Cassazione Civile, Ordinanza n. 21358/2023 del 19/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Il lavoratore aveva agito nei confronti della società datrice deducendo che, dopo un precedente accordo conciliativo che aveva chiuso una lite tra le parti, la società avrebbe posto in essere dal febbraio 2008 un progressivo demansionamento e una prolungata inattività. In primo grado e in appello erano state rigettate le domande di accertamento dell'illegittimità di tale condotta e quelle consequenziali: reintegrazione nelle precedenti mansioni e funzioni, risarcimento del danno non patrimoniale per perdita di professionalità, lesione dell'immagine e della dignità, risarcimento del danno patrimoniale da differenze retributive, risarcimento del danno biologico permanente e regolarizzazione contributiva. Con il ricorso per cassazione sono stati proposti nove motivi, tutti incentrati essenzialmente su vizi di motivazione, omesso esame di fatti decisivi, violazione degli artt. 115, 116, 1218, 132, 246, 416 c.p.c. e sulla valutazione di prove documentali e testimoniali, nonché sull'interpretazione di accordi sindacali aziendali e di una proposta transattiva della società.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato l'intero ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi mirassero in sostanza a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio e dei fatti di causa, preclusa in sede di legittimità, e ha inoltre rilevato che la decisione di merito era sorretta da "doppia conforme", con conseguente limitazione del sindacato ex art. 360, n. 5, c.p.c. Quanto agli accordi sindacali aziendali, ha ribadito che la loro interpretazione compete al giudice di merito e non è direttamente censurabile ex art. 360, n. 3, c.p.c. se non nei limiti della violazione di canoni ermeneutici o di vizio motivazionale. Ha quindi condannato il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 115 c.p.c.
La violazione è deducibile in cassazione solo se il giudice abbia affermato di non dover osservare la regola di valutazione della prova o abbia posto a base della decisione fatti non allegati/notori per scienza personale; non basta contestare l'apprezzamento delle prove compiuto dal merito.
art. 116 c.p.c.
La valutazione delle prove e l'attribuzione di maggiore forza persuasiva ad alcuni elementi rispetto ad altri è attività riservata al giudice di merito e non è sindacabile come violazione di legge solo perché la parte ne contesti l'esito.
art. 360 c.p.c.
I motivi ex art. 360 non possono essere usati per trasformare il giudizio di legittimità in un terzo grado di merito; il vizio di omesso esame ex n. 5 è precluso in presenza di doppia conforme nei limiti di legge.
art. 348-ter c.p.c.
In presenza di doppia conforme, il ricorso per cassazione non può prospettare il vizio di omesso esame di fatti decisivi se le decisioni di primo e secondo grado sono conformi quanto all'accertamento di fatto o al medesimo iter logico-argomentativo.
art. 132 c.p.c.
Il vizio di motivazione rilevante in cassazione ricorre solo quando la motivazione sia mancante, apparente o incomprensibile al punto da impedire il controllo sul ragionamento decisorio.
art. 111, sesto comma, Cost.
Il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato al rispetto del minimo costituzionale; non consente una nuova valutazione del merito.
art. 1218 c.c.
La censura di violazione dell'inadempimento contrattuale non può risolversi in una richiesta di rivalutazione del fatto, se il giudice di merito ha accertato in concreto l'assenza di prova dell'inadempimento datoriale.
art. 246 c.p.c.
La dedotta inutilizzabilità o irrilevanza di testimonianze de relato non consente, di per sé, di superare il sindacato di merito quando la censura mira in realtà a rimettere in discussione la valutazione della prova.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Al rigetto o all'inammissibilità del ricorso consegue, ove dovuto, l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito sollecitare una nuova valutazione delle prove o dei fatti di causa: il controllo di legittimità non è un terzo grado di merito.
- La violazione dell'art. 115 c.p.c. è configurabile solo in ipotesi tipiche, non quando si contesti semplicemente il diverso peso attribuito dal giudice di merito alle prove acquisite.
- In presenza di doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni.
- L'interpretazione degli accordi sindacali aziendali, per la loro efficacia limitata, è riservata al giudice di merito e non è censurabile in cassazione come violazione di legge se non nei limiti del vizio motivazionale o della violazione dei canoni ermeneutici.
- Il vizio di motivazione è configurabile solo quando la sentenza sia priva del minimo nucleo argomentativo idoneo a consentire il controllo sulla decisione, non quando il ricorrente contesti la ricostruzione fattuale compiuta dal giudice.
- La proposizione cumulativa e sovrapposta di censure eterogenee ex art. 360, n. 3 e n. 5, c.p.c. è inammissibile quando la medesima questione venga formulata contemporaneamente come violazione di legge e come vizio di motivazione.
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