Cassazione Civile, Ordinanza n. 22416/2022 del 15/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia origina dalla dichiarazione di fallimento di una società poi oggetto di reclamo in appello. La Corte d'appello aveva ritenuto che la società lituana indicata come incorporante non avesse legittimazione a proporre il reclamo, perché dagli atti risultava solo un progetto di fusione non perfezionato con l'iscrizione nel registro delle imprese. In cassazione le ricorrenti hanno dedotto, con un primo motivo, l'erronea individuazione delle parti processuali, sostenendo che il reclamo era stato proposto anche dalla società fallita e che, comunque, la corte territoriale avrebbe dovuto esaminare l'impugnazione di quest'ultima. Con un secondo motivo hanno denunciato la violazione della disciplina sulla legittimazione della società incorporante, affermando che la fusione era stata in realtà perfezionata e che la società risultante non sarebbe stata soggetta a fallimento in Italia; hanno inoltre sostenuto che la società aveva chiesto il trasferimento della sede in Lituania e che la relativa variazione non era stata correttamente registrata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i motivi. Il primo è stato ritenuto una censura di omessa pronuncia non veicolata correttamente come nullità della sentenza ex art. 360, n. 4, c.p.c., oltre che priva di autosufficienza perché non indicava il contenuto del reclamo asseritamente proposto dalla fallita. Il secondo è stato giudicato inammissibile perché diretto, in realtà, a ottenere una rivalutazione del materiale documentale e dei fatti accertati dal giudice di merito; inoltre, il profilo relativo al trasferimento della sede in Lituania risultava nuovo e quindi non proponibile per la prima volta in cassazione. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna delle ricorrenti alle spese e applicazione del contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 2504, comma 2, c.c.
La fusione produce effetti solo con l'iscrizione nel registro delle imprese; in mancanza di tale iscrizione non può ritenersi perfezionata la fusione ai fini della legittimazione processuale.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
L'omessa pronuncia va denunciata come nullità della sentenza; non è sufficiente una censura formulata solo come violazione di legge o come motivazione mancante/insufficiente.
art. 112 c.p.c.
Il motivo che denuncia l'omissione del giudice rispetto a una domanda o eccezione deve evidenziare la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Non è il mezzo corretto per censurare un preteso errore di fatto percettivo del giudice di merito sulla documentazione esaminata.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Non consente di trasformare in cassazione una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio e degli accertamenti di fatto.
art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.
L'errore di fatto percettivo, consistente nell'erronea percezione di dati risultanti dagli atti, appartiene al rimedio della revocazione e non al ricorso per cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Essendovi inammissibilità del ricorso, vengono dichiarati i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
Norma richiamata per l'introduzione dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, la censura di omessa pronuncia deve essere ricondotta in modo univoco alla nullità della sentenza; non basta lamentare genericamente una violazione di legge o un vizio motivazionale.
- Il ricorso deve essere autosufficiente: quando si deduce che il giudice non ha esaminato una domanda o un'impugnazione, occorre indicare in modo chiaro il contenuto dell'atto processuale e le ragioni poste a suo fondamento.
- La cassazione non è sede per ottenere una nuova valutazione del materiale documentale o per correggere presunti errori di fatto compiuti dal giudice di merito; tali doglianze sono, se del caso, veicolabili con i rimedi propri.
- Le questioni di fatto o di diritto non trattate nei gradi di merito non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione se richiedono nuovi accertamenti istruttori.
- La fusione societaria rileva ai fini della legittimazione processuale solo se risulta perfezionata secondo le forme e gli effetti previsti dalla legge, inclusa la necessaria iscrizione nel registro delle imprese.
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