato: il termine per l'adempimento, elemento essenziale quando la sospensione è subordinata a obbligo risarcitorio, deve essere fissato dal giudice in sentenza ovvero, in mancanza, dal giudice dell'impugnazione o da quello dell'esecuzione; se nessuno lo fissa il termine residuo coincide con i termini di 5 o 2 anni dell'art. 163 cod. pen. decorrenti dal passaggio in giudicato. Il Tribunale di Napoli Nord aveva erroneamente inteso che l'adempimento dovesse avvenire entro il passaggio in giudicato e aveva pertanto revocato la sospensione. L'ordinanza impugnata è stata annullata con rinvio al Tribunale di Napoli Nord per nuovo giudizio volto a individuare il termine per l'adempimento secondo i principi richiamati. Il secondo motivo è stato assorbito in ragione dell'esito del primo; il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per essere inadeguatamente dedotto nella sede di esecuzione.
Norme richiamate
art. 165 cod. pen.
Il termine entro il quale deve essere adempiuto l'obbligo risarcitorio è elemento essenziale della sospensione condizionale e deve essere fissato dal giudice in sentenza; in mancanza può fissarlo il giudice dell'impugnazione o quello dell'esecuzione; solo se resta non fissato da alcuno il termine coincide con i limiti di cui all'art. 163
art. 163 cod. pen.
primo comma (due o cinque anni)
Termini residui (2 o 5 anni) che, se il giudice non ha fissato un termine per l'adempimento e nessun altro giudice lo ha successivamente fissato, decorrono dal passaggio in giudicato della sentenza e rappresentano il dies ad quem sussidiario
art. 168 cod. pen.
Prevede la revoca della sospensione condizionale della pena per mancato adempimento dell'obbligo; la revoca è dovuta solo ove sussista un inadempimento non dipeso da impossibilità e ove siano decorsi i termini per l'adempimento
art. 179 cod. proc. pen.
Norma citata nella prospettiva di vizio nella fase della cognizione (vocatio in ius); la questione non è ammissibile nella sede di esecuzione
art. 670 cod. proc. pen.
Richiamato come norma di procedimento ma la censura relativa a vizi della cognizione è inammissibile nella via esecutiva attivata per la revoca della sospensione
art. 420-bis cod. proc. pen.
Richiamato nella contestazione relativa agli atti di fase ma non valutabile nella sede di esecuzione
art. 178, lett. c) cod. proc. pen.
Rinvocata in relazione alla presunta nullità del giudizio per errori nelle generalità; la Corte ha ritenuto tale questione impropria nella sede esecutiva
Sezioni Unite, sentenza n. 37503 del 23/6/2022 (Liguori)
Principio di diritto applicato: conferma che il termine per l'adempimento obbligatorio collegato alla sospensione condizionale deve essere fissato e, in mancanza, può essere fissato dai giudici successivi; solo in assenza di fissazione da parte di qualsiasi giudice il termine coincide con i limiti di art. 163
Massime di principio
- Quando la sospensione condizionale della pena è subordinata all'adempimento di un obbligo risarcitorio, il giudice della cognizione deve fissare nella sentenza il termine entro il quale l'obbligo va adempiuto; l'omissione rende necessario che un giudice successivo (impugnazione o esecuzione) fissi il termine prima di pronunciare la revoca
- Il termine per l'adempimento decorre dal passaggio in giudicato e non può essere fatto coincidere con il momento del passaggio in giudicato stesso come dies ad quem arbitrario; soltanto in mancanza di qualsiasi fissazione il termine residuo coinciderà con i limiti di art. 163 (5 o 2 anni)
- Il giudice dell'esecuzione, chiamato a decidere su una richiesta di revoca, deve almeno verificare se siano ancora decorribili i termini residuali di art. 163; se tali termini non sono scaduti la richiesta di revoca va respinta
- La valutazione dell'adempimento (es. produzioni documentali dimostranti transazione o soddisfazione del credito) diventa rilevante solo dopo che sia stato accertato il decorso del termine per l'adempimento; altrimenti questioni di merito sull'effettivo adempimento sono premature
- Questioni attinenti alla regolarità della vocatio in ius e vizi processuali della cognizione non sono proponibili, di regola, nella sede di esecuzione per la revoca della sospensione condizionale e possono risultare inammissibili se dedotte impropriamente in tale sede
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