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Sentenza

Sentenza del 06/04/2016 n. 6632 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La controversia originaria riguardava gli avvisi di liquidazione con cui il Comune chiedeva alla società la maggiore ICI per gli anni 2000, 2001 e 2002, senza interessi né sanzioni, per un albergo censito in categoria D/2 ma allora privo di rendita catastale. La società aveva calcolato l’imposta in base al costo storico di costruzione, ai sensi dell’art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 504 del 1992; la rendita fu attribuita con atto dell’11 aprile 2002, dopo una denuncia di variazione catastale presentata il 21 aprile 1994. La CTP di Perugia accolse i ricorsi riuniti della società e la CTR dell’Umbria, con sentenza n. 70/1/08 depositata il 29 luglio 2008, respinse l’appello del Comune. Il Comune ricorse per cassazione con un solo motivo, ma il testo non ne specifica il contenuto; il 29 ottobre 2015 ha poi rinunciato al ricorso, dichiarando che la controversia era stata transatta.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse, rilevando che il Comune aveva rinunciato dopo aver transatto la controversia. Ha precisato che non risultava provata la notifica della rinuncia alla società, ma tale circostanza non ha impedito la declaratoria d’inammissibilità fondata sulla sopravvenuta mancanza d’interesse. Nessuna statuizione sulle spese del giudizio di legittimità, poiché la società intimata non aveva svolto difese. La decisione non esamina nel merito la controversia ICI né il motivo di ricorso.

Massime di principio

  • Se, durante il giudizio di cassazione, il ricorrente dichiara di aver transatto la controversia e non ha più interesse a ottenere una decisione, il ricorso può essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza d’interesse, senza esame delle questioni di merito.
  • La decisione non determina quale criterio di calcolo dell’ICI fosse corretto per un immobile privo di rendita catastale: non è quindi utilizzabile come precedente sul merito della tassazione.
  • Se la parte intimata non svolge difese nel giudizio di legittimità, la Corte può non disporre sulle relative spese.

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